top of page
25. Redditi fondiari [n.d.r. ex art. 22]
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia
bottom of page