Rottamazione 4 in chiaro, gli importi e i conti da saldare
- Walter Pittini
- 1 giorno fa
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Nella comunicazione che arriverà ai decaduti riammessi entro giugno la data dalla quale è stato fatto il calcolo sulle rate da pagare. Cosa controllare.

Il conto della riammissione alla rottamazione 4 sarà nella comunicazione delle somme dovute con la data di quando è stato effettuato. Il termine è necessario per capire se rientrano i pagamenti effettuati prima, nelle more della presentazione dell’istanza della riammissione e dell’accettazione dell’Agenzia Entrate Riscossione e quali sono esclusi perché fatti dopo. Il conto complessivo non è immediato e si scoprirà soltanto a giugno quando arriverà la comunicazione.
Perché la data è rilevante
La data presente nella comunicazione dell’AdER assume particolare importanza per i debitori che hanno effettuato pagamenti post decadenza, soprattutto nei casi in cui il debito, ricaricato di interessi e sanzioni, sia stato oggetto di dilazione con uno o più pagamenti di rate eseguiti.
Questa è una indicazione relativa alla gestione della disposizione contenuta all’articolo 3-bis del dl 202/2024, il decreto c.d. milleproroghe, la cui legge di conversione, l. 15/2025, è stata pubblicata Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, che consentirà ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi nella definizione agevolata presentando una specifica istanza entro il prossimo 30 aprile.
Il debito residuo cristallizzato con data
Ai sensi dell’articolo 3-bis c.2 lettera d) del citato dl 202/2024, una volta presentata istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.
A differenza di quanto è avvenuto in fase di adesione alle rottamazioni, il riscossore non potendo conoscere con esattezza, ed in tempo reale, il debito residuo dei contribuenti in fase di riammissione, soprattutto quelli che hanno in corso dilazioni, nella presentazione della domanda telematica non evidenzia ai debitori il calcolo del debito post effetti delle riammissione.
L’ammontare però viene presentato nella citata comunicazione delle somme dovute che indicherà al suo interno anche la data in cui il calcolo è stato effettuato. Tale indicazione può risultare di interesse particolare per i contribuenti con dilazioni ordinarie attivate su debiti rottamati ed oggetto poi di decadenza che possono controllare l’effettivo recepimento da parte dell’AdER di tutte le rate eventualmente corrisposte.
Il caso dei riammessi che per errore hanno effettuato i pagamenti
La data, però, può essere utile anche ai “riammessi” che per errore hanno effettuato pagamenti post presentazione dell’apposita domanda sul portale del riscossore.
Se una comunicazione delle somme dovute riporta una data di elaborazione del calcolo del debito residuo, ad esempio il 1 giugno 2025, eventuali pagamenti dei contribuenti fatti per errore o meno a ridosso di tale data, magari il 30 maggio 2025, potrebbero non essere stati recepiti in fase di calcolo poiché, per questioni informatiche, all’AdER non sono comunicati in tempo reale i versamenti effettuati ma occorre un minimo di tempo tecnico all’ente per ricevere i dati ed aggiornare le anagrafiche dei debitori.
In ogni caso ai debitori riammessi che, a qualsiasi titolo, dovessero aver fatto pagamenti post decadenza dalla rottamazione, è consigliato di controllare con attenzione i prospetti forniti nella comunicazione delle somme dovute e, in caso di rilevate incongruenze, segnalare eventuali discrasie direttamente agli uffici territoriali del riscossore. Come segnalato dall’AdER nella faq n. 6 dell’11 marzo 2025, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano di rottamazione viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
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