26. Imputazione dei redditi fondiari [n.d.r. ex art. 23]
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente
dalla percezione, a formare il reddito complessivo
dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo
di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30 [33,
n.d.r.], per il periodo di imposta in cui si è verificato
il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione
di immobili ad uso abitativo, se non percepiti,
non concorrono a formare il reddito, purchè
la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione
di sfratto per morosità o dall’ingiunzione
di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore
nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti
in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo
21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera n-bis) (1). Per le imposte versate
sui canoni venuti a scadenza e non percepiti
come da accertamento avvenuto nell’ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità è riconosciuto un credito di imposta
di pari ammontare. (2)
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro
diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più
diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre
a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto
per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito,
in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta,
il reddito fondiario concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente
alla durata del suo possesso.
Note:
(1) Le parole “, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione
di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai
canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e
percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione
ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis)“ sono
state sostituite alle precedenti “dal momento della conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore” dall’art. 3-quinquies, comma 1, DL 30.4.2019 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28.6.2019 n. 58.
(2) Ai sensi dall’art. 6-septies, comma 2, DL 22.3.2021 n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla L. 21.5.2021 n. 69, le disposizioni cui al
presente comma hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di
locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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