3. Base imponibile
1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 [...] (1) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (2)
2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16 [17, n.d.r.], salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c) [...] (3)
d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. (4)
Note:
(1) Le parole “, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,“ sono state abrogate dall’art. 1, comma 6, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti “nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11” dall’art. 1, comma 349, lett. a), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306.
(2) Comma sostituito dall’art. 36, comma 22, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006.
Testo precedente: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.“.
(3) Lettera soppressa dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, DLgs. 2.9.1997 n. 314, pubblicato in G.U. 19.9.1997 n. 219, S.O. n. 188. Testo precedente: “c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto eslusivo del rapporto”.
(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 336, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
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