48. Redditi imponibili ad altro titolo [n.d.r. ex art. 45]
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi,
gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli
conseguiti dalle società e dagli enti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) e dalle stabili
organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d)
del medesimo comma, nonché quelli conseguiti
nell’esercizio di imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il
reddito complessivo come componenti del reddito
d’impresa.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
Testo precedente: “Art. 45 (Redditi imponibili ad altro titolo). - 1. Non
costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi
di cui ai precedenti articoli conseguiti nell’esercizio di imprese
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a
formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.“.
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