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ART. 128 Norma transitoria (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi

per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti

fiscalmente non riconosciuti, al netto

delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte

nel periodo d’imposta antecedente a quello

dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117

e nei nove precedenti dalla società o ente controllante

o da altra società controllata, anche se non

esercente l’opzione di cui all’articolo 117, i valori

fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della

società partecipata se, rispettivamente, superiori

o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati

dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione

ai rapporti tra la differenza dei valori contabili

e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare

complessivo di tali differenze.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

10. April 2025

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