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Successione

In questa sezione sono contenute le informazioni relative a "Dichiarazione di successione".

di Walter Pittini
15 aprile 2025

Che cos'è

Attenzione: Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 ha introdotto diverse modifiche al Testo unico delle Successioni e Donazioni, tra cui il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025. In base a questo principio l’imposta di successione deve essere liquidata dai soggetti obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione. Pertanto, per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia il 13 febbraio 2025, nella pagina “Come pagare le imposte” vengono messi a disposizione uno specifico foglio di calcolo e una guida al suo utilizzo.


La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.


La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente:


- tramite i servizi telematici

- tramite un intermediario abilitato o

- presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

 

Per il nuovo servizio Dichiarazione di successione web consulta la relativa area tematica


Chi deve presentare la dichiarazione di successione

Devono presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;

  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;

  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;

  • gli amministratori dell’eredità;

  • i curatori delle eredità giacenti;

  • gli esecutori testamentari;

  • i trustee.


Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.


Contribuenti esonerati


Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:


  • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto

  • ha un valore non superiore a 100.000 euro

  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.


Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.


Attenzione: Chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.


Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.


La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo Successioni web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).


In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.


La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.


La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).


Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).


Casi particolari

 I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.


Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.


Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4 - pdf. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.


Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.


Come pagare le imposte

Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

  • ipotecaria

  • catastale

  • di bollo

  • la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.


Imposta di successione: aliquote e franchigie

In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:


Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite  dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs 346/1990.


Nello specifico:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro

  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro

  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia

  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.


Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).


Come versare l’imposta di successione

L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.


Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:

  • Per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;

  • Per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.


In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto).


Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.


Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo. Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello - pdf da consegnare all’ufficio.


Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.


Per le successioni aperte prima del 01/01/2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro.


Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.


Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:

  • l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro

  • il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.


Modelli e istruzioni

Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentato in via telematica. La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.


Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.


Modello e istruzioni per la compilazione aggiornati dal Provvedimento del 13 febbraio 2025


Modello 4


Scadenza: entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.

1 giugno 2025
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