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di Walter Pittini
26 febbraio 2025

Abitazione principale e detrazione

1. Abitazione principale

Le modifiche apportate dalla legge 30/12/2024 n. 207 alla disciplina in tema di detrazione di imposta per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare prevedono, per tutti i bonus, una aliquota “rafforzata” (50% nel 2025 e 36% negli anni 2026 e 2027) per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Cosa si intende per abitazione principale ai fini della detrazione in oggetto?

A tal fine può farsi riferimento alla definizione di abitazione principale dettata dall’art. 10, comma 3-bis del T.U.I.R. (DPR. 917/1986) che così dispone: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

Lo stesso art. 10, comma 3-bis, del T.U.I.R. equipara (ai fini IRPEF) all’unità abitativa anche le relative pertinenze, precisando al contempo che sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

Pertanto, può fondatamente ritenersi che l’aliquota agevolata in questione possa trovare applicazione anche per le spese sostenute con riguardo alle pertinenze dell’unità adibita ad abitazione principale del contribuente.


2. Limiti alla detrazione

Da segnalare che i contribuenti con reddito superiore ad € 75.000,00 potranno fruire in maniera limitata delle detrazioni di imposta previste per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare. Infatti, la legge 30/12/2024 n. 207 (art. 1, comma 10) ha inserito nel T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) una nuova disposizione (l’art. 16-ter) che prevede per i soggetti con reddito complessivo superiore a ¤ 75.000,00 un tetto massimo di detrazione stabilendo che gli oneri e le spese per il quali il T.U.I.R. o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda (compresi quindi anche i bonus edilizi), considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione sino all’ammontare calcolato moltiplicando:

  • l’importo base pari a ¤ 14.000,00 se il reddito complessivo è superiore a ¤ 75.000,00 e non superiore a ¤ 100.000,00 ovvero pari ad ¤ 8.000,00 se il reddito complessivo è superiore ad ¤ 100.000,00;

  • per un coefficiente che varia (0,50, 0,70, 0,85 o 1) in corrispondenza del numero e delle condizioni dei figli “a carico” presenti nel nucleo familiare.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese costituente il tetto massimo di detrazione i seguenti oneri e spese:

  • le spese sanitarie;

  • le somme investite in start-up innovative;

  • le somme investite nelle PMI innovative;

Sono inoltre escluse dal computo suddetto le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del T.U.I.R. ovvero di altre disposizi normative (ossia le spese ammesse ai Bonus edilizi) sostenute sino al 31 dicembre 2024 (rate che, pertanto, potranno essere portate in detrazione per l’intero loro importo non dovendo computarsi nel tetto massimo di detrazione introdotto dalla legge 207/2024 per spese ed oneri sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025).

28 aprile 2025
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