54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 50]
1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni
è costituito dalla differenza tra l’ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute
nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della
professione, salvo quanto stabilito nei successivi
commi. I compensi sono computati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde.
1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
[...] (2) dei beni strumentali, esclusi [...] (3)
gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di
cui al comma 5 (4), se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale
o familiare dell’esercente l’arte o la professione o
a finalità estranee all’arte o professione. (5)
1 bis 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di
cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate
ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo
comma 1-bis. (6)
1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza
la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo
o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato
ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza
tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato. (5)
1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi
percepiti a seguito di cessione della clientela
o di elementi immateriali comunque riferibili
all’attività artistica o professionale. (5)
2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o
della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato
o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento
non superiori a quelle risultanti dall’applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze. È tuttavia consentita
la deduzione integrale, nel periodo d’imposta
in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione
di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali
è ammessa per un periodo non (7) inferiore alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in
caso di beni immobili, la deduzione è ammessa
per un periodo non inferiore a dodici anni (8). Ai fini
del calcolo delle quote di ammortamento deducibili
dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo
36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui
all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità
dei canoni di locazione finanziaria è ammessa
per un periodo non (9) inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito
a norma del primo periodo. I canoni di locazione
finanziaria dei beni strumentali sono deducibili
nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese
relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione
e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio
di arti e professioni, che per le loro caratteristiche
non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili,
nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite
del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio
del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
l’eccedenza è deducibile in quote costanti
nei cinque periodi d’imposta successivi. (10)
3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi
da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente
all’esercizio dell’arte o professione e
all’uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario
non è superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46
euro], nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e di noleggio e le spese relativi
all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile
adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte
o professione, è deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili
acquisiti mediante locazione, anche finanziaria,
un importo pari al 50 per cento del relativo canone.
(11) Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonché
quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione degli immobili utilizzati, che
per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
(11)
3 bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica
ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del
comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell’80 per cento. (12)
4. [...] (13)
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento e, in ogni caso,
per un importo complessivamente non superiore
al 2 per cento dell’ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. (14) I limiti di cui
al periodo precedente non si applicano alle spese
relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione
di alimenti e bevande sostenute
dall’esercente arte o professione per l’esecuzione
di un incarico e addebitate analiticamente in capo
al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione
di un incarico conferito e sostenute direttamente
dal committente non costituiscono compensi
in natura per il professionista. (15) Le spese
di rappresentanza sono deducibili nei limiti
dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per l’acquisto
o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato
o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l’esercizio dell’arte o professione,
nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione
di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito. Sono integralmente deducibili, entro
il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione
a master e a corsi di formazione o di aggiornamento
professionale nonchè le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di
viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute
per i servizi personalizzati di certificazione
delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati
in relazione alle condizioni del mercato del
lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi
della disciplina vigente. Sono altresì integralmente
deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia
contro il mancato pagamento delle prestazioni di
lavoro autonomo fornita da forme assicurative o
di solidarietà (16).
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili
si comprendono, salvo il disposto di cui al comma
6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16 [17,
n.d.r.] maturate nel periodo di imposta. Le spese
di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti
degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter
dell’art. 62 [comma 3 dell’art. 95, n.d.r.].
6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi
al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori
di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché
agli ascendenti dell’artista o professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o
l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista
ovvero della società o associazione. I compensi
non ammessi in deduzione non concorrono
a formare il reddito complessivo dei percipienti.
7. [...] (17)
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 49 [53, n.d.r.] sono costituiti dall’ammontare
dei proventi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero
del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti
da soggetti di età inferiore a 35 anni (18); le
partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l’intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I
redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma
sono costituiti dall’ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera
f-bis) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti
dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura
percepite nel periodo di imposta. (19)
8 bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti
di cooperazione dei volontari e dei cooperanti
è determinata sulla base dei compensi convenzionali
fissati annualmente con decreto del Ministero
degli affari esteri di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente
dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purché stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “e le minusvalenze” sono state soppresse dall’art. 1,
comma 334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U.
27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(3) Le parole “gli immobili e” sono state soppresse dall’art. 1, comma
334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006
n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(4) Le parole “di cui al comma 5” sono state inserite dall’art. 1, comma
334, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006
n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per
l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati
nel periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a
un terzo.
(5) Comma inserito dall’art. 36, comma 29, lett. a), n. 1, DL 4.7.2006
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore
dal 4.7.2006.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 334, lett. b), L. 27.12.2006 n.
296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore
dall’1.1.2007.
Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per
l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati
nel periodo dal’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a
un terzo.
(7) Le parole “per un periodo non” sono state sostituite alle precedenti
“a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis,
comma 1, lett. a), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la
disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal
29.4.2012.
(8) Le parole “; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per
un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti
“e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di
quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili” dall’art. 1, comma
162, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013
n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo
comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(9) Le parole “per un periodo non” sono state sostituite alle precedenti
“a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis,
comma 1, lett. a), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la
disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal
29.4.2012.
(10) Comma sostituito dall’art. 1, comma 334, lett. c), L. 27.12.2006
n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore
dall’1.1.2007.
Testo precedente: “2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o
professione esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o
da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote
annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. É tuttavia consentita
la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46 euro].
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa
a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l’esercizio
dell’arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale.
I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili
nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento,
alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in
quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei
quattro successivi.“.
Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per
l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati
nel periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a
un terzo.
(11) Periodi così sostituiti dall’art. 1, comma 334, lett. d), L.
27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244,
in vigore dall’1.1.2007.
Testo precedente: “Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche
se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero
una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione
che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.“.
Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento
o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per
l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati
nel periodo dall’1.1.2007 al 31.21.2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a
un terzo.
(12) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 402, L. 27.12.2006 n.
296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del
successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006; per il medesimo
periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto
ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto della predetta disposizione.
Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi
ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 [art.
21] della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.“.
(13) Comma abrogato dall’art. 17, comma 2, lett. a), L. 27.12.1997 n.
449, pubblicata in G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O. n.255.
(14) Periodo così sostituito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. b), DL
25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n.
133. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies, le disposizioni entrano
in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2008.
Testo precedente: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili
per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.“.
(15) I periodi da “I limiti di cui al periodo” fino a “compensi in natura
per il professionista” sono stati sostituiti al precedente secondo periodo
dall’art. 8, comma 1, L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata in G.U.
13.6.2017 n. 135. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione
si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2017.
Testo precedente: “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione
di alimenti e bevande, nonchè le prestazioni di viaggio e trasporto,
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi
in natura per il professionista.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 7-quater, comma 5, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla L. 1.12.2016 n. 225;
- l’art. 10, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U.
28.11.2014 n. 277;
- l’art. 36, comma 29, lett. a), n. 2, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006.
(16) Le parole “. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo
di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione
o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le
spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle
competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità,
mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati
in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli
organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente
deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il
mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da
forme assicurative o di solidarietà“ sono state sostituite alle precedenti
“; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a
corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno
sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”
dall’art. 9, comma 1, L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata in G.U.
13.6.2017 n. 135. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, la disposizione si applica
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2017.
(17) Comma abrogato dall’art. 4, comma 4, L. 30.12.1991 n. 413,
pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91.
(18) Le parole “, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono
percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni” sono state inserite
dall’art. 1, comma 318, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.
27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(19) Periodo inserito dall’art. 26, comma 1, lett. c), DLgs. 13.7.2017 n.
116, pubblicato in G.U. 31.7.2017 n. 177.
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