30. Denuncia e decorrenza delle variazioni [n.d.r. ex art. 27]
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate
dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere
denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale.
Nella denuncia devono essere indicate la
partita catastale e le particelle cui le variazioni si
riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle
deve essere unita la dimostrazione grafica
del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel
comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale
anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto
dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel
comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata
presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
se la denuncia è stata presentata dopo,
dall’anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate
dal comma 5 dell’articolo 29 hanno effetto
dall’anno successivo a quello di pubblicazione del
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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