38. Variazioni del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 35]
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di
una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale
per almeno il cinquanta per cento di questa,
l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio
delle imposte o del comune o su domanda del
contribuente, procede a verifica ai fini del diverso
classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare,
della nuova determinazione della rendita. Il reddito
lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione
risultanti dai relativi contratti; in mancanza di
questi, è determinato comparativamente ai canoni
di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche
similari e ubicate nello stesso fabbricato o
in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di
unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro
delle finanze, previo parere della Commissione
censuaria centrale, dispone per l’intera zona la
revisione del classamento e la stima diretta dei
redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
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