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42. Costruzioni rurali [n.d.r. ex art. 39]

Ultimo aggiornamento del:

1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati

le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali,

e relative pertinenze, appartenenti al possessore

o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione

della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame

e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori

agricoli, nonché dei familiari conviventi a

loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile

siano rispondenti alle esigenze delle attività

esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del

comma 2 dell’articolo 29 [32, n.d.r.] e di quelli occorrenti

per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e

delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione

dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma

2 dell’articolo 29 [32, n.d.r.].

31. März 2025

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