34. Determinazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 31]
1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione
di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna
qualità e classe secondo le norme della legge
catastale.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione
secondo le disposizioni dell’articolo 25 [28, n.d.r.].
Alle revisioni si procede contemporaneamente a
quelle previste nel detto articolo agli effetti del
reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi
degli articoli 26 e 27 [29 e 30, n.d.r.] valgono anche
per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto
o in forma associata le denunce di cui all’articolo
27 [30, n.d.r.] possono essere presentate anche
dall’affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle
superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla
funghicoltura si applica la disposizione del
comma 4-bis dell’articolo 25 [28, n.d.r.].
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