top of page

44. Redditi di capitale [n.d.r. ex art. 41]

Ultimo aggiornamento del:

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,

depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni

e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni

e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue

di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di

altra garanzia;

d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il

tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori

non professionali (piattaforme di Peer

to Peer Lending)gestite da società iscritte all’albo

degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti

nell’ambito di applicazione dell’articolo 114

del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo

n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia;

(3)

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale

o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta

sul reddito delle società, salvo il disposto

della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa

tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti

eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente

erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione

e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo

2554 del codice civile, salvo il disposto della

lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse

collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali

costituite con somme di denaro e beni affidati

da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

(4)

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro

termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti

in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle

prestazioni pensionistiche di cui alla lettera hbis)

del comma 1, dell’articolo 50 erogate in forma

periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione

previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust

ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non

residenti, nonchè i redditi corrisposti a residenti

italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto,

stabiliti in Stati e territori che con riferimento al

trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano

a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo

47-bis, anche qualora i percipienti residenti non

possano essere considerati beneficiari individuati

ai sensi dell’articolo 73 (5); (6)

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri

rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale,

esclusi i rapporti attraverso cui possono essere

realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli

strumenti finanziari emessi da società ed enti di

cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la

cui remunerazione è costituita totalmente dalla

partecipazione ai risultati economici della società

emittente o di altre società appartenenti allo stesso

gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli

e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le

partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonchè i

titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente

emessi da società ed enti di cui all’articolo

73, comma 1, lettera d), si considerano similari

alle azioni a condizione che la relativa remunerazione

sia totalmente indeducibile nella determinazione

del reddito nello Stato estero di residenza

del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità

deve risultare da una dichiarazione dell’emittente

stesso o da altri elementi certi e precisi; (7)

b) [...] (8)

c) si considerano similari alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la

vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi

dell’articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436,

convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione

incondizionata di pagare alla scadenza una somma

non inferiore a quella in essi indicata, con o

senza la corresponsione di proventi periodici, e

che non attribuiscono ai possessori alcun diritto

di partecipazione diretta o indiretta alla gestione

dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al

quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione

stessa.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti

correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli

altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati

di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli

1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti

all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della

lettera d) del comma 2 dell’articolo 49;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati

nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto

della lettera c) del comma 2 dell’articolo 49;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità

di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro

e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e

valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di

contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies)

i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di

cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma

periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per

oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono

essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di

un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i

titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti

all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari

alle obbligazioni:

a) [...]

b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli,

autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto legge

15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.

510;

c) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di

pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata,

con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non

attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta

alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione

al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.“.

(2) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute, le imposte sostitutive sugli

interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo,

ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%.

Prima dell’introduzione della disposizione sopracitata, la misura in vigore

era il 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

L’aliquota del 26% si applica:

- ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere

dall’1.7.2014 (principio generale);

- ai dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dall’1.7.2014;

- agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli

similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dall’1.7.2014;

- agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati

di cui all’art. 2, comma 1, DLgs. n. 239/1996 maturati a decorrere

dall’1.7.2014.

(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata

in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.

(4) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata

in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la

cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR).

(5) Le parole “, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust

e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con

riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano

a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i

percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati

ai sensi dell’articolo 73” sono state inserite dall’art. 13, comma

1, lett. a), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla L. 19.12.2019 n. 157.

(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 75, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata

in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(7) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n.

247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.

Testo precedente: “a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli

strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla

partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre

società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione

al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;“.

(8) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal

2.12.2005.

Testo precedente: “b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle

società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate

e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente

alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata

nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una

società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione

del reddito d’impresa per effetto di quanto previsto dall’articolo

109, comma 9.“.

31 marzo 2025

Contattami per una consulenza!

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Grazie!

bottom of page