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43. Immobili non produttivi di reddito fondiario [n.d.r. ex art. 40]

Ultimo aggiornamento del:

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario

gli immobili relativi ad imprese commerciali e

quelli che costituiscono beni strumentali per

l’esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano

strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente

per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa

commerciale da parte del possessore. Gli immobili

relativi ad imprese commerciali che per le

loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa

utilizzazione senza radicali trasformazioni si

considerano strumentali anche se non utilizzati o

anche se dati in locazione o comodato salvo

quanto disposto nell’art. 77 [65, n.d.r.], comma 1.

Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di

cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo

62 [comma 2 dell’articolo 95, n.d.r.] per il medesimo

periodo temporale ivi indicato.

31. März 2025

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