45. Determinazione del reddito di capitale [n.d.r. ex art. 42]
Note:
(1) Comma abrogato dall’art. 2, comma 79, lett. d), DL 29.12.2010 n.
225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi
del medesimo comma 79, la disposizione ha effetto a decorrere
dall’1.7.2011.
Testo precedente: “Le somme od il valore normale dei beni distribuiti,
anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d’investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei
beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
costituiscono proventi per un importo corrispondente alla
differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato
alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e
l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione
od acquisto. L’incremento di valore delle azioni o quote è rilevato
dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.“.
(2) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. b), DL 26.10.2019 n.
124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.
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