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di Walter Pittini
26 febbraio 2025

Bonus acquisto mobili ed elettrodomestici

Art. 16, c. 2, DL 4.6.2013 n. 63 convertito con Legge 3.8.2013 n. 90 

art. 1, c. 55 Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge finanziaria 2025)


L’art. 1, comma 55, legge 207/2024 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2025 della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art. 16, comma 2, DL. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90).

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917) è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, sino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad € 5.000,00 per l’anno 2025 (come per l’anno 2024, mentre per il 2023 era previso un massimale di ¤ 8.000,00).


La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello di acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello di acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione di imposta le spese in oggetto sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione ex art. 16-bis T.U.I.R. (DPR 22.12.1986, n. 917).

Costituiscono presupposto per la detrazione di cui si tratta anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (vedi apposita tabella relativa ai “Bonus Acquisti”) (Agenzia delle Entrate Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016).

28 aprile 2025
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