28. Determinazione del reddito dominicale [n.d.r. ex art. 25]
1. Il reddito dominicale è determinato mediante
l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo
le norme della legge catastale, per ciascuna
qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione
quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute
variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione
e strutturazione aziendale, e comunque ogni
dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro
delle finanze, previo parere della Commissione
censuaria centrale e può essere effettuata,
d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche
per singole zone censuarie e per singole qualità
e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici
tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto
delle tariffe d’estimo.
4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite
alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura,
in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, è determinato mediante
l’applicazione della tariffa d’estimo più alta
in vigore nella provincia.
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