ART. 120 Definizione del requisito di controllo (1)
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata:
a) al cui capitale sociale la società o l’ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all’ente o società controllante
tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo,
senza considerare le azioni prive del diritto di voto
esercitabile nell’assemblea generale richiamata
dall’articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la società o l’ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all’ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo
e senza considerare la quota di utile di competenza
delle azioni prive del diritto di voto esercitabile
nell’assemblea generale richiamata dall’articolo
2346 del codice civile.
1 bis. Si considerano altresì controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall’articolo 162, dei soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti
all’Unione europea ovvero in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo con
il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, che rivestono
una forma giuridica analoga a quelle di cui
al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo
comma. (2)
2. Il requisito del controllo di cui all’articolo 117,
comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni
esercizio relativamente al quale la società o ente
controllante e la società controllata si avvalgono
dell’esercizio dell’opzione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma inserito dall’art. 6, comma 2, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato
in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 3, la
disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al
7.10.2015.
Contattami per una consulenza!
Via Conte Girolamo Giusso, 11/c
70125 Bari, BA, Italia