52. Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48-bis]
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni
dell’articolo 48 [51, n.d.r.] salvo quanto
di seguito specificato:
a) [...] (2)
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui
alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47 [50,
n.d.r.], i compensi percepiti dal personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale per l’attività
libero-professionale intramuraria, esercitata presso
studi professionali privati a seguito di autorizzazione
del direttore generale dell’azienda sanitaria,
costituiscono reddito nella misura del 75 per
cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di
cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47 [50,
n.d.r.], non concorrono, altresì, a formare il reddito
le somme erogate ai titolari di cariche elettive
pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni
di cui agli articoli 105, 114 e 135 (3) della
Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché
l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi
di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo
47 [50, n.d.r.], sono assoggettati a tassazione
per la quota parte che non deriva da fonti riferibili
a trattenute effettuate al percettore già assoggettate
a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata,
per ciascun periodo d’imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali,
e la spesa complessiva per assegni vitalizi.
Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h)
e i) del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.], non si
applicano le disposizioni del predetto articolo 48
[51, n.d.r.]. Le predette rendite e assegni si presumono
percepiti, salvo prova contraria, nella misura
e alle scadenze risultanti dai relativi titoli:
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque
erogate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma
6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP), quelle
previste dalle disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento (UE) 2019/1238; (4)
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell’articolo 47 [50, n.d.r.], percepiti dai soggetti
che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione
per la pensione di vecchiaia e che possiedono
un reddito complessivo di importo non
superiore a lire 18 milioni [n.d.r. 9.296,22 euro] al
netto della deduzione prevista dall’articolo 10,
comma 3-bis per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,
costituiscono reddito per la parte che eccede
complessivamente nel periodo d’imposta lire sei
milioni [n.d.r. euro 3.098,74];
d-ter) [...] (5)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. e), DLgs. 18.2.2000 n.
47, pubblicato il G.U. 9.3.2000 n. 57, S.O. n. 41.
(3) Le parole “articoli 105, 114 e 135” sono state sostituite alle precedenti
“articoli 114 e 135” dall’art. 3-bis, comma 1, DL 18.10.2023 n.
145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. Ai sensi
del successivo comma 3 la presente disposizione è efficace a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024.
(4) Lettera sostituita dall’art. 16, comma 1, lett. c), DLgs. 3.8.2022 n.
114, pubblicato in G.U. 8.8.2022 n. 184.
Testo precedente: “d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano
le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23,
comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;“.
In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 21, comma 1,
DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n.
200. Ai sensi dell’art. 1, comma 749, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, la
disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2007.
(5) Lettera soppressa dall’art. 21, comma 3, lett. d), DLgs. 5.12.2005
n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200. Ai sensi
dell’art. 1, comma 749, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, la disposizione
si applica a decorrere dall’1.1.2007.
Testo precedente: “per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1, dell’articolo 47 [50, n.d.r.], erogate in forma capitale
a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo
10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48 [51, n.d.r.]. Le stesse si assumono al netto
dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.“:
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