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49. Redditi di lavoro dipendente [n.d.r. ex art.
46]
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione
di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze
e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a
domicilio quando è considerato lavoro dipendente
secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.
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