51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [n.d.r. ex art. 48]
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d’imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12
del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo
a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza
a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
che operino negli ambiti di intervento stabiliti con
il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo
10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versatiai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter).
(2) (3)
b) [...] (4)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di
vitto fino all’importo complessivo giornaliero di
euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse
siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive
delle somministrazioni di vitto corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive
ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione fino all’importo complessivo
giornaliero di euro 5,29; (5)
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
generalità o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro
o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformità a disposizioni
di contratto, di accordo o di regolamento
aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo
12 che si trovano nelle condizioni previste nel
comma 2 del medesimo articolo 12; (6)
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell’articolo 47 [50, n.d.r.];
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti
dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo
o di regolamento aziendale, offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai
familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di
cui al comma 1 dell’articolo 100; (7) (8)
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti
o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte
dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi
di educazione e istruzione anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonchè per la frequenza di ludoteche
e di centri estivi e invernali e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari; (9)
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
indicati nell’articolo 12; (10)
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in
forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di
non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1)
e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;
(11)
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d’imposta a lire 4 milioni
[n.d.r. euro 2.065,83], a condizione che non siano
riacquistate dalla società emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi
almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine,
l’importo che non ha concorso a formare il reddito
al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione
nel periodo d’imposta in cui avviene la
cessione;
g-bis) [...] (12)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali a fronte delle spese sanitarie
di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni
devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto
del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all’interno dell’impresa nella misura del 25 per
cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta;
(13)
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio,
da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia
all’accredito contributivo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo
alla prima scadenza utile per il pensionamento
di anzianità, dopo aver maturato i requisiti
minimi secondo la vigente normativa (14).
2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle
azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a
quelle emesse da società che direttamente o indirettamente,
controllano la medesima impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile,
la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all’esercizio dell’opzione un
investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore
alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto
dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di
investimento siano ceduti o dati in garanzia prima
che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,
l’importo che non ha concorso a formare
il reddito di lavoro dipendente al momento
dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel
periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero
la costituzione in garanzia. (15)
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti
e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli
da terzi, si applicano le disposizioni relative
alla determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale
dei generi in natura prodotti dall’azienda e
ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari
al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre
a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000
[n.d.r. euro 258,23] (16) ; se il predetto valore è superiore
al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito. (17)
3 bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3,
l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da
parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo
o elettronico, riportanti un valore nominale. (18)
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
con valori di emissione di anidride carbonica
non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km
di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume
il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze, che provvede
alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto
dal periodo d’imposta successivo, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
La predetta percentuale è elevata al 30
per cento per i veicoli con valori di emissione di
anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a
160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati
veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a
190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40
per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere
dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190
g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento
per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere
dall’anno 2021; (19)
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l’importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di scadenza di ciascuna rata
o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione
del prestito e l’importo degli interessi calcolato
al tasso applicato sugli stessi. (20) Tale disposizione
non si applica per i prestiti stipulati anteriormente
al 1° gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di
accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti
in contratto di solidarietà o in cassa integrazione
guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai
sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi
a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste
estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze
non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto
per il godimento del fabbricato stesso. Per i
fabbricati concessi in connessione all’obbligo di
dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per
cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume
la differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza,
quello determinato in regime di libero mercato,
e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone
prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l’importo
corrispondente all’introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale
dei trasporti e stabilito con decreto (21) del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una
percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente
ai soggetti di cui al comma 3, di
2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre
di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data
della sua emanazione.
4 bis. [...] (22)
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni
fuori del territorio comunale concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 [n.d.r. euro 46,48] al giorno, elevate a lire
150.000 [n.d.r. euro 77,47] per le trasferte all’estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in
caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di
quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente
il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto
di due terzi in caso di rimborso sia delle spese
di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni
fuori del territorio comunale non concorrono a formare
il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto,
nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili,
eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di
lire 30.000 [n.d.r. euro 15,49], elevate a lire 50.000
[n.d.r. euro 25,82] per le trasferte all’estero. Le indennità
o i rimborsi di spese per le trasferte
nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi
di spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore, concorrono a formare
il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all’espletamento delle attività lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuità, le indennità di navigazione
e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento
militare, i premi agli ufficiali piloti del
Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo
2161 del citato codice, (23) nonché le indennità di
cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono
a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, possono essere
individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilità della presente disposizione. (24)
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione
e quelle equipollenti, non concorrono
a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo
annuo non superiore a lire 3 milioni [n.d.r. euro
1.549,37] per i trasferimenti all’interno del territorio
nazionale e 9 milioni [n.d.r. euro 4.648,11] per
quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione
in quest’ultimo. Se le indennità in questione,
con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per più anni, la presente disposizione
si applica solo per le indennità corrisposte per il
primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi
dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché
le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualità di conduttore, per recesso dal contratto di
locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento
della sede di lavoro, se rimborsate dal datore
di lavoro e analiticamente documentate, non
concorrono a formare il reddito anche se in caso
di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite
per servizi prestati all’estero costituiscono reddito
nella misura del 50 per cento. (25) Se per i
servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione
di una indennità base e di maggiorazioni ad
esse collegate concorre a formare il reddito la sola
indennità base nella misura del 50 per cento
nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell’indennità base o, limitatamente alle indennità
di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera
b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte
l’indennità base (26). Qualora l’indennità per
servizi prestati all’estero comprenda emolumenti
spettanti anche con riferimento all’attività prestata
nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L’applicazione di questa disposizione esclude
l’applicabilità di quella di cui al comma 5.
8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a
8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero
in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo
superiore a 183 giorni, è determinato sulla base
delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 398. (27)
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente
articolo non concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente possono essere rivalutati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
quando la variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo al periodo di dodici
mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per
cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale
di variazione. Nella legge finanziaria relativa
all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione
del medesimo decreto.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 197, lett. b), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore
dall’1.1.2008.
Testo precedente: “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di
legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale per un importo non superiore complessivamente a
lire 7.000.000 [n.d.r. euro 3.615,20] fino all’anno 2002 e a lire
6.000.000 [n.d.r. euro 3.098,74] per l’anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] annue fino a
lire 3.500.000 [n.d.r. euro 1.807,60]. Fermi restando i suddetti limiti, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla
differenza tra lire 6.500.000 [n.d.r. euro 3.356,97] e l’importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1
dell’articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;“.
(3) Si vedano il DM 31.3.2008 e 27.10.2009;
(4) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 6, DL 27.5.2008 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24.7.2008 n. 126, in vigore dal
29.5.2008.
Testo precedente: “le erogazioni liberali concesse in occasione di festività
o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori
nel periodo d’imposta a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23], nonché
i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi
a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti
a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172;“.
(5) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 677, L. 27.12.2019 n. 160,
pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45.
Testo precedente: “c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro o gestite da terzi, o, fino all ’importo complessivo giornaliero
di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano
rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino
strutture o servizi di ristorazione;“.
In precedenza, le parole “di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in
cui le stesse siano rese in forma elettronica,“ erano state sostituite
alle precedenti “di lire 10.240 [n.d.r. euro 5,29],“ dall’art. 1, comma 16,
L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99.
(6) Lettera inserita dall’art. 1, comma 28, lett. b), L. 27.12.2017 n.
205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62.
(7) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 1), L.
28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in
vigore dall’1.1.2016.
Testo precedente: “f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell’articolo 65 [100, n.d.r.] da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell’articolo 12 [13, n.d.r.];“.
(8) Ai sensi dell’art. 1, comma 162, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata
in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57, “Le disposizioni di cui all’articolo
51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n.
208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle
opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o
pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale
di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”.
(9) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 2), L.
28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in
vigore dall’1.1.2016.
Testo precedente: “f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonchè per borse di studio
a favore dei medesimi familiari;“.
In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 3, comma 6-bis,
DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n.
44.
(10) Lettera inserita dall’art. 1, comma 190, lett. a), n. 3), L.
28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in
vigore dall’1.1.2016.
(11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 161, L. 11.12.2016 n. 232,
pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.
(12) Lettera soppressa dall’art. 82, comma 23, DL 25.6.2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. La disposizione
si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere
dal 25.6.2008.
Testo precedente: “la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione
che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni
stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale
o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza
concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;“.
(13) Si veda l’art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022 in relazione alle mance
percepite dal personale di strutture ricettive e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.
(14) Lettera inserita dall ’art. 1, comma 14, L. 23.8.2004 n. 243, ma
non più applicabile dal 2008, poiché è cessata l’operatività dell’agevolazione
in esame (c.d. “superbonus”), disciplinata dai commi 12-17
dell’art. 1 della stessa L. 243/2004.
(15) I periodi da “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma
2” a “la cessione ovvero la costituzione in garanzia” sono stati sostituiti
ai precedenti dall’art. 2, comma 29, DL 3.10.2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, in vigore dal
29.11.2006.
Circa il reddito derivante dall’applicazione del presente comma, si veda
l’art. 36, comma 25-bis, DL 4.7.2006 n. 223.
Testo precedente: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma
2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni
dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti
quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione
non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora
detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia
prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo
che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente
al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo
d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.“.
(16) Ai sensi dell’art. 1, commi 16 e 17, L. 30.12.2023 n. 213, pubblicata
in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40: “16. Limitatamente al periodo
d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51,
comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite
complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate
ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero
per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al
primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con
figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli
adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo
12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di
lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa
alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il lavoratore
dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando
il codice fiscale dei figli.“.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, DL 4.5.2023 n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3.7.2023 n. 85: “1. Limitatamente al periodo d’imposta
2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3,
prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo
di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori
dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi
lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche
del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma
previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato
testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e
ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono
le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma
1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro
di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.“.
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto
dalla presente disposizione, non concorrono a formare il reddito
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro
per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo
di euro 3.000, ai sensi dell’art. 12, comma 1, DL 9.8.2022 n.
115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.9.2022 n. 142, come da
ultimo modificato dall’art. 3, comma 10, DL 18.11.2022 n. 176, convertito,
con modificazioni, dalla L. 13.1.2023 n. 6.
Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo è elevato a
euro 516,46, ai sensi dell’art. 112, comma 1, DL 14.8.2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13.10.2020 n. 126, come da ultimo
modificato dall’art. 6-quinquies, comma 1, DL 22.3.2021 n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69.
(17) L’art. 1, comma 1, DL 14.1.2023 n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla L. 10.3.2023 n. 23, ha previsto che il valore dei buoni benzina
o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di
lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023
al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore,
se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore (c.d.
“bonus carburante”). Tale previsione si affianca al limite generale di
non imponibilità dei fringe benefit (cfr. circ. Agenzia delle Entrate
14.7.2022 n. 27 e circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35).
In precedenza, lo stesso limite era stato previsto, per l’anno 2022,
dall’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20.5.2022 n. 51.
(18) Comma inserito dall’art. 1, comma 190, lett. b), L. 28.12.2015 n.
208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore
dall’1.1.2016.
(19) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 632, L. 27.12.2019 n. 160,
pubblicata in G.U. 30.12.2019 n. 304, S.O. n. 45. Ai sensi del successivo
comma 633, “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata
dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo
con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.
Testo precedente: “a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30
per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale
di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico
di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club
d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro
il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 15-bis, comma 7, lett. a), DL 2.7.2007 n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla L. 3.8.2007 n. 127. Ai sensi del successivo comma
8, la disposizione ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso
alla data del 27.6.2007;
- l’art. 2, comma 71, lett. a), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24.11.2006 n. 286. La disposizione aveva effetto
a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
3.10.2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative
a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente potevano
continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
(20) Periodo sostituito dall’art. 3, comma 3-bis, DL 18.10.2023 n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2023 n. 191. Per l’applicazione
delle presenti disposizioni si veda il successivo comma 3-
ter.
Testo precedente: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.“.
(21) Si vedano:
- il DM 9.11.2023, pubblicato in G.U. 1.12.2023 n. 281;
- il DM 25.2.2022, pubblicato in G.U. 9.5.2022 n. 107;
- il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n. 41;
- il DM 12.11.2009, pubblicato in G.U. 20.3.2010 n. 66;
- il DM 20.10.2008, pubblicato in G.U. 14.1.2009 n. 10;
- il DM 8.3.2006, pubblicato in G.U. 19.5.2006 n. 115;
- il DM 26.10.2004, pubblicato in G.U. 11.2.2005 n. 34;
- il DM 11.12.2003, pubblicato in G.U. 23.4.2004 n. 95.
(22) Comma abrogato dall’art. 1, comma 8, L. 28.12.2015 n. 208,
pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore
dall’1.1.2016.
Testo precedente: “Ai fini della determinazione dei valori di cui al
comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo
dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche
nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni
sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per
cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri
agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.“.
In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 1, comma 160,
lett. a), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302,
S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma
161 la disposizione si applicava “dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni
fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri
relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio
nei periodi di imposta precedenti”.
(23) Le parole “articolo 2161 del citato codice,“ sono state sostituite
alle precedenti “art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42” dall’art. 10,
comma 5, DLgs. 31.12.2012 n. 248, pubblicato in G.U. 25.1.2013 n.
21.
In precedenza, le parole “i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo
1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti
del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ art. 3 della legge 28 febbraio
2000, n. 42” erano state inserite dall’art. 2162, comma 1, DLgs.
15.3.2010 n. 66, pubblicato in G.U. 8.5.2010 n. 106, S.O. n. 84.
(24) Ai sensi dell’art. 7-quinquies, comma 1, DL 22.10.2016 n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225, “Il comma 6
dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta
nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita
sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione,
della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità
del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità
o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza
distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e
dove la stessa si è svolta.“.
(25) Ai sensi dell’art. 1, comma 271, L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata
in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62, “L’articolo 51, comma 8, primo
periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni
del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi
e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.“.
(26) Le parole “ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente
alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b),
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base” sono state sostituite alle
precedenti “due volte l’indennità base” dall’art. 5-bis, comma 1, DL
21.10.2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021
n. 215. Ai sensi del successivo comma 3, la presente disposizione si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere dalla predetta data.
In precedenza, le parole “nonchè il 50 per cento delle maggiorazioni
percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base” erano
state inserite dall’art. 1, comma 319, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata
in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99. Ai sensi del medesimo comma,
la disposizione entra in vigore il 1º luglio 2015.
(27) Si vedano:
- per l’anno 2023, il DM 28.2.2023, pubblicato in G.U. 18.3.2023 n. 66;
- per l’anno 2022, il DM 23.12.2021, pubblicato in G.U. 18.1.2022 n.
13;
- per l’anno 2021, il DM 23.3.2021, pubblicato in G.U. 7.4.2021 n. 83;
- per l’anno 2020, il DM 11.12.2019, pubblicato in G.U. 8.1.2020 n. 5;
- per l’anno 2019, il DM 21.12.2018, pubblicato in G.U. 17.1.2019 n.
14;
- per l’anno 2018, il DM 21.11.2017, pubblicato in G.U. 19.2.2018 n.
41;
- per l’anno 2017, il DM 22.12.2016, pubblicato in G.U. 19.1.2017 n.
15;
- per l’anno 2016, il DM 25.1.2016, pubblicato in G.U. 30.1.2016 n. 24;
- per l’anno 2015, il DM 14.1.2015, pubblicato in G.U. 22.1.2015 n. 17;
- per l’anno 2014, il DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 3.1.2014 n. 2;
- per l’anno 2013, il DM 7.12.2012, pubblicato in G.U. 29.12.2012 n.
302;
- per l’anno 2012, il DM 24.1.2012, pubblicato in G.U. 30.1.2012 n. 24;
- per l’anno 2011, il DM 3.12.2010, pubblicato in G.U. 24.12.2010 n.
300;
- per l’anno 2010, il DM 21.1.2010, pubblicato in G.U. 30.1.2010 n. 24;
- per l’anno 2009, il DM 28.1.2009, pubblicato in G.U. 31.1.2009 n. 25;
- per l’anno 2008, il DM 16.1.2008, pubblicato in G.U. 30.1.2008 n. 25;
- per l’anno 2007, il DM 19.1.2007, pubblicato in G.U. 30.1.2007 n. 24;
- per l’anno 2006, il DM 31.1.2006, pubblicato in G.U. 10.2.2006 n. 34;
- per l’anno 2005, il DM 17.1.2005, pubblicato in G.U. 28.1.2005 n. 22;
- per l’anno 2004, il DM 30.1.2004, pubblicato in G.U. 6.2.2004 n. 30;
- per l’anno 2003, il DM 13.1.2003, pubblicato in G.U. 28.1.2003 n. 22;
- per l’anno 2002, il DM 6.2.2002, pubblicato in G.U. 13.2.2002 n. 37;
- per l’anno 2001, il DM 23.1.2001, pubblicato in G.U. 30.1.2001 n. 24.
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