37. Determinazione del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 34]
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari
è determinato mediante l’applicazione delle tariffe
d’estimo, stabilite secondo le norme della legge
catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero,
per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,
mediante stima diretta.
2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti
a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente
nella capacità di reddito delle unità immobiliari e
comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta
con decreto del Ministro delle finanze previo
parere della Commissione censuaria centrale e
può essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono
sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero,
nel caso di stima diretta, dall’anno in cui è stato
notificato il nuovo reddito al possessore iscritto
in catasto. Se la pubblicazione o notificazione
avviene oltre il mese precedente quello stabilito
per il versamento dell’acconto d’imposta, le modificazioni
hanno effetto dall’anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora
iscritte in catasto è determinato comparativamente
a quello delle unità similari già iscritte.
4 bis. Qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento
(1), sia superiore al reddito medio ordinario di cui
al comma 1, il reddito è determinato in misura pari
a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,
ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione
è elevata al 35 per cento. (2) (3)
Note:
(1) Le parole “5 per cento” sono state sostituite alle precedenti “15
per cento” dall’art. 4, comma 74, L. 28.6.2012 n. 92, pubblicata in
G.U. 3.7.2012 n. 153, S.O. n. 136.
(2) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. a), DL 2.3.2012
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi
del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2011.
(3) Per gli immobili ad uso abitativo locati a “canone concordato” si
veda l’art. 8, comma 1, L. 9.12.1998 n. 431, pubblicata in G.U.
15.2.1998 n. 292, S.O. n. 203.
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