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47. Utili da partecipazione [n.d.r. ex art. 44]

Ultimo aggiornamento del:

1. [...] (2) Indipendentemente dalla delibera assembleare,

si presumono prioritariamente distribuiti

l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da

quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata

in sospensione di imposta.

2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma

9, lettera b), se l’associante determina il reddito

in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli

utili concorrono alla formazione del reddito imponibile

complessivo dell’associato nella misura del

58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al

25 per cento della somma delle rimanenze finali di

cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo

dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di

cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.

Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente

si applica nel rispetto delle condizioni indicate

nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo;

ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni

concorrono alla formazione del reddito

per il loro intero ammontare. (3)

3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore

imponibile è determinato in relazione al valore

normale degli stessi alla data individuata dalla

lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,

concorrono integralmente alla formazione

del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese

o enti residenti o localizzati in Stati o territori

a regime fiscale privilegiato individuati in base ai

criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini,

si considerano provenienti da imprese o enti residenti

o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato

gli utili relativi al possesso di partecipazioni

dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo,

ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in

società residenti all’estero che conseguono utili

dalla partecipazione in imprese o enti residenti o

localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e

nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo

precedente non si applicano nel caso in cui gli

stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi

del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato,

anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui

al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal

primo periodo di possesso della partecipazione,

della condizione di cui al comma 2, lettera b), del

medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in

applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo

articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi

precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante,

ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente

nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate

residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta

ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte

assolte dall’impresa o ente partecipato sugli

utili maturati durante il periodo di possesso della

partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti

e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare

del credito d’imposta di cui al periodo

precedente è computato in aumento del reddito

complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso

soltanto il computo del credito d’imposta in aumento

del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione

dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione

dei redditi. Qualora il contribuente intenda far

valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso

della partecipazione, della condizione indicata

nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-

bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello

prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,

avendola presentata, non abbia ricevuto risposta

favorevole, la percezione di utili provenienti

da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati

in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

individuati in base ai criteri di cui all’articolo

47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione

dei redditi da parte del socio residente;

nei casi di mancata o incompleta indicazione

nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione

amministrativa prevista dall’articolo 8, comma

3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471. Le disposizioni di cui al periodo precedente

si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b), relative a contratti

stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi

o territori. (4) (5)

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti

dai soci delle società soggette all’imposta sul

reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve

o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione

delle azioni o quote, con interessi di conguaglio

versati dai sottoscrittori di nuove azioni o

quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto

o in conto capitale e con saldi di rivalutazione

monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o

il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo

fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote

possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante

passaggio di riserve o altri fondi a capitale le

azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento

gratuito del valore nominale delle azioni o quote

già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia

se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto

mediante passaggio a capitale di riserve o fondi

diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione

del capitale esuberante successivamente deliberata

è considerata distribuzione di utili; la riduzione

si imputa con precedenza alla parte dell’aumento

complessivo di capitale derivante dai passaggi

a capitale di riserve o fondi diversi da quelli

indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di

rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti

dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto

e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione

anche concorsuale delle società ed enti

costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo

pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle

azioni o quote annullate.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in

quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla

partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti

all’imposta di cui al titolo II.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

Testo precedente: “Art. 44 (Utili da partecipazione). - 1. Non costituiscono

utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette

all’imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione

di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle

azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di

nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o

in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;

tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono

il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve

o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e

l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse

non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui

l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi

diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante

successivamente deliberata è considerata distribuzione di

utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento

complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o

fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente,

ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria

che dispongono diversamente.

3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di

recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche

concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che

eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni

o quote annullate. Il credito di imposta di cui all’articolo 14 spetta limitatamente

alla parte dell’utile proporzionalmente corrispondente

alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate

a capitale. Resta ferma l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle

riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel

comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili,

anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle

società, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.“.

(2) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1004, lett. a), L. 27.12.2017

n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del

successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale

percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati

a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Testo precedente: “Salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera

a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione

dalle società o dagli enti indicati nell’articolo 73, anche in occasione

della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile

complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.“.

Prima di queste modifiche, i dividendi erano tassati in capo alle persone

fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate (art. 47 del TUIR; DM 2.4.2008; DM 26.5.2017):

- nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al

31.12.2007);

- nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al

31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016);

- nel limite del 58,14% (utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo

a quello in corso al 31.12.2016).

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1004, lett. b), L. 27.12.2017

n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 n. 302, S.O. n. 62. Ai sensi del

successivo comma 1005, la disposizione si applica ai redditi di capitale

percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati

a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Testo precedente: “Le remunerazioni dei contratti di cui all’articolo

109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile

complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1,

qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per

cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo

bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso

in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati

o di altre partecipazioni; se l’associante determina il reddito

in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili di cui al periodo

precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo

dell’associato nella misura del 40 per cento, qualora l’apporto

è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di

cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili

determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi

ammortamenti.

Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione

del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate

nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni

non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione

del reddito per il loro intero ammontare.“.

Per le precedenti modifiche si veda l’art. 2, comma 2, lett. a), DLgs.

18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in

vigore dal 2.12.2005.

(4) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018

n. 142, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Ai sensi del successivo

art. 13, comma 6, le presenti disposizioni, si applicano a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018,

nonchè agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal

medesimo periodo di imposta.

Testo precedente: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,

concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile

gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai

sensi dell’articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti

da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili

relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni

di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società

residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società

residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali

utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano

nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi

del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito

dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), dello

stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)

del comma 1 dell’articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione

della lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 167, per gli

utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante

residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti

percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo

165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli

utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in

proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa

a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare

del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento

del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso

soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito

complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede

di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei

redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle

condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma

non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b)

del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia

ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da

partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi

nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma

4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del

socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella

dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista

dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera

b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti

Paesi o territori.“

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 3, comma 1, lett. a), DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato in G.U.

22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo comma 4, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7.10.2015,

nonchè agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere

dal medesimo periodo di imposta;

- l’art. 1, comma 83, lett. c), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285;

- l’art. 2, comma 2, lett. b), n. 2, DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in

G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal 2.12.2005.

(5) Si veda l’art. 1 co. 87 - 95, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata in G.U.

29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito all’opzione per l’imposta sostitutiva

sugli utili black list.

31. März 2025

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