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29. Variazioni del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 26]

Ultimo aggiornamento del:

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in

aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata

in catasto con altra di maggiore reddito.

2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale

in diminuzione:

a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata

in catasto con altra di minore reddito;

b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno

per naturale esaurimento o per altra causa di

forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento

di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o

entomologici interessanti le piantagioni.

3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da

deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno

luogo a revisione del classamento dei terreni cui

si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire

qualità o classi già esistenti nel comune o

nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più

prossime per ammontare fra quelle attribuite a

terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri

comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti

terreni risultano di rilevante estensione o se la loro

redditività diverge sensibilmente dalle tariffe

applicate nel comune o nella sezione censuaria, si

istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo

le norme della legge catastale.

5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente

nello stato delle colture e in determinati

comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni

tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze,

su richiesta della Commissione censuaria

distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere

della Commissione censuaria centrale, l’istituzione

di nuove qualità e classi in sostituzione di

quelle esistenti.

31. März 2025

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