36. Reddito dei fabbricati [n.d.r. ex art. 33]
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito
medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare
urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati
e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni
suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono
pertinenze si considerano parti integranti delle
unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non
sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate
esclusivamente all’esercizio del culto,
compresi i monasteri di clausura, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano,
altresì, produttive di reddito le unità immobiliari
per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni
o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente
al periodo di validità del provvedimento durante
il quale l’unità immobiliare non è comunque
utilizzata.
3 bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n.
2, del codice civile oggetto di proprietà comune,
cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita
catastale, non concorre a formare il reddito del
contribuente se d’importo non superiore a lire 50
mila [n.d.r. euro 25,82].
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