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54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 50]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni

è costituito dalla differenza tra l’ammontare

dei compensi in denaro o in natura percepiti

nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione

agli utili, e quello delle spese sostenute

nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della

professione, salvo quanto stabilito nei successivi

commi. I compensi sono computati al netto dei

contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla

legge a carico del soggetto che li corrisponde.

1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze

[...] (2) dei beni strumentali, esclusi [...] (3)

gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di

cui al comma 5 (4), se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche

in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento

dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale

o familiare dell’esercente l’arte o la professione o

a finalità estranee all’arte o professione. (5)

1 bis 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di

cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate

ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo

comma 1-bis. (6)

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza

la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo

o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato

ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza

tra il valore normale del bene e il costo non

ammortizzato. (5)

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi

percepiti a seguito di cessione della clientela

o di elementi immateriali comunque riferibili

all’attività artistica o professionale. (5)

2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o

della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato

o da collezione di cui al comma 5, sono

ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento

non superiori a quelle risultanti dall’applicazione

al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per

categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze. È tuttavia consentita

la deduzione integrale, nel periodo d’imposta

in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione

di beni strumentali il cui costo unitario

non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei

canoni di locazione finanziaria di beni strumentali

è ammessa per un periodo non (7) inferiore alla

metà del periodo di ammortamento corrispondente

al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in

caso di beni immobili, la deduzione è ammessa

per un periodo non inferiore a dodici anni (8). Ai fini

del calcolo delle quote di ammortamento deducibili

dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo

36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui

all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità

dei canoni di locazione finanziaria è ammessa

per un periodo non (9) inferiore al periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito

a norma del primo periodo. I canoni di locazione

finanziaria dei beni strumentali sono deducibili

nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese

relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione

e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio

di arti e professioni, che per le loro caratteristiche

non sono imputabili ad incremento del costo

dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili,

nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite

del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni

materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio

del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo

19 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

l’eccedenza è deducibile in quote costanti

nei cinque periodi d’imposta successivi. (10)

3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi

da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente

all’esercizio dell’arte o professione e

all’uso personale o familiare del contribuente sono

ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario

non è superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46

euro], nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche

finanziaria e di noleggio e le spese relativi

all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati

promiscuamente, a condizione che il contribuente

non disponga nel medesimo comune di altro immobile

adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte

o professione, è deducibile una somma pari al

50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili

acquisiti mediante locazione, anche finanziaria,

un importo pari al 50 per cento del relativo canone.

(11) Nella stessa misura sono deducibili le

spese per i servizi relativi a tali immobili nonché

quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione

e manutenzione degli immobili utilizzati, che

per le loro caratteristiche non sono imputabili ad

incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

(11)

3 bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione

anche finanziaria o di noleggio e le spese di

impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per servizi di comunicazione elettronica

ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del

comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura

dell’80 per cento. (12)

4. [...] (13)

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a

somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili

nella misura del 75 per cento e, in ogni caso,

per un importo complessivamente non superiore

al 2 per cento dell’ammontare dei compensi

percepiti nel periodo di imposta. (14) I limiti di cui

al periodo precedente non si applicano alle spese

relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione

di alimenti e bevande sostenute

dall’esercente arte o professione per l’esecuzione

di un incarico e addebitate analiticamente in capo

al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione

di un incarico conferito e sostenute direttamente

dal committente non costituiscono compensi

in natura per il professionista. (15) Le spese

di rappresentanza sono deducibili nei limiti

dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo

di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza

anche quelle sostenute per l’acquisto

o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato

o da collezione, anche se utilizzati come beni

strumentali per l’esercizio dell’arte o professione,

nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione

di beni destinati ad essere ceduti a titolo

gratuito. Sono integralmente deducibili, entro

il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione

a master e a corsi di formazione o di aggiornamento

professionale nonchè le spese di iscrizione

a convegni e congressi, comprese quelle di

viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili,

entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute

per i servizi personalizzati di certificazione

delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno

all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi

occupazionali effettivamente esistenti e appropriati

in relazione alle condizioni del mercato del

lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi

della disciplina vigente. Sono altresì integralmente

deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia

contro il mancato pagamento delle prestazioni di

lavoro autonomo fornita da forme assicurative o

di solidarietà (16).

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili

si comprendono, salvo il disposto di cui al comma

6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle

lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16 [17,

n.d.r.] maturate nel periodo di imposta. Le spese

di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate

fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti

degli esercenti arti e professioni sono

deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter

dell’art. 62 [comma 3 dell’art. 95, n.d.r.].

6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi

al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori

di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché

agli ascendenti dell’artista o professionista

ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o

l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista

ovvero della società o associazione. I compensi

non ammessi in deduzione non concorrono

a formare il reddito complessivo dei percipienti.

7. [...] (17)

8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2

dell’articolo 49 [53, n.d.r.] sono costituiti dall’ammontare

dei proventi in denaro o in natura percepiti

nel periodo di imposta, anche sotto forma di

partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a

titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero

del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti

da soggetti di età inferiore a 35 anni (18); le

partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l’intero

ammontare percepito nel periodo di imposta. I

redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma

sono costituiti dall’ammontare dei compensi in

denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,

ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione

forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera

f-bis) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti

dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura

percepite nel periodo di imposta. (19)

8 bis. In deroga al principio della determinazione

analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti

di cooperazione dei volontari e dei cooperanti

è determinata sulla base dei compensi convenzionali

fissati annualmente con decreto del Ministero

degli affari esteri di concerto con il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente

dalla durata temporale e dalla natura del

contratto purché stipulato da organizzazione non

governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo

28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “e le minusvalenze” sono state soppresse dall’art. 1,

comma 334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U.

27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(3) Le parole “gli immobili e” sono state soppresse dall’art. 1, comma

334, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006

n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(4) Le parole “di cui al comma 5” sono state inserite dall’art. 1, comma

334, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006

n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento

o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per

l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati

nel periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione

finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi

d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a

un terzo.

(5) Comma inserito dall’art. 36, comma 29, lett. a), n. 1, DL 4.7.2006

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore

dal 4.7.2006.

(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 334, lett. b), L. 27.12.2006 n.

296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore

dall’1.1.2007.

Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento

o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per

l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati

nel periodo dal’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione

finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi

d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a

un terzo.

(7) Le parole “per un periodo non” sono state sostituite alle precedenti

“a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis,

comma 1, lett. a), n. 1), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la

disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal

29.4.2012.

(8) Le parole “; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per

un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti

“e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di

quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili” dall’art. 1, comma

162, lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013

n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo

comma 163 la disposizione si applica ai contratti di locazione finanziaria

stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

(9) Le parole “per un periodo non” sono state sostituite alle precedenti

“a condizione che la durata del contratto non sia” dall’art. 4-bis,

comma 1, lett. a), n. 2), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del successivo comma 2, la

disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal

29.4.2012.

(10) Comma sostituito dall’art. 1, comma 334, lett. c), L. 27.12.2006

n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore

dall’1.1.2007.

Testo precedente: “2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o

professione esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o

da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote

annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione

al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni

omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. É tuttavia consentita

la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state

sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo

unitario non sia superiore a 1 milione di lire [n.d.r. 516,46 euro].

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa

a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla

metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente

stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l’esercizio

dell’arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione

finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale.

I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili

nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento,

alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di

immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in

quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei

quattro successivi.“.

Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento

o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per

l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati

nel periodo dall’1.1.2007 al 31.12.2009 e ai contratti di locazione

finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi

d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a

un terzo.

(11) Periodi così sostituiti dall’art. 1, comma 334, lett. d), L.

27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244,

in vigore dall’1.1.2007.

Testo precedente: “Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile

una somma pari al 50 per cento della rendita catastale anche

se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero

una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione

che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro

immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.

Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali

immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione

e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.“.

Le disposizioni introdotte in materia di deduzione dell’ammortamento

o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per

l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati

nel periodo dall’1.1.2007 al 31.21.2009 e ai contratti di locazione

finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi

d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a

un terzo.

(12) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 402, L. 27.12.2006 n.

296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del

successivo comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006; per il medesimo

periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto

ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività

produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto della predetta disposizione.

Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione

finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi

ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico

terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 [art.

21] della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.“.

(13) Comma abrogato dall’art. 17, comma 2, lett. a), L. 27.12.1997 n.

449, pubblicata in G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O. n.255.

(14) Periodo così sostituito dall’art. 83, comma 28-quater, lett. b), DL

25.6.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n.

133. Ai sensi del successivo comma 28-quinquies, le disposizioni entrano

in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31.12.2008.

Testo precedente: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a

somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili

per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento

dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.“.

(15) I periodi da “I limiti di cui al periodo” fino a “compensi in natura

per il professionista” sono stati sostituiti al precedente secondo periodo

dall’art. 8, comma 1, L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata in G.U.

13.6.2017 n. 135. Ai sensi del successivo comma 2, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2017.

Testo precedente: “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione

di alimenti e bevande, nonchè le prestazioni di viaggio e trasporto,

acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi

in natura per il professionista.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 7-quater, comma 5, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla L. 1.12.2016 n. 225;

- l’art. 10, comma 1, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U.

28.11.2014 n. 277;

- l’art. 36, comma 29, lett. a), n. 2, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006.

(16) Le parole “. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo

di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione

o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione

a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le

spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle

competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità,

mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati

in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli

organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente

deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il

mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da

forme assicurative o di solidarietà“ sono state sostituite alle precedenti

“; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a

corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno

sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”

dall’art. 9, comma 1, L. 22.5.2017 n. 81, pubblicata in G.U.

13.6.2017 n. 135. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, la disposizione si applica

a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2017.

(17) Comma abrogato dall’art. 4, comma 4, L. 30.12.1991 n. 413,

pubblicata in G.U. 31.12.1991 n. 305, S.O. n. 91.

(18) Le parole “, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono

percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni” sono state inserite

dall’art. 1, comma 318, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.

27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(19) Periodo inserito dall’art. 26, comma 1, lett. c), DLgs. 13.7.2017 n.

116, pubblicato in G.U. 31.7.2017 n. 177.

31. März 2025

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