43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40]
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente
per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili
relativi ad imprese commerciali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si
considerano strumentali anche se non utilizzati o
anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto nell’art. 77 [65, n.d.r.], comma 1.
Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di
cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo
62 [comma 2 dell’articolo 95, n.d.r.] per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.
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