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Attività del collegio sindacale in caso di omissione e sostituzione degli amministratori

di Walter Pittini

28. März 2025

La sezione 9 è finalizzata a esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a

quelle del consiglio di amministrazione. Il potere vicario del collegio sindacale si esercita nei casi di omissioni degli amministratori o di sostituzione degli amministratori, laddove si renda necessario comunicare al Tribunale l’intervenuta causa di liquidazione della società e di provvedere ai dovuti provvedimenti pubblicitari presso il competente registro delle imprese.

9.1 Attività in caso di omissione degli amministratori


Principi

I sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie dell’organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge.


Riferimenti normativi

Artt. 2367, commi 1 e 2, 2386, co. 5, 2406, co. 1, 2487 c.c., art. 2630 c.c., art. 2631, c.c.


Criteri applicativi

In caso di inerzia o di omissione degli amministratori, i sindaci sono chiamati a:

• convocare l’assemblea dei soci, secondo quanto stabilito dalla Norma 6.1., cui si rinvia;

• presentare al Tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla liquidazione della società;

• eseguire le pubblicazioni previste dalla legge.

Queste ultime da eseguire presso l’ufficio del registro delle imprese – sono relative a denunzie, comunicazioni o depositi previsti dalla legge – devono essere effettuate dal collegio sindacale quando non siano state eseguite dagli amministratori o siano state eseguite in modo incompleto.

Per i sindaci, i termini per l’esecuzione di tali adempimenti pubblicitari decorrono successivamente alla scadenza prevista per gli amministratori.

Le menzionate attività e le relative istanze sono oggetto di una specifica riunione del collegio sindacale della quale deve esser redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale può attribuire il compimento di specifiche attività a un proprio componente.

Di tali attribuzioni è data evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.


Commento

Oltre alle situazioni contemplate nell’art. 2386 c.c. relative a specifiche ipotesi di cessazione dell’intero organo di amministrazione, l’omissione degli amministratori e il potere vicario del collegio sindacale è contemplato nell’art. 2485, co. 2, c.c. in relazione all’omissione da parte degli amministratori degli adempimenti previsti al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società stabilite dall’art. 2484 c.c.: in tal caso, l’ordinamento prevede l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria a seguito dell’istanza presentata dai singoli soci, amministratori, ovvero dal collegio sindacale.

È opportuno, quindi, che il collegio sindacale, quando riscontri il ritardo da parte degli amministratori nell’eseguire i relativi adempimenti, provveda dapprima a sollecitare per iscritto l’organo amministrativo. Se gli amministratori persistono nella loro inerzia, i sindaci chiedono al Tribunale l’emissione del provvedimento di scioglimento della società.

Dal momento che la legge non prevede un termine entro il quale gli amministratori devono procedere ai menzionati adempimenti, limitandosi a disporre che gli stessi siano adempiuti senza indugio, i sindaci devono ponderare la tempestività del loro intervento sulla base del tempo che è ragionevolmente necessario perché gli amministratori – tenuto conto delle circostanze del caso concreto – accertino il verificarsi della causa di scioglimento e quindi adottino gli opportuni provvedimenti. Resta fermo il potere dei sindaci di procedere con la convocazione dell’assemblea dei soci.

In capo ai sindaci sussiste altresì l’obbligo di effettuare gli adempimenti pubblicitari (27) omessi dagli amministratori da eseguirsi presso il registro delle imprese ex art. 2630 c.c.


9.2 Attività in occasione della sostituzione degli amministratori


Principi

Il collegio sindacale convoca i soci per la nomina dell’organo di amministrazione quando vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori.

Nei casi di impossibilità di adozione della relativa delibera/decisione, il collegio sindacale fa istanza al Tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento della società.


Riferimenti normativi

Artt. 2385, 2386, co. 5; 2484, co. 3, 2485, co. 2, 2486 c.c.


Criteri applicativi

Nei casi di:

• decesso dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori;

• malattia che comporti l’impossibilità di amministrare in capo all’amministratore unico o tutti gli amministratori;

• cause di ineleggibilità sopravvenuta o di decadenza dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori;

• revoca assembleare dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori;

• arresto o reclusione dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori;

• presenza nello statuto della società di una clausola simul stabunt simul cadent che richieda l’applicazione dell’art. 2386, co. 5, c.c.;

il collegio sindacale esegue l’iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli amministratori, entro i successivi trenta giorni dalla data della cessazione ovvero dalla data in cui il collegio ne è venuto a conoscenza, se successiva.

Il collegio sindacale convoca d’urgenza i soci, inserendo all’ordine del giorno la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il collegio sindacale, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione con l’obiettivo finalizzato alla conservazione del patrimonio sociale e alla salvaguardia della continuità aziendale, dando attuazione, se del caso, agli obiettivi predefiniti e programmati dall’organo di amministrazione venuto a cessare.

Nel caso in cui i soci non addivengano alla sostituzione dell’organo amministrativo, trattandosi di ipotesi ascrivibile ai casi di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., il collegio sindacale può presentare al Tribunale le istanze per l’accertamento della causa di scioglimento e la liquidazione della società.

In caso di cessazione dell’organo amministrativo di s.a.p.a., il collegio sindacale deve, altresì, nominare un amministratore provvisorio che rimane in carica per il periodo massimo di centottanta giorni entro il quale i soci devono provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati, ovvero allo scioglimento della società.

Le menzionate attività e istanze sono oggetto di specifica riunione del collegio sindacale della quale deve essere redatto verbale da riportare nel libro delle adunanze del collegio sindacale.


Commento

La Norma si pone in stretta correlazione con la precedente e si sofferma sulle funzioni vicarie svolte dal collegio sindacale in occasione della sostituzione dell’organo di amministrazione, quando esso sia venuto a cessare per l’intero. In tali casi, l’art. 2386, co. 5, c.c. declina i poteri vicari del collegio sindacale fino alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

Oltre alla convocazione d’urgenza dei soci che dovranno provvedere alla scelta dei componenti del nuovo organo di amministrazione, nelle more della nuova nomina, il collegio sindacale esercita l’ordinaria amministrazione societaria. Tale attività deve essere di tipo conservativo: al collegio sindacale non è consentito redigere il bilancio, né porre in essere alcun atto di amministrazione straordinaria.

L’art. 2385, co. 3, c.c. prevede che “la cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”. Al riguardo, in considerazione delle prassi invalse presso alcune camere di commercio, si ritiene opportuno precisare che qualora la cessazione riguardi l’amministratore unico o tutti gli amministratori, alla comunicazione della cessazione deve provvedere il collegio sindacale; diversamente, cioè qualora la cessazione riguardi uno o più amministratori, alla comunicazione della cessazione, e/o dell’eventuale sostituzione devono provvedere i componenti rimasti in carica nel consiglio di amministrazione, mentre i sindaci saranno tenuti ad intervenire solo in caso di omissione di questi ultimi, esercitando i poteri vicari di cui alla Norma 9.1.

Nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, il collegio sindacale dovrà procedere all’iscrizione anche in ipotesi di impugnativa della deliberazione di revoca dalla carica, qualora l’efficacia della stessa non sia stata oggetto di sospensione ex art. 2378, co. 3, c.c.




Note

(27) Si tratta di tutti gli adempimenti relativi alla corretta gestione e organizzazione della società.



6. Mai 2025
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