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53. Redditi di lavoro autonomo [n.d.r. ex art. 49]

Ultimo aggiornamento del:

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano

dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio

di arti e professioni si intende l’esercizio per

professione abituale, ancorché non esclusiva, di

attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate

nel capo VI, compreso l’esercizio in forma

associata di cui alla lettera c) del comma 3

dell’articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive,

oggetto di contratto diverso da quello di lavoro

subordinato o da quello di collaborazione coordinata

e continuativa, ai sensi del decreto legislativo

28 febbraio 2021, n. 36; (2)

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,

da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno,

di brevetti industriali e di processi, formule o

informazioni relativi ad esperienze acquisite in

campo industriale, commerciale o scientifico, se

non sono conseguiti nell’esercizio di imprese

commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del

comma 1 dell’articolo 41 [44, n.d.r.] quando l’apporto

è costituito esclusivamente dalla prestazione

di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori

e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita

per azioni e a responsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di

agenzia;

f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti

esercitata dai segretari comunali ai sensi della

legge 12 giugno 1973, n. 349;

f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di

pace e ai vice procuratori onorari (3).

3. [...] (4)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Lettera sostituita dall’art. 51, comma 2, lett. b), DLgs. 28.2.2021 n.

36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si

applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma

1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL

29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023

n. 14.

In precedenza, la lettera era stata soppressa dall’art. 34, comma 1,

lett. d), L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276,

S.O. n. 194. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione si applicava

dall’1.1.2001.

(3) Lettera inserita dall’art. 26, comma 1, lett. b), DLgs. 13.7.2017 n.

116, pubblicato in G.U. 31.7.2017 n. 177.

(4) Comma soppresso dall’art. 51, comma 2, lett. c), DLgs. 28.2.2021

n. 36, pubblicato in G.U. 18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si

applica a decorrere dall’1.7.2023, ai sensi del medesimo art. 51, comma

1, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL

29.12.2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2023

n. 14.

Testo precedente: “Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive

oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo

1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla

lettera a) del comma 2.“.

31. März 2025

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