10. Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
(1) Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto (2) del Ministro dell’economia e delle finanze; (3)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto, nonchè ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; (4)
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito; (5) (6)
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; (7)
h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire [n.d.r. 1.032,91 euro], a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all’articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all’articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari (8) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. (9)
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000 [n.d.r.
euro 1.549,37], i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. [...] (10)
2 bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. (11)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
Note:
(1) Periodo inserito dall’art. 1, comma 28, lett. a), L. 27.12.2006, n.
296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del
successivo comma 29, la disposizione ha effetto a decorrere
dall’1.7.2007.
(2) Si veda il DM 5.4.2016, pubblicato in G.U. 15.4.2016 n. 88.
(3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 174, L. 27.12.2013 n. 147,
pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore
dall’1.1.2014. Ai sensi del medesimo comma 174, la disposizione si
applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013.
Testo precedente: “d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;“.
(4) Lettera sostituita dall’art. 16, comma 1, lett. a), DLgs. 3.8.2022 n.
114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184.
Testo precedente: “e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis;“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 1, comma 83, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244;
- l’art. 21, comma 2, DLgs. 5.12.2005 n. 252, come modificato dall’art.
1, comma 314, L. 27.12.2006 n. 296.
(5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 197, lett. a), L. 24.12.2007 n.
244, in vigore dall’1.1.2008.
Testo precedente: “e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000
[n.d.r. euro 1.032,91] per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e
2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni [n.d.r. euro
1.549,37], aumentato a lire 3.500.000 [n.d.r. euro 1.807,60] per gli anni
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 [n.d.r. euro 2.065,83] a decorrere
dal 2007. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione
spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l’importo complessivamente stabilito;“.
(6) Si veda il DM 31.3.2008, pubblicato in G.U. 18.6.2008 n. 141. Si
veda anche il DM 27.10.2009, pubblicato in G.U. 16.1.2010 n. 12.
(7) In relazione alla deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali, si veda l’art. 89, comma 12, DLgs. 3.7.2017 n. 117: “La deducibilità
dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista
dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta
di cui all’articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.“.
Ai sensi dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, “le disposizioni
del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione
europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima
del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.
(8) Le parole “del Fondo per il merito degli studenti universitari” sono
state inserite dall’art. 4, comma 10, L. 30.12.2010 n. 240, pubblicata
in G.U. 14.1.2011 n. 10, S.O. n. 11, in vigore dal 29.1.2011.
(9) Lettera inserita dall’art. 14, comma 7, lett. a), DL 14.3.2005 n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80, in vigore dal
17.3.2005.
(10) Periodo soppresso dall’art. 21, comma 3, lett. a), DLgs.
5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200, in
vigore dall’1.1.2007.
Testo precedente: “Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l’ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo
complessivamente stabilito.“.
(11) Comma inserito dall’art. 150, comma 1, DL 19.5.2020 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla L. 17.7.2020 n. 77. Ai sensi del successivo
comma 3, la presente disposizione si applica alle somme restituite
dal 1° gennaio 2020; sono fatti salvi i rapporti già definiti alla
data di entrata in vigore del DL n. 34/2020.
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