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Il regolamento di condominio < Back Il regolamento di condominio Pittini dott. Walter IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO Il regolamento di condominio consiste in quell’insieme di norme con finalità di disciplinare la vita del condominio e di rapporti tra i condomini, essendo definito per tale ragione un disciplinare a regolamentare la gestione e i rapporti tra condomini. Basi giuridiche Ogni regolamento di condominio deve essere disciplinato in accordo all’art.1138 c.c., il quale recita testualmente che: “Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato il regolamento di condominio, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 e dal legato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107 (Impugnazione del regolamento di condominio). Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono porre limiti alla destinazione d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali domestici.” L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie". Quale forma deve assumere il regolamento di condominio: scritta o verbale? A risolvere tale preliminare interrogativo sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1999, n. 943; conforme inseguito: Cass. Civ. 16 settembre 2004, n. 18665), le quali, interrogatesi oltre un decennio fa sull’esigenza di una determinata forma per la predisposizione del regolamento (contrattuale e non contrattuale come si vedrà più avanti) di condominio, hanno individuato quattro decisivi argomenti, tutti militanti nel senso della necessità della forma scritta ad substantiam... Quali devono essere i contenuti minimi? - descrizione dell’edificio, delle sue pertinenze e dello stato di consistenza; - elencazione delle eventuali servitù attive e passive gravanti o a favore del condominio, con l’indicazione degli atti e degli estremi diriferimento per poterle individuare - elencazione dei beni condominiali precisando: beni e/o servizi comuni a tutti i partecipanti al condominio; - beni e/o servizi comuni solo a parte dei partecipanti al condominio e suscettibili di godimento esclusivo per un gruppo di essi; - beni e/o servizi in comune con altri edifici; - beni e/o servizi in uso esclusivo a singoli condomini; - obblighi e divieti dei condomini; - norme sulla gestione e sull’uso dei servizi; - criteri di ripartizione delle spese in funzione dei diversi capitoli dispesa; - norme sulla gestione e sull’amministrazione del condominio; - organi del condominio; - norme riguardanti la convocazione ed il funzionamento dell’assemblea; - compiti e funzioni dell’amministratore; - compiti e funzioni del consiglio di condominio se previsto. Regolamento contrattuale, assembleale o giudiziale? ll regolamento contrattuale o convenzionale solitamente è predisposto dall’originario proprietario di tutto lo stabile (nella maggior parte dei casi, si tratta del costruttore). Tale regolamento è espressamente richiamato all’interno degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari e ciascun condomino vi aderisce al momento dell’acquisto. Il regolamento viene quindi: allegato all’atto di compravendita o richiamato in esso, accettato dall’acquirente in sede di compravendita. Si parla di regolamento convenzionale anche con riferimento a quello adottato da tutti i condomini, all’unanimità, in assemblea o adottato da tutti i condomini e sottoscritto da essi. Il regolamento contrattuale vincola tutti i condomini e anche i successivi acquirenti. Dal momento che il regolamento può contenere delle limitazioni alla proprietà esclusiva, è necessario che l’acquirente lo abbia accettato per iscritto in modo inequivocabile. Il regolamento assembleare è adottato dall’assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1138c. 3c.c. che richiama l’art. 1136 c.2 c.c.). Ogni condomino può assumere l’iniziativa per l’adozione del regolamento rivolgendosi all’amministratore, che dovrà convocare l’assemblea. Il regolamento, una volta adottato, vincola alla sua osservanza tutti i condomini al pari di una delibera assembleare. Il contenuto di tale forma di regolamento è più limitato in quanto, a differenza di quello contrattuale, non può incidere: ✓ sui diritti dei singoli condomini, ✓ sulle parti comuni, ✓ sulle parti di proprietà esclusiva. A titolo esemplificativo, quindi, il regolamentoa ssembleare non può contenere: ✓ divieti di destinazione (ad esempio,non può vietare di adibire l’immobile ad uso commerciale), ✓ vantaggi a favore di alcuni condomini e a scapito di altri. Da quanto sopra emerge che il regolamento assembleare si limita a dettare norme che disciplinano l’uso e le modalità di godimento delle cose comuni, la ripartizione delle spese e la tutela del decoro architettonico. Il regolamento adottato a maggioranza può occuparsi dell’uso delle cose comuni, purché ne sia assicurato il pari uso a tutti i condomini (Cass.12873/2005). Tale regolamento non è soggetto a trascrizione, ma deve essere allegato al registro dei verbali, come già detto precedentemente. Sisegnalache: ➢ se il numero dei condomini è superiore a dieci (e, quindi, l’adozione del regolamento sia obbligatoria) ➢ e l’assemblea non provvede o non si trova un accordo o rigetta la richiesta di formazione del regolamento, ciascun condomino, nel silenzio o nel rifiuto dell’adunanza assembleare, può a dire l’autorità giudiziaria. Il regolamento viene così adottato giudizialmente e ha efficacia vincolante per tutti i condomini dopo il passaggio in giudicato della sentenza Le tabelle millesimali, il millesimo I millesimi rappresentano una “quota” proporzionale al valore del bene di cui ciascun condomino è titolare, in rapporto all’intero stabile in cui l’appartamento o l’immobile è ubicato. Pertanto si attribuisce all’intero Condominio il valore ideale di 1.000 mls e la proprietà di ciascun condomino è espressa come frazione del valore complessivo: es 45, 85 mls, 32, 48, ecc. sino a 1000,00 mls complessivi. Le tabelle millesimali, definizione In Condominio, esistono due tipologie di proprietà: la proprietà esclusiva, quella riferita ai singoli appartamenti e la proprietà comune riferita alle parti comuni, ad esempio le scale o ascensori quale parti comuni art. 1117cc. Le tabelle millesimali servono a stabilire l’entità del contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese sui beni comuni (tab. Bet C) oppure per determinare il singole delibere mediante il “peso” di ogni singola unità immobiliare. Pertanto le tabelle sono funzione delle caratteristiche dei singoli beni come, ad esempio, il piano, l’orientamento, l’esposizione, etc. Le tabelle millesimali solitamente sono tre: 1) tabella generale (A), 2) tabella per le scale e tabella per l’ascensore (BeC), 3) tabella per il riscaldamento oramai superata dall’adozione dei contabilizzatori/ripartitori. Possono esserci, a seconda delle realtà, ulteriori tabelle per la ripartizione di ulteriori servizi. Se tabelle millesimali mancano? Nel caso non vi siano le tabelle millesimali, è necessario costituirle mediante apposita assemblea convocato dall’amministratore per l’affidamento dell’incombente a idoneo professionista qualificato. Le tabelle così deliberate dall’assemblea condominiale (con l’approvazione della maggioranza degli intervenuti e della metà del valore dell’edificio) non possono derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese. Le tabelle millesimali, riferimenti normativi Le norme che si occupano delle tabelle millesimali sono contenute nel Codice civile di cui, per mero esempio, si citano: l’art. 1118 c.c. diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene; l’art.1138 c.c. quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, se condo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione; l’art. 68 disp. att. c.c. il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi, in apposita tabella allegata al regolamento di Condominio. La norma richiama l’art. 1123 c.c., l’art.1124 c.c., l’art. 1126 c.c. l’art. 1136 c.c.; l’art. 69 disp. att. c.c. disciplina la rettifica e modifica delle tabelle millesimali.
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Modern Ballet 15 febbraio 2025 Ashley Amerson Enroll < Back About the Course This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Your Instructor Ashley Amerson This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.
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Tennis 15 febbraio 2025 Brad Grecco Enroll < Back About the Course This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Your Instructor Brad Grecco This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.
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Baking for Beginners 15 febbraio 2025 Marcus Harris Enroll < Back About the Course This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Your Instructor Marcus Harris This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.
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Arts & Crafts 15 febbraio 2025 Kelly Parker Enroll < Back About the Course This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own content or import it from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, and videos. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Your Instructor Kelly Parker This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.