ART. 59. Dividendi
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o
al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo
73, nonchè quelli relativi ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera
a), e le remunerazioni relative ai contratti di
cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono
alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 40 per cento (2) del loro ammontare,
nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo
47, per quanto non diversamente previsto dal
periodo precedente. (3)
2. [...] (4)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) I dividendi ottenuti dagli imprenditori individuali o dalle società di
persone commerciali, erogati dalle società residenti in Italia, concorrono
parzialmente al reddito nella misura:
- del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (cfr. DM
26.5.2017);
- del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino
all’esercizio in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 2.4.2008);
- del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi
dell’art. 3, comma 4, DLgs. 18.11.2005 n. 247, le disposizioni di cui al
presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dall’1.1.2004, salvo quelle dell’art. 47, richiamate dall’art.
59, che hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere
dall’1.1.2006, ai sensi dell’art. 2, comma 3, DLgs. 247/2005.
Testo precedente: “Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo
nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47.“.
(4) Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11. 2005
n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183.
Testo precedente: “Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f)
del comma 1 dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito
complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi,
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.“.
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