Responsabilità dei sindaci
- Walter Pittini

- 9 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Dolo da accertare con rigore.

Il curatore deve vagliare scrupolosamente gli elementi a propria disposizione e attivarsi con puntuali indagini per accertare e documentare – nelle proprie relazioni – gli elementi posti alla base di eventuali ipotesi di responsabilità civili e penali a carico dei sindaci.
I sindaci continuano infatti a rispondere illimitatamente per i comportamenti dolosi anche dopo che la legge 35/2025, modificando l’articolo 2407 del Codice civile, ha introdotto un tetto alla responsabilità limitando il danno risarcibile a un multiplo dei compensi annui, tranne quando i sindaci «hanno agito con dolo».
Di qui l’esigenza di circoscrivere con precisione i casi in cui tale dolo sia ravvisabile, soprattutto in presenza di comportamenti omissivi. Fatti salvi casi rarissimi, alla luce dei criteri dettati dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza Thyssenkrupp (la 38343/2014) va escluso che eventuali carenze nei controlli possano integrare il dolo eventuale.
Il nuovo regime di responsabilità dei sindaci rischia però di aumentare i casi in cui i curatori, ignorando i criteri dettati dalle Sezioni unite, qualificano come dolose condotte che non lo sono al fine di aggirare il tetto alla responsabilità. È già successo che alcuni “campanelli d’allarme” (come ad esempio omessi versamenti) siano stati considerati come una sorta di accettazione del rischio da parte dei sindaci del fatto che gli amministratori commettessero fatti di bancarotta.
All’opposto, se il sindaco è assicurato, potrebbe esserci la tentazione di non qualificare le azioni come dolose poiché il dolo esclude la copertura. Il rischio è quindi che vengano qualificate come dolose condotte di sindaci con patrimoni capienti e colpose quelle di chi è assicurato.
I criteri da seguire
La sentenza Thyssenkrupp ha individuato una serie di criteri utili ad orientare l’interprete (si veda l’articolo a fianco) in un accertamento tutt’altro che semplice, che risulta ulteriormente difficoltoso quando ci si addentra nei meandri dei reati societari, fiscali, e concorsuali – nell’ambito dei quali è pressoché impossibile ancorare il giudizio di colpevolezza a un evento naturalistico.
I curatori devono invece procedere con serietà e cautela, evitando il facile ricorso ad ipotesi di dolo eventuale in assenza dei rigorosi presupposti di legge. I principali criteri da seguire per l’accertamento del dolo nella relazione e previsti dall’articolo 130, comma 4, del Codice della crisi dettati dalla sentenza Thyssenkrupp sono:
l’importanza del bene giuridico messo in pericolo;
la probabilità concreta di verificazione dell’evento lesivo;
il comportamento dell’agente successivo al fatto;
l’adozione di cautele idonee a evitare l’evento;
la persistenza nell’azione nonostante la possibilità dell’evento;
la motivazione della condotta e la personalità;
le pregresse esperienze dell’agente.
Attraverso questi criteri, da applicare in base alle peculiarità del caso concreto, il giudice (e quindi il curatore nelle sue indagini) deve valutare se ci si trovi di fronte a un errore di previsione controllabile, dunque a un’ipotesi – al più - di colpa cosciente, ovvero a una deliberata decisione di non agire anche a costo che si verificasse l’evento, che costituirebbe una ipotesi di dolo eventuale.
Generici campanelli d’allarme
La mera segnalazione di generici “campanelli d’allarme” non è sufficiente ad imputare ai sindaci le azioni dolose degli amministratori: occorre anche dimostrare che da tali avvisaglie risultasse prevedibile lo specifico illecito poi accertato, che apparisse molto probabile che l’amministratore l’avrebbe commesso e che il sindaco abbia deciso di non attivarsi per impedirlo.
Circostanze che il curatore deve accertare con indagini approfondite, anche sentendo i sindaci per consentire eventuali chiarimenti: si tratta di obbligo previsto anche dai codici deontologici dei dottori commercialisti (articolo 14) e degli avvocati (articolo 22). In assenza di rigorose prove, il curatore deve quindi astenersi dal formulare ipotesi dolose.
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