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ART. 87 Plusvalenze esenti (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile

in quanto esenti nella misura del 95 per

cento (2) le plusvalenze realizzate e determinate

ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente

ad azioni o quote di partecipazioni in società

ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società

semplici e gli enti alle stesse equiparate, e

nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate

da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo

(3) mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni

o quote acquisite in data più recente; (4)

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni

finanziarie nel primo bilancio chiuso durante

il periodo di possesso; (5)

c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa

o ente partecipato in Stati o territori diversi da

quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base

ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o,

alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito

dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo

47-bis, comma 3, della sussistenza della

condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo

articolo. Qualora il contribuente intenda far

valere la sussistenza di tale ultima condizione ma

non abbia presentato la predetta istanza di interpello

ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto

risposta favorevole, la percezione di plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni in

imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori

a regime fiscale privilegiato individuati in base

ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve

essere segnalata nella dichiarazione dei redditi

da parte del socio residente; nei casi di mancata o

incompleta indicazione nella dichiarazione dei

redditi si applica la sanzione amministrativa prevista

dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente

lettera, la condizione indicata nell’articolo

47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente,

sin dal primo periodo di possesso;

tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi

di imposta e oggetto di realizzo con controparti

non appartenenti allo stesso gruppo del dante

causa, è sufficiente che tale condizione sussista,

ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta

anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente

periodo si considerano appartenenti allo

stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio

dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di

controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167

ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono

sottoposti al comune controllo da parte di altro

soggetto residente o meno nel territorio dello

Stato, (6)

d) esercizio da parte della società partecipata di

un’impresa commerciale secondo la definizione di

cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria

si presume che questo requisito non sussista

relativamente alle partecipazioni in società il

cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito

da beni immobili diversi dagli immobili alla

cui produzione o al cui scambio è effettivamente

diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai

fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio

d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati

nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in

locazione finanziaria e i terreni su cui la società

partecipata svolge l’attività agricola.

1 bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti

alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie

e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo

circolante vanno considerate separatamente con

riferimento a ciascuna categoria. (7)

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve

sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo

di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da

più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo

con controparti non appartenenti allo stesso

gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione

sussista, ininterrottamente, per i cinque

periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini

del precedente periodo si considerano appartenenti

allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno

nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un

rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo

167 ovvero che, ai sensi del medesimo

comma 2, sono sottoposti al comune controllo da

parte di altro soggetto residente o non residente

nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma

1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente,

al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo

periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

(8)

3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle

stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate

e determinate ai sensi dell’articolo 86,

commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni

al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti

finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo

44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b). Concorrono in

ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero

ammontare gli utili relativi ai contratti di cui

all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano

le condizioni di cui all’articolo 44, comma

2, lettera a), ultimo periodo. (9)

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e

c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli

sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle

plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche

di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1

e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito

di cui alla predetta lettera d).

5. Per le partecipazioni in società la cui attività

consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione

di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere

c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente

partecipate e si verificano quando tali

requisiti sussistono nei confronti delle partecipate

che rappresentano la maggior parte del valore

del patrimonio sociale della partecipante.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano

anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86,

comma 5-bis. (10)

7. [...] (11)

Note:

(1) Articolo inserito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato in

G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “del 95 per cento” sono state sostituite alle precedenti

“del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere dal 2007” dall’art. 1,

comma 33, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n.

300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione

ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2007; resta ferma l’esenzione

in misura pari all’84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta

data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei

periodi d’imposta anteriori a quello in corso all’1.1.2004.In precedenza,

le parole “nella misura del 91 per cento, e dell’84 per cento a decorrere

dal 2007” erano state inserite dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL

30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n.

248.

La tabella che segue riporta le modifiche che sono state apportate

dal legislatore alla percentuale di esenzione sulle plusvalenze realizzate

dai soggetti IRES:

(3) La parola “dodicesimo” è stata sostituita alla precedente “diciottesimo”

dall’art. 1, comma 58, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata

in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo

comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta

prodotti dai comportamenti adottati sulla

base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,

purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle disposizioni introdotte dal comma 58.

In precedenza, la parola “diciottesimo” era stata sostituita alla precedente

“dodicesimo” dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 30.9.2005 n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248.

(4) Si veda l’art. 177, comma 2-bis del presente decreto.

(5) Per soggetti che applicano gli Ias/Ifrs, si veda il DM 8.6.2011,

pubblicato in G.U. 13.6.2011 n. 135.

(6) Lettera sostituita dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del

successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a

decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “c) residenza fiscale della società partecipata in

uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi

nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo

167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito

dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5,

lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin

dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in

Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda

far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia

presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata,

non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti

esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento

di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella

dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata

o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica

la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.“

In precedenza la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 1, lett.

d), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai

sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava a decorrere

dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015, nonchè agli utili distribuiti

ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo

di imposta.

Per le precedenti modifiche si veda l’art. 1, comma 83, lett. f), L.

24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

(7) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n.

247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 13, le disposizioni di cui al presente comma hanno

effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2005.

(8) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs.

29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del

successivo art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a

decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2018, nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a

decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono

sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno

dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.“

(9) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. b), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 13, le disposizioni hanno effetto per i periodi

d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le disposizioni

dell’ultimo periodo del comma 3 hanno effetto per i periodi d’imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.

Testo precedente: “L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle

stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi

dell’articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari

similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b).“.

(10) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. c), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma hanno

effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere

dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Nei casi di cui all’articolo 47, comma 5, alle somme

ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle

riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto

della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti

commi.“.

(11) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. d), DLgs. 18.11.2005

n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del

successivo comma 13, le disposizioni di cui al presente comma avevano

effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere

dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione

di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai

commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale

dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di

cui all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della

partecipazione.“.

7. April 2025

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