ART. 58. Plusvalenze
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle
aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo
86 non si applicano quando è richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dell’articolo
17. Il trasferimento di azienda per causa di morte
o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell’azienda stessa; l’azienda è assunta
ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo
precedente si applicano anche qualora, a seguito
dello scioglimento, entro cinque anni
dall’apertura della successione, della società esistente
tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita
da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti limitatamente al 60 per cento (4)
del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono
a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso
che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione
e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore
anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.
(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata
in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46, le misure di favore di cui al presente
articolo, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui
all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
introdotto dal comma 270 della suddetta legge. Il Ministro dell’economia
e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci.
(4) L’art. 2, comma 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l’imponibilità
per il 58,14% delle plusvalenze che beneficiano della participation
exemption se realizzate dall’1.1.2018.
Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali
di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14%
non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto, le società
semplici che cedono una partecipazione e le snc o le sas che beneficiano
della pex continuano ad applicare la concorrenza al reddito
della plusvalenza secondo la “vecchia” percentuale del 49,72.
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