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Guida alle cartelle esattoriali

Riquadro

Cartelle di pagamento

La cartella di pagamento (cd. cartella esattoriale) è l'atto riscossivo con cui il contribuente è informato della partita del ruolo iscritta nei suoi confronti; essa è formata, in base al ruolo emesso dall'ufficio finanziario, dell'Agente della riscossione competente per territorio.


A partire dal 1-10-2011, la cartella di pagamento è utilizzata esclusivamente per la riscossione dei tributi relativi agli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e degli atti notificati prima di tale data e relativi a crediti ante 2007 in quanto, ai sensi dell'articolo 29 D.L. 78/2010, conv. in dalla L. 122/2010, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate sono divenuti titoli esecutivi e sostituiscono la cartella di pagamento per i crediti erariali maturati dal periodo di imposta 2007.


Il contenuto della cartella, che può essere eterogeneo in quanto essa riguarda tutte le iscrizioni a ruolo relative ad un determinato periodo di tempo (tributi, contributi, canoni ecc.), è costituito, tra l'altro, dall'indicazione degli importi scritti a ruolo, dei relativi interessi e sanzioni, del compenso spettante all'Agente della riscossione, della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, nonché dall'intimazione ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica della stessa (art. 25 D.P.R. 602/73). Sulla cartella di pagamento, in quanto titolo esecutivo, va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria (art. 7, co. 3, Statuto del contribuente).


A pena di nullità, la cartella deve altresì contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione ruolo e di quello di emissione e notificazione della stessa (art. 36, co. 4-ter, D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008). Il contribuente può effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, destinate alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero alla Tesoreria degli enti impositori, presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, le banche ovvero presso gli uffici postali.


Per la giurisprudenza è "inammissibilmente generica" la cartella di pagamento contenente "imprecisione ed errori tali da non consentire al contribuente la verifica dell'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle Entrate o dal concessionario della riscossione per determinare l'ammontare dell'imposta" (Cass. sent. 4-2-2015, n. 1952).


Notifica della cartella

La cartella di pagamento deve essere notificata entro i termini perentori, a pena di decadenza del diritto di riscossione dei tributi, dagli ufficiali della riscossione, da altri soggetti abilitati dall'Agente della riscossione ovvero, previa convenzione tra Comune e Agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, qualora per il perfezionamento della notifica occorrono più formalità, queste possono essere compiute, non oltre 30 giorni, da soggetti diversi da quelli sui menzionati tenuti alla certificazione dell'attività foto mediante relazione datata e sottoscritta (art. 26 D.P.R. 602/1973, come da ultimo modificato dall'art. 19-octies, co. 2, D.L. 148/2017, conv. in L. 172/2017.


La notifica può essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera fatta nella data indicata nell'avviso di ricevimento).


La notifica della cartella può essere altresì eseguita a mezzo postale elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.P.R. 600/1973. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dagli Agenti della riscossione.


Nel caso di imprese individuali o costituiti in forma societaria e di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente a mezzo PEC. Anche per le persone fisiche intestatari di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità.

Disposizioni particolari sono invece dettate per le ipotesi in cu indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo o quando la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica.


Ai fini delle imposte sui redditi dell'IVA, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente (art. 25 D.P.R. 602/1973, come modif. dall'art. 4 D.Lgs. 159/2015 a decorrere dal 22-10-2015):

  • per le somme dovute ha seguito della liquidazione e della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

  • per le somme dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

  • per le somme dovute in base ad avvisi di accertamento, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

  • per le somme dovute a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 15-ter D.Lgs. 602/1973, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (definizione via breve delle sanzioni e accertamento con adesione).


Termini particolari di decadenza sono invece stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 25, sempre a pena di decadenza, nelle ipotesi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento.


Interessi di mora

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non afferma non effettua il pagamento dovuto, sull'importo iscritto a ruolo si applicano, a decorrere dalla data di notifica e fino alla data del pagamento, interessi di mora ad un tasso predeterminato annualmente con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 D.P.R. 602/1973).


Dilazioni di pagamento

Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all'Agente della riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono superiori a 50.000 euro, la dilazione può essere concessa purché il contribuente documenti da temporanea situazione di obiettiva difficoltà. E' quanto stabilisce l'art. 19 D.P.R. 602/1973, come modif. dall'art. 13-octies D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020. Sugli importi rateizzati, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 602/1973, si applicano agli interessi del 4 5%.

La dilazione può essere prorogata, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, purché non sia intervenuta decadenza.


La rateazione e la dilazione possono essere aumentate fino a 120 rate mensili qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e gravi situazioni di difficoltà legata alla congiuntura economica (art. 52, comma 1, D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013).


Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione

L'art. 4, co. 4-10, D.L. 41/2021 (decreto sostegni, in corso di conversione) prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1-1-2000 al 31-12-2010 di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23-3-2021), fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (cd. rottamazioni delle cartelle di pagamento di cui all'art. 3 D.L. 119/2018, all'art. 16-bis D.L. 34/2019 e all'art. 1 co. 184-198, L. 145/2018), relativi:

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso la data del 31-12-2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.


Come il precedente stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro dettata dall'art. 4 D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018, alla data del 24-10-2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, la disposizione in commento riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dal comma 9.

La definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti è rinviata all'emanazione di un decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. 41/2021 (decreto sostegni). Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.


Ai sensi del comma 6, dal 23-3-2021 e fino alla data stabilita dal decreto attuativo sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

  • i relativi termini di prescrizione.


Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. 119/2018 , relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro.


Istanza di sospensione amministrativa del ruolo

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione da parte del Fisco. Tuttavia, l'art. 39 D.P.R. 602/1973 consente al contribuente ricorrente avverso l'iscrizione a ruolo di chiudere, in aggiunta alla richiesta giurisdizionale di sospensione che può essere presentata alla Commissione tributaria provinciale, una sospensione amministrativa del ruolo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.


L'istanza di sospensione, ammissibile solo nelle ipotesi di impugnazione del ruolo, per vizi propri (errore materiale, eventuale duplicazione o vizio di notifica) ovvero per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, ma nei soli casi in cui il ruolo non sia stato preceduto da avviso di accertamento, deve essere presentata in carta libera dal contribuente, il quale deve dimostrare sia il danno che gli deriverebbe dall'immediata riscossione degli importi accertati, sia la fondatezza del ricorso presentato. E' esclusa, pertanto la possibilità di adottare provvedimenti sospensivi nel caso di distanze avanzate in pendenza del giudizio avanti la Commissione tributaria di primo grado, adita dal contribuente con ricorso avverso l'accertamento.


L'ufficio può concedere, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione con provvedimento motivato, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale.


La sospensione per essere subordinata alla presentazione di idonee garanzie da parte del contribuente. In caso di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio è legittimato a revocare il provvedimento di riscossione.


Ulteriori ipotesi di sospensione sono quelle contemplate:

dall'articolo 19-bis D.P.R. 602/1973, prevista nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare in modo significativo lo svolgimento del corretto rapporto con i contribuenti.

Dall'art. 1, co. 537-543, L. 23-12-2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), come modificati dall'art. 1 D.Lgs. 159/2015, che l'Agente della riscossione è tenuto a concedere al contribuente qualora questi presenti, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione nella quale attesti che gli atti emessi dall'ente creditore o la cartella di pagamento o l'avviso sono interessati da una delle cause di inesigibilità del credito di cui al comma 538 dell'articolo in commento (decadenza, prescrizione, sgravio ecc.).




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