ART. 113 Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (1)
1. Gli intermediari finanziari (2) possono optare
per la non applicazione del regime di cui all’articolo
87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli
interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti
dalla conversione in azioni di nuova emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà
finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza
per le banche emanate da parte di Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre
2005 n. 262.
2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata
quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il
recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto
ad altre forme alternative di recupero dei crediti,
le modalità ed i tempi previsti per il recupero e,
ove si tratti di partecipazioni dirette nella società
debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata
agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione
del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi
che inducono a ritenere temporanea la situazione
di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le
prospettive di riequilibrio economico e finanziario
nel medio periodo ed economicamente conveniente
la conversione rispetto ad altre forme alternative
di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento
deve essere predisposto da più intermediari
finanziari (3) rappresentanti una quota
elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in
difficoltà.
3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti
della società di cui si acquisisce la partecipazione,
la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di
cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà
prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in
cui mantenga il possesso delle partecipazioni di
cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1,
2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e
106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione
ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni
acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente
sottoscritte per effetto dell’esercizio
del relativo diritto d’opzione, a condizione che
il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle
azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari (2) possono interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
La relativa istanza deve indicare le condizioni di
cui ai commi 2 e 3.
6. L’intermediario finanziario (4) che non intende
applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha
presentato l’istanza di interpello prevista dal comma
5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto
risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali
indicati con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 156,
pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55.
Testo precedente: “Art. 7 (Partecipazioni acquisite per il recupero di
crediti bancari). - Gli enti creditizi possono chiedere all’Agenzia delle
entrate, secondo la procedura di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il
regime di cui all’articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite
nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti
dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 4, comma
3, del decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.
2. L’istanza all’Agenzia delle entrate deve contenere:
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti,
l’indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad
altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità e dei
tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette
nella società debitrice, la precisazione che l’operatività di quest’ultima
sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione
del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che
inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria
del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario
nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione
rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre
devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento,
che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti
una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in
difficoltà;
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell’istanza, ad avvalersi, nei
confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni
di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista
dall’articolo 11 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle
partecipazioni di cui sopra.
3. L’accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell’applicazione degli articolo 101, comma 5, e 106, da parte degli
originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle
partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente
sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione,
a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle
azioni ricevute.“.
In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.
12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190,
in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti
“enti creditizi” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi
dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U.
28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento
a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente
alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti
con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo
162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del
medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo
e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè
prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8.8.2018.
(3) Le parole “intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti
“enti creditizi o finanziari” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 2),
DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai
sensi dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in
G.U. 28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai
periodi d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente
alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti
con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo
162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del
medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo
e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè
prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8.8.2018.
(4) Le parole “intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti
“ente creditizio” dall’art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi
dell’art. 13, comma 9, DLgs. 29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U.
28.12.2018 n. 300, le presenti disposizioni si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 18.8.2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento
a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente
alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti
con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo
162-bis, introdotto dall’articolo 12, comma 1, lett. d), DLgs.
29.11.2018 n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai fini del
medesimo comma 9 gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo
e del valore della produzione netta sono fatti salvi purchè
prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l’8.8.2018.
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