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ART. 120 Definizione del requisito di controllo (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Agli effetti della presente sezione si considerano

controllate le società per azioni, in accomandita

per azioni, a responsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l’ente controllante

partecipa direttamente o indirettamente per

una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi

relativamente all’ente o società controllante

tenendo conto della eventuale demoltiplicazione

prodotta dalla catena societaria di controllo,

senza considerare le azioni prive del diritto di voto

esercitabile nell’assemblea generale richiamata

dall’articolo 2346 del codice civile;

b) al cui utile di bilancio la società o l’ente controllante

partecipa direttamente o indirettamente per

una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi

relativamente all’ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione

prodotta dalla catena societaria di controllo

e senza considerare la quota di utile di competenza

delle azioni prive del diritto di voto esercitabile

nell’assemblea generale richiamata dall’articolo

2346 del codice civile.

1 bis. Si considerano altresì controllate le stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite

dall’articolo 162, dei soggetti di cui all’articolo

73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti

all’Unione europea ovvero in Stati aderenti

all’Accordo sullo Spazio economico europeo con

il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri

un effettivo scambio di informazioni, che rivestono

una forma giuridica analoga a quelle di cui

al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo

comma. (2)

2. Il requisito del controllo di cui all’articolo 117,

comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni

esercizio relativamente al quale la società o ente

controllante e la società controllata si avvalgono

dell’esercizio dell’opzione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la

disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al

7.10.2015.

10. April 2025

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