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37. Determinazione del reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 34]

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari

è determinato mediante l’applicazione delle tariffe

d’estimo, stabilite secondo le norme della legge

catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero,

per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,

mediante stima diretta.

2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione

speciale o particolare sono sottoposti

a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per

sopravvenute variazioni di carattere permanente

nella capacità di reddito delle unità immobiliari e

comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta

con decreto del Ministro delle finanze previo

parere della Commissione censuaria centrale e

può essere effettuata per singole zone censuarie.

Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono

sentire i comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno

effetto dall’anno di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero,

nel caso di stima diretta, dall’anno in cui è stato

notificato il nuovo reddito al possessore iscritto

in catasto. Se la pubblicazione o notificazione

avviene oltre il mese precedente quello stabilito

per il versamento dell’acconto d’imposta, le modificazioni

hanno effetto dall’anno successivo.

4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora

iscritte in catasto è determinato comparativamente

a quello delle unità similari già iscritte.

4 bis. Qualora il canone risultante dal contratto di

locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento

(1), sia superiore al reddito medio ordinario di cui

al comma 1, il reddito è determinato in misura pari

a quella del canone di locazione al netto di tale

riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia

centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di

Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,

ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione

è elevata al 35 per cento. (2) (3)

Note:

(1) Le parole “5 per cento” sono state sostituite alle precedenti “15

per cento” dall’art. 4, comma 74, L. 28.6.2012 n. 92, pubblicata in

G.U. 3.7.2012 n. 153, S.O. n. 136.

(2) Periodo inserito dall’art. 4, comma 5-sexies, lett. a), DL 2.3.2012

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi

del successivo comma 5-septies, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2011.

(3) Per gli immobili ad uso abitativo locati a “canone concordato” si

veda l’art. 8, comma 1, L. 9.12.1998 n. 431, pubblicata in G.U.

15.2.1998 n. 292, S.O. n. 203.

31. März 2025

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