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45. Determinazione del reddito di capitale [n.d.r. ex art. 42]

Ultimo aggiornamento del:

Note:

(1) Comma abrogato dall’art. 2, comma 79, lett. d), DL 29.12.2010 n.

225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi

del medesimo comma 79, la disposizione ha effetto a decorrere

dall’1.7.2011.

Testo precedente: “Le somme od il valore normale dei beni distribuiti,

anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d’investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei

beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi

costituiscono proventi per un importo corrispondente alla

differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato

alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e

l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione

od acquisto. L’incremento di valore delle azioni o quote è rilevato

dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.“.

(2) Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. b), DL 26.10.2019 n.

124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.12.2019 n. 157.

31 marzo 2025

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