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1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche
il valore normale dei beni ivi indicati destinati
al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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