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ART. 58. Plusvalenze

Ultimo aggiornamento del:

1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle

aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo

86 non si applicano quando è richiesta la tassazione

separata a norma del comma 2 dell’articolo

17. Il trasferimento di azienda per causa di morte

o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze

dell’azienda stessa; l’azienda è assunta

ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei

confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo

precedente si applicano anche qualora, a seguito

dello scioglimento, entro cinque anni

dall’apertura della successione, della società esistente

tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita

da uno solo di essi.

2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono

alla formazione del reddito imponibile in

quanto esenti limitatamente al 60 per cento (4)

del loro ammontare.

3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono

a formare il reddito anche se i beni vengono

destinati al consumo personale o familiare

dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio

dell’impresa.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso

che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione

e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un

maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore

anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

(3) Ai sensi dell’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata

in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46, le misure di favore di cui al presente

articolo, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui

all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

introdotto dal comma 270 della suddetta legge. Il Ministro dell’economia

e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci.

(4) L’art. 2, comma 2 del DM 26.5.2017 ha introdotto l’imponibilità

per il 58,14% delle plusvalenze che beneficiano della participation

exemption se realizzate dall’1.1.2018.

Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali

di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14%

non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto, le società

semplici che cedono una partecipazione e le snc o le sas che beneficiano

della pex continuano ad applicare la concorrenza al reddito

della plusvalenza secondo la “vecchia” percentuale del 49,72.

1. April 2025

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