44. Redditi di capitale [n.d.r. ex art. 41]
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni
e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni
e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il
tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori
non professionali (piattaforme di Peer
to Peer Lending)gestite da società iscritte all’albo
degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti
nell’ambito di applicazione dell’articolo 114
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia;
(3)
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta
sul reddito delle società, salvo il disposto
della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa
tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate,
anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione
e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo
2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse
collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
(4)
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera hbis)
del comma 1, dell’articolo 50 erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non
residenti, nonchè i redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto,
stabiliti in Stati e territori che con riferimento al
trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano
a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo
47-bis, anche qualora i percipienti residenti non
possano essere considerati beneficiari individuati
ai sensi dell’articolo 73 (5); (6)
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri
rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere
realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da società ed enti di
cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la
cui remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso
gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli
e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le
partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonchè i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente
emessi da società ed enti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera d), si considerano similari
alle azioni a condizione che la relativa remunerazione
sia totalmente indeducibile nella determinazione
del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità
deve risultare da una dichiarazione dell’emittente
stesso o da altri elementi certi e precisi; (7)
b) [...] (8)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell’articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma
non inferiore a quella in essi indicata, con o
senza la corresponsione di proventi periodici, e
che non attribuiscono ai possessori alcun diritto
di partecipazione diretta o indiretta alla gestione
dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al
quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione
stessa.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Art. 41 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati
di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della
lettera d) del comma 2 dell’articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell’articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro
e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e
valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies)
i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di
cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono
essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di
un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i
titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari
alle obbligazioni:
a) [...]
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli,
autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.
510;
c) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di
pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata,
con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta
alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione
al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.“.
(2) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute, le imposte sostitutive sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%.
Prima dell’introduzione della disposizione sopracitata, la misura in vigore
era il 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.
L’aliquota del 26% si applica:
- ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere
dall’1.7.2014 (principio generale);
- ai dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dall’1.7.2014;
- agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli
similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dall’1.7.2014;
- agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati
di cui all’art. 2, comma 1, DLgs. n. 239/1996 maturati a decorrere
dall’1.7.2014.
(3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata
in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.
(4) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata
in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la
cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR).
(5) Le parole “, nonchè i redditi corrisposti a residenti italiani da trust
e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con
riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano
a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i
percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati
ai sensi dell’articolo 73” sono state inserite dall’art. 13, comma
1, lett. a), DL 26.10.2019 n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19.12.2019 n. 157.
(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 75, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata
in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(7) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n.
247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 3, le disposizioni hanno effetto per i periodi d’imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.
Testo precedente: “a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre
società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione
al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;“.
(8) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal
2.12.2005.
Testo precedente: “b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle
società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate
e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente
alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata
nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una
società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione
del reddito d’impresa per effetto di quanto previsto dall’articolo
109, comma 9.“.
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