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Titolo 1

AUTORITÀ CREDITIZIE

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993 , n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;


EMANA

il seguente decreto legislativo:


Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia ((o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,)) nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;

b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; (( b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea; ))

c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;

e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

(( e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano; ))

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72;

g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea;

g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;

g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;

h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;

h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;

i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.

l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo;

d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;

d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);

e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;

f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento.

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

- cambi;

- strumenti finanziari a termine e opzioni;

- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

- valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.

h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;

h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europeà: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti;

h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218;

h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.


TITOLO I

AUTORITÀ CREDITIZIE


Art. 2

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, ((dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti)) e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

(( 2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario. ))

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.

Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.


Art. 3

(( Ministro dell'economia e delle finanze ))

1. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.


Art. 4

Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

(( 4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. ))


Art. 5

Finalità e destinatari della vigilanza

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento)).

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.


Art. 6

((Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU))

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF ((e il MRU)), della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.


Art. 6-bis

(( (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia).))

((1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:

a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;

b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;

d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;

e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;

f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies.

4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.))


Art. 7

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.

3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

((10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI))


Art. 8

Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

((1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.))

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.


Art. 9

Reclamo al CICR

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

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