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di Walter Pittini
26 febbraio 2025

Lo sconto e la cessione del credito

     Indice

  1. La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023

  2. La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023

  3. Anno 2025

  4. Le modalità operative

  5. Interventi oggetto di opzione



1. La disciplina in vigore sino al 16 febbraio 2023

Sino al 16 febbraio 2023 in base a quanto disposto dall’art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020 n. 77, e s.m.i. i soggetti che sostenevano spese per gli interventi ammessi ai Bonus fiscali (vedi Tabella “Interventi oggetto di opzione”) potevano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione;

  • ovvero per la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario (D.Lgs 01/09/1993, n. 385), di società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione.

La cessione poteva essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

La Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva precisato che nel caso in cui più soggetti sostenevano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui erano possessori, ciascuno poteva decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non era necessario che il condominio nel suo insieme optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla

detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potevano scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potevano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Era anche possibile lo sconto in fattura o la cessione di crediti “parziali”, ossia solo con riguardo a parte del credito maturato, ferma la possibilità per il contribuente di far valere la residua parte del credito nella propria dichiarazione dei redditi (peraltro non erano ammesse cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate ex art. 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020).

Sia nel caso dello sconto in fattura che nel caso di cessione del credito di imposta alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario era sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dall’art. 3, c. 1, lett. a, del dlgs 206/2005 (Codice del Consumo) che avessero stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In sostanza la ulteriore cessione da parte di banche o società appartenenti ad un gruppo bancario era consentita solo a favore di correntisti che agivano nell’esercizio impresa, arte o professione (per i quali non era consentita la facoltà di ulteriore cessione).

L’opzione poteva essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.


2. La disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023

Il 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito co legge 11/04/2023, n. 38. Detto decreto all’art. 2, comma 1, stabilisce che a partire dalla data di sua entrata in vigore non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti quegli interventi che l’art. 121 D.L. 19/05/2020 n. 34 ammetteva a tale opzione.

Peraltro, lo stesso art. 2 del suddetto D.L. 11/2023, nei successivi commi, così come modificati, con effetto dal 30/03/2024, dal D.L. 29/03/2024, n. 39, convertito con legge 23/05/2024, n. 67, in deroga al divieto sancito al comma 1, prevede le seguenti eccezioni:


  • FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (COMMA 1-BIS)

Era stata ammessa anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023, senza particolari condizioni, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 19/05/2020 n. 34 (detrazioneammessa nella misura del 75% della spesa sostenuta alle condizioni e nei termini sopra specificati – vedi Tabella “Bonus Edilizio”).

L’opzione è stata poi profondamente limitata, per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023; da tale data, infatti, l’opzione è stata ammessa solo per le spese sostenute da:

   a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

   b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, reddito da calcolare sulla base del cd. “quoziente familiare” di cui alla Tabella 1-bis allegata al D.lgs 34/2020. Il requisito reddituale, peraltro, non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (art. 3, c. 2, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17). In ogni caso per le spese sostenute in relazione ad interventi per i quali alla data del 29 dicembre 2023 risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, ovvero per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, qualora a detta data fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, la disciplina applicabile (per quanto riguardava sia i presupposti della detrazione che la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) rimaneva quella in vigore prima del 30 dicembre 2023. (art. 3, c. 3, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17).

Infine, con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata ulteriormente limitata. Infatti, l’art. 1, c. 4, del D.L. 39/2024 ha stabilito che per le spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 l’opzione si applica solo in relazione agli interventi per i quali in data anteriore al 30 marzo 2024:

   - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

   - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.


  • FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPER-BONUS (COMMA 2)

È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi al Super-Bonus per i quali

in data antecedente al 17 febbraio 2023:

   a) se interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super- Bonus (CILAS);

   b) se interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Super-Bonus (CILAS);

   c) se interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a), b) e c) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Si fa presente che con riferimento alle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 l’esclusione in oggetto si applicava sino al 29 dicembre 2023 anche alle spese per interventi ricompresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana comunque denominati attuabili mediante titoli semplificati che risultino approvati alla data del 16 febbraio 2023 dalle amministrazioni comunali a termini di legge e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati. Tale possibilità è stata esclusa a partire dal 30 dicembre 2023 dall’art. 2, c. 1, D.L. 29/12/2023, n. 212 convertito con L. 22/2/2024, n. 17.

Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38).


  • FACOLTÀ DI OPZIONE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI AMMESSI A BONUS FISCALI DIVERSI DAL SUPER-BONUS ED AI BONUS-ACQUISTI (COMMA 3)

È ammessa, anche dopo il 16 febbraio 2023, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per le spese sostenute per interventi ammessi a Bonus diversi dal SuperBonus o ai Bonus Acquisti per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

   a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

   b) se interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori ovvero, qualora i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. La data dell’accordo può essere dimostrata dagli acconti versati prima del 17 febbraio 2023 ovvero, in mancanza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà;

   c) in caso di acquisto di unità immobiliari fruendo dei Bonus-Acquisti (Bonus acquisti edifici ristrutturati – Bonus acquisti parcheggi e SismaBonus acquisti – vedi Tabella “I Bonus Acquisti”) risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Con effetto dal 30 marzo 2024 la possibilità di fruire dell’opzione con riguardo alle fattispecie a lato illustrate sub a) e sub b) è stata peraltro limitata. Infatti, l’art. 1, c. 5, del D.L. 39/2024 ha stabilito che l’opzione non si applica neppure agli interventi a lato elencati sub a) e b) se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Nessuna limitazione è stata, invece, prevista per i Bonus Acquisti di cui sub c), per i quali resta ferma la possibilità di effettuare l’opzione nel caso in cui la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata prima del 17 febbraio 2023.

Nota Bene: la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti (art. 2-bis D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38).


  • FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER GLI INTERVENTI IN COMUNI TERREMOTATI (ART. 2 COMMA 3-TER.1 D.L. 11/2023 E ART. 1, C. 3, D.L. 39/2024)

   A) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per i seguenti interventi:

   a) interventi relativi ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020 (vedi sopra – scheda “SuperBonus: le aliquote e le scadenze”);

   b) interventi relativi ad immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siti nel territorio delle Marche.

(così disponeva l’art. 2, c 3-quater del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39).

   B) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi di cui al punto A) (se diversi da quelli di cui al punto C) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni:

   - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

   - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;

   - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

   - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020;

   - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo; ovvero sia stata comunque presentata l’istanza per la concessione di contributi.

(Così dispone l’art. 1, c. 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39).

   C) dal 30 marzo 2024 l’opzione è, inoltre, possibile (in mancanza delle condizioni di cui sub B) per interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024. Detta possibilità, peraltro, è prevista entro un limite di spesa ben preciso, ossia sino alla concorrenza di un massimo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga.

(Così dispone l’art. 2, c. 3.ter.1 del D.L. 16/02/2023, n. 11 così come introdotto dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39).


  • FACOLTÀ DI OPZIONE AMMESSE DAL 17 FEBBRAIO 2023 PER INTERVENTI POSTI IN ESSERE DA IACP, COOPERATIVE EDILIZIE, ONLUS, ODV E APS (ART. 1, C. 2, D.L. 39/2024)

A) Successivamente al 16 febbraio 2023 e sino al 29 marzo 2024 l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta era ammessa per gli interventi posti in essere dai seguenti soggetti se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023:

   - Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali;

   - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   - ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale.

(Così disponeva l’art. 2, c 3-bis del D.L. 16/02/2023, n. 11, disposizione abrogata, con effetto dal 30 marzo 2024, dall’art. 1, c. 1, D.L. 29/03/2024, n. 39)

B) Dal 30 marzo 2024 l’opzione può essere ancora esercitata per gli interventi posti in essere dai soggetti di cui al punto A) a condizione, peraltro, che prima del 30 marzo 2024 si siano verificate le seguenti condizioni:

   - risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

   - risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;

   - risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

   - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020;

   - siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. (così dispone l’art. 1, c. 2, del D.L. 29/03/2024, n. 39).

Da segnalare, infine, che a decorrere dal 30 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge 67/2024 di conversione del D.L. 39/2024) non è in ogni caso consentito l’esercizio della opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per gli interventi ammessi a tale opzione ai sensi dell’art. 121, comma 2, D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con legge 17/07/2020, n. 77 (vedi colonna a lato); così dispone l’art. 4-bis, comma 7, L. 29/03/2024, n. 39 convertito con legge 23/05/2024, n. 67.


3. Anno 2025

L’art. 121 del DL. 19/05/2020 n. 34 (convertito con L. 17/07/2020 n. 77) riconosce la facoltà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta a soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi ammessi a tale opzione (vedi tabella che segue “Interventi oggetto di opzione”) negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Pertanto, se si ha riguardo al tenore letterale del suddetto art. 121, non dovrebbe più esservi la possibilità di opzione per le spese sostenute nel 2025. Senonché si è anche sostenuto che in realtà i limiti temporali (dal 2020 al 2024) contenuti nell’art. 121 in oggetto dovrebbero considerarsi venuti meno per effetto delle molteplici modifiche apportate alla disciplina dell’opzione prima dal D.L. 16/02/2023 n.11 (convertito con L. 11/04/2023 n. 38) e successivamente dal D.L. 29/03/2024 n. 39 (convertito con L. 23/05/2024 n. 67). Queste norme nel prevedere specifiche deroghe al divieto generalizzato di opzione introdotto a far data dal 17 febbraio 2023 non avrebbero, infatti, più indicato l’anno entro il quale doveva essere sostenuta la spesa o stipulato l’atto (nel caso dei Bonus Acquisti). Per cui se sussistono tutte le condizioni previste per le singole deroghe (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”) l’opzione sarebbe applicabile anche alle spese sostenute o agli atti stipulati nel corso dell’anno 2025 (in questo senso con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915 341/2024) (vedi tabella a lato). Resta fermo che per taluni degli interventi per i quali è stata prevista l’esclusione dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta (vedi tabella che precede “la disciplina in vigore dal 17 febbraio 2023”), la possibilità di effettuare l’opzione rimane comunque esclusa se, alla data del 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Con riguardo specifico al Sisma-Bonus acquisti la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo risposta all’interpello n. 915-341/2024 ha così stabilito “Riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, considerato che la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 39 del 2024 ... non contempla gli interventi di cui all’art. 16, comma 1-septies del d.l. n. 63/2013, indicati all’art. 2, comma 3, lett. c), del d.l. 11 del 2023, si evidenzia che per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che dalla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori edilizi. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’istante potrà fruire del sisma bonus acquisti anche nel caso in cui l’atto di acquisto sia stipulato nel 2025 nella misura stabilita dal citato art. 16, comma 1-septies.1 del d.l. n. 63 del 2013, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti e gli adempimenti normativi non oggetto del presente interpello e su cui, si ribadisce, resta impregiudicato ogni eventuale potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’istante, inoltre, potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione considerato che alla data del 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato”. Alla luce della interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo si può, pertanto, ritenere, che, con riguardo a tutti i Bonus acquisti (in analogia a quanto sancito per il Sisma-Bonus acquisti), la possibilità di fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sussista anche nel caso di atti di compravendita stipulati nel corso del 2025 se ed in quanto alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo; ovviamente per gli atti stipulati nel 2025 i Bonus spetteranno con le nuove aliquote del 36% o del 50% (in caso di abitazione principale) fissate dalla legge 30/12/2024 n. 207.


4. Le modalità operative

  • L’OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA

L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, CAF).

I crediti d’imposta “ceduti” sono utilizzati anche in compensazione attraverso il modello F/24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021 (dettata in materia di “Sisma-Bonus acquisti” ma le cui conclusioni possono estendersi anche alla cessione del credito corrispondente alle altre detrazioni di imposta) ha precisato che:

   - il beneficiario del bonus fiscale può cedere il credito corrispondente alla detrazione ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l’importo del suo valore nominale (in questo caso, pertanto, il cessionario realizzerà un provento pari alla differenza tra credito compensato e prezzo di acquisto);

   - l’atto di cessione del credito relativo al bonus fiscale non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al DPR. 131/1986. L’art. 2-quater D.L. 16/02/2023, n. 11 convertito con legge 11/04/2023, n. 38 chiarisce che è ammessa la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di Enti impositori diversi, per cui è ammessa la compensazione tra i crediti edilizi oggetto di cessione ex art. 121 D.L. 34/2020 con debiti per imposte, per contributi dovuti all’INPS, per altre somme dovute a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

L’art. 28, del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con legge 28.03.2022, n. 25, ha modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020 (introducendo un nuovo comma 1-quater) prevedendo che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.


  • IL VISTO DI CONFORMITÀ E LA CONGRUITÀ DELLE SPESE

i) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) è necessario ottenere il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF. Il soggetto che rilascia il visto verifica la conformità dei dati relativi alla documentazione richiesta dalla vigente normativa per la fruizione dei Bonus fiscali. Originariamente il visto di conformità era prescritto dall’art. 119, c. 11, D.L. 34/2020 solo ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta relativi al Super Bonus (esclusi gli altri bonus ammessi allo sconto e/o cessione del credito). Successivamente l’art. 1, c. 29, lett. b), legge 234/2021, confermando la modifica già apportata all’art. 121, D.L. 34/2020, con decorrenza 12 novembre 2021 dal D.L. 11.11.2021 n. 157 (decreto, nel frattempo, non convertito in legge ed espressamente abrogato dalla medesima legge 234/2021), ha reso necessario il visto di conformità anche per tutti gli altri casi in cui comunque ci si può avvalere dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura quali previsti dall’art. 121, c. 2, D.L. 34/2020 (salve le ipotesi di esclusioni di cui in appresso).

ii) ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito di imposta necessita anche l’asseverazione sulla congruità delle spese; a tal fine i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 ossia con le stesse modalità previste per il Super-Bonus. Rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni a tal fine richieste, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali.

iii) Sono esclusi dall’obbligo di ottenere il visto di conformità e la asseverazione di congruità delle spese i seguenti interventi per i quali si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando detta opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge):

   - le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o dalla normativa regionale;

   - gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali.

Tuttavia per il Sisma-Bonus Acquisti (quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) stante la sua peculiare natura, si ritiene tuttora non necessaria la attestazione sulla congruità delle spese sostenute; anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge 234/2021 si possono ritenere tuttora sussistenti le ragioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad escludere espressamente per questa fattispecie la necessità dell’attestazione sulla congruità delle spese; in questo senso Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 190 del 17 marzo 2021: “L’agevolazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 D.L. 4.6.2013 n. 63, è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie non vada attestata ai fini del Superbonus nonché dell’opzione di cui all’art. 121 la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati...” (nello stesso senso anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 556 del 25 agosto 2021 e risposta ad interpello n. 697 dell’11 ottobre 2021). La stessa soluzione, per analogia, andrà applicata anche nel caso del Bonus Acquisti edifici ristrutturati di cui all’art. 16-bis, c. 3, T.U.I.R. di cui al DPR 22/12/1986, n. 917 (sempre quando l’opzione è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) visto che anche in questo caso la detrazione è commisurata al prezzo di vendita e non alle spese sostenute dall’impresa.

Resta, invece, fermo, l’obbligo di ottenere il visto di conformità e l’asseverazione di congruità delle spese in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (quando ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per gli interventi ammessi al Super-Bonus a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica o dal loro importo.


5. Interventi oggetto di opzione

L’opzione di cui all’art. 121 DL 34/2020 si applicava sino al 16 febbraio 2023 e si applica dal 17 febbraio 2023 al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11/04/2023 e s.m.i. (quali sopra illustrate nelle tabelle che precedono) con riguardo ai seguenti interventi.


- A -

Ai seguenti interventi oggetto del “Bonus Edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917;

   (a) manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale;

   (b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

   (c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni (qualora ricorrano le condizioni per fruire del Super-Bonus ossia qualora siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico);

   (d) interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ammessi alla detrazione (75%) prevista dall’art. 119-ter, D.L. 34/2020;

   (e) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020) ha ritenuto che l’opzione possa essere esercitata anche dagli acquirenti di edifici residenziali ristrutturati che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis T.U.I.R.


- B -

Agli interventi di efficienza energetica di cui: 

   - all’articolo 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   - ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del DL 34/2020: si tratta degli interventi di riqualificazione energetica per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus.


- C -

Agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui:

   - all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   - di cui al comma 4 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus.


- D -

Agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui:

   - all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del T.U.I.R. di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 che disciplina gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;

   - e di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 DL. 34/2020 (si tratta degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo negli stessi integrati per i quali ricorrono le condizioni per fruire del Super-Bonus.


- E -

Agli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui al comma 8 dell’articolo 119 DL 34/2020; si tratta degli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali ricorrono, le condizioni per fruire del Super-Bonus.

28 aprile 2025
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