2. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. (1)
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (2) (3)
Note:
(1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo art. 7, comma 1, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.“.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 83, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 89, la disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del DM ivi previsto; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. Testo precedente: “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 10, comma 1, L. 23.12.1998 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210.
(3) Si veda il DM 4.5.1999, pubblicato in G.U. 10.5.1999 n. 107.
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