ART. 128 Norma transitoria (1)
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi
per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti
fiscalmente non riconosciuti, al netto
delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte
nel periodo d’imposta antecedente a quello
dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117
e nei nove precedenti dalla società o ente controllante
o da altra società controllata, anche se non
esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori
fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della
società partecipata se, rispettivamente, superiori
o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati
dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione
ai rapporti tra la differenza dei valori contabili
e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare
complessivo di tali differenze.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
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