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ART. 59. Dividendi

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o

al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo

73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti

finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera

a), e le remunerazioni relative ai contratti di

cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono

alla formazione del reddito complessivo, nella

misura del 40 per cento (2) del loro ammontare,

nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo

47, per quanto non diversamente previsto dal

periodo precedente. (3)

2. [...] (4)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) I dividendi ottenuti dagli imprenditori individuali o dalle società di

persone commerciali, erogati dalle società residenti in Italia, concorrono

parzialmente al reddito nella misura:

- del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (cfr. DM

26.5.2017);

- del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino

all’esercizio in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 2.4.2008);

- del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima

dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi

dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al

presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a

decorrere dall’1.1.2004, salvo quelle dell’art. 47, richiamate dall’art.

59, che hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere

dall’1.1.2006, ai sensi dell’art. 2, comma 3, DLgs. 247/2005.

Testo precedente: “Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi

denominazione dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo

nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47.“.

(4) Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11. 2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.

Testo precedente: “Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f)

del comma 1 dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito

complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi,

limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.“.

1 aprile 2025

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