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REGIME SEMPLIFICATO

articolo 18 del D.P.R. 600/73

«regime delle imprese minori»

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FUNZIONAMENTO

   A. Riservato a categorie di imprese e Partite IVA che non possono aderire a regimi di vantaggio come il regime forfettario ma che vogliono comunque accedere a delle agevolazioni fiscali interessanti.

   B. Può essere attivata su richiesta o per comportamento concludente da parte del soggetto.

LIMITI

Il limite di fatturato annuo è di:

     I. 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;

     II. 800.000 euro per chi esercita altre attività.

Per determinare il limite di fatturato viene utilizzato il criterio di cassa.

SEMPLIFICAZIONE

Obbligo di conservare e redigere:

   A. registri IVA;

   B. registro di incassi e pagamenti;

   C. registro dei beni ammortizzabili;

   D. libro unico del lavoro (se ci sono dipendenti).

REQUISITI

   A. Societari:

     I. Società di persone commerciali (Snc, Sas) e soggetti a esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

     II. Società di armamento e le società di fatto;

     III. Imprese familiari e aziende coniugali;

     IV. Enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente;

     V. Persone fisiche esercenti attività d’impresa ai sensi dell’55 Tuir;

     VI. Partite IVA esercenti arti e professioni, anche in forma associata;

     VII. Società equiparate alle precedenti;

     VIII. Trust che svolgono un’attività commerciale in modo non prevalente.

   B. Ricavi dell’anno solare precedente non superino:

     I. 500.000 euro, per chi effettua prestazioni di servizi;

     II. 800.000 euro, per le altre attività.

ESCLUSI

Non è applicabile:

   A. attività commerciali all’ingrosso;

   B. attività di intermediazione finanziaria;

   C. attività di assicurazione;

   D. attività di agenzia e rappresentanza commerciale;

   E. attività di produzione e scambio di beni immobili.

TASSE

Il calcolo delle tasse è basato sul principio di cassa.

   A. Componenti positivi di reddito:

Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti positivi:

     I. Art. 85 del TUIR – Ricavi tipici;

     II. Art. 57 del TUIR – Ricavi da destinazione a finalità estranee all’impresa;

     III. Art. 89 del TUIR – Interessi attivi e utili derivanti da società semplici, snc e sas;

     IV. Art. 90 co. 1 del TUIR – Proventi degli immobili che non beni strumentali;

     V. Art. 86 del TUIR- Plusvalenze dei beni relativi all’impresa;

     VI.Art. 88 del TUIR – Sopravvenienze attive

   B. Componenti negativi di reddito:

Secondo l’articolo 66 del DPR n. 917/86, nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese in contabilità semplificata per cassa, rilevano i seguenti componenti negativi:

     I. Art. 66 del TUIR – Spese sostenute dell’attività d’impresa

     II. Art. 95 del TUIR – Spese per prestazioni di lavoro

     III. Artt. 95 e 109 co. 5 del TUIR – Compensi erogati agli amministratori o lavoratori dipendenti

     IV. Art. 105 del TUIR – Accantonamenti per le indennità di fine rapporto

     V. Art. 61 del TUIR – Interessi passivi

     VI. Art. 99 co. 1 e 3 del TUIR – Oneri fiscali e contributivi

     VII. Art. 100 del TUIR – Oneri di utilità sociale

     VIII. Art. 101 del TUIR – Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti

     IX. Artt. 64 co. 2, 102 e 103 del TUIR- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali

     X. Art. 102 co. 6 del TUIR – Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento

     XI. Art. 108 del TUIR – Spese di pubblicità, rappresentanza

     XII.Art. 102 co. 7 del TUIR – Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio.

E’ prevista la deducibilità al 100% dei costi inerenti all’attività di professionista o d’impresa sostenute nell’anno di imposta, riferiti a:

   A. beni strumentali;

   B. libri, riviste, software gestionali;

   C. cancelleria, materiali di consumo e valori bollati;

   D. utenze intestate al professionista o all’impresa;

   E. compensi dei collaboratori;

   F. affitto o acquisto dell’immobile;

   G. trasporti, spese di rappresentanza.

Invece, per quei costi che possono essere considerati promiscui, si applicherà una deducibilità che va dal 20% al 50%.

Le imposte sono:

   A. IVA, che può variare in base ai prodotti e servizi registrati in fattura;

   B. IRPEF è un’imposta progressiva con aliquote dal 23% al 43% in base al reddito:

     I. 23% per i redditi fino a 28.000 euro

     II. 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro

     III. 43% per i redditi superiori a 50.000 euro

   C. IRAP è un’imposta regionale il cui importo varia in base alla regione in cui si svolge l’attività.

VANTAGGI

   A. riduzione degli oneri amministrativi e burocratici;

   B. detrazione delle spese per i beni strumentali;

   C. tassazione con aliquote progressive;

   D. facilità di gestione della contabilità;

   E. vantaggi per le imprese che operano in determinati settori.

SVANTAGGI

   A. minore immediatezza nel valutare l’andamento aziendale;

   B. sono disponibili meno informazioni dettagliate sulla situazione contabile dell’impresa rispetto al regime ordinario;

   C. predisposizione di bilanci di controllo periodici, come il bilancio di esercizio;

   D. accertamenti fiscali induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate

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