33. Imputazione del reddito agrario [n.d.r. ex art. 30]
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il
reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo
dell’affittuario, anziché quello del possessore,
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto
dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare
il reddito complessivo di ciascun associato
per la quota di sua spettanza. Il possessore del
terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione
dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati
dal quale risultino la quota del reddito
agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del
contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un
solo associato o l’indicazione della ripartizione del
reddito si presume che questo sia ripartito in parti
uguali.
2 bis. Sono considerate produttive di reddito agrario
anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali
per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo
32, comma 2, lettera b). All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, valutato in un
milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro
a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decretolegge
1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
(1)
Note:
(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 176, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata
in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore dall’1.1.2008.
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