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52. Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48-bis]

Ultimo aggiornamento del:

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati

a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni

dell’articolo 48 [51, n.d.r.] salvo quanto

di seguito specificato:

a) [...] (2)

a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui

alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47 [50,

n.d.r.], i compensi percepiti dal personale dipendente

del Servizio sanitario nazionale per l’attività

libero-professionale intramuraria, esercitata presso

studi professionali privati a seguito di autorizzazione

del direttore generale dell’azienda sanitaria,

costituiscono reddito nella misura del 75 per

cento;

b) ai fini della determinazione delle indennità di

cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47 [50,

n.d.r.], non concorrono, altresì, a formare il reddito

le somme erogate ai titolari di cariche elettive

pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni

di cui agli articoli 105, 114 e 135 (3) della

Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché

l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano

disposti dagli organi competenti a determinare i

trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi

di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo

47 [50, n.d.r.], sono assoggettati a tassazione

per la quota parte che non deriva da fonti riferibili

a trattenute effettuate al percettore già assoggettate

a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata,

per ciascun periodo d’imposta, in misura

corrispondente al rapporto complessivo delle

trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali,

e la spesa complessiva per assegni vitalizi.

Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti

soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo

a base ciascuno i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h)

e i) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.], non si

applicano le disposizioni del predetto articolo 48

[51, n.d.r.]. Le predette rendite e assegni si presumono

percepiti, salvo prova contraria, nella misura

e alle scadenze risultanti dai relativi titoli:

d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera

h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque

erogate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma

6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici

individuali paneuropei (PEPP), quelle

previste dalle disposizioni nazionali di attuazione

del regolamento (UE) 2019/1238; (4)

d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1

dell’articolo 47 [50, n.d.r.], percepiti dai soggetti

che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione

per la pensione di vecchiaia e che possiedono

un reddito complessivo di importo non

superiore a lire 18 milioni [n.d.r. 9.296,22 euro] al

netto della deduzione prevista dall’articolo 10,

comma 3-bis per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e per le relative pertinenze,

costituiscono reddito per la parte che eccede

complessivamente nel periodo d’imposta lire sei

milioni [n.d.r. euro 3.098,74];

d-ter) [...] (5)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 18.2.2000 n.

47, pubblicato il G.U. 9.3.2000 n. 57, S.O. n. 41.

(3) Le parole “articoli 105, 114 e 135” sono state sostituite alle precedenti

“articoli 114 e 135” dall’art. 3-bis, comma 1, DL 18.10.2023 n.

145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. Ai sensi

del successivo comma 3 la presente disposizione è efficace a decorrere

dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024.

(4) Lettera sostituita dall’art. 16, comma 1, lett. c), DLgs. 3.8.2022 n.

114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184.

Testo precedente: “d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera

h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano

le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23,

comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;“.

In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 21, comma 1,

DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n.

200. Ai sensi dell’art. 1, comma 749, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, la

disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2007.

(5) Lettera soppressa dall’art. 21, comma 3, lett. d), DLgs. 5.12.2005

n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200. Ai sensi

dell’art. 1, comma 749, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, la disposizione

si applica a decorrere dall’1.1.2007.

Testo precedente: “per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera

h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 [50, n.d.r.], erogate in forma capitale

a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo

10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993,

n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di

cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non

dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni

del richiamato articolo 48 [51, n.d.r.]. Le stesse si assumono al netto

dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.“:

31 marzo 2025

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