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Partecipazione alle riunioni degli organi sociali

di Walter Pittini

28. März 2025

La sezione 4 si pone l’obiettivo di definire i rapporti tra il collegio sindacale e gli altri organi della società, come individuati nell’art. 2405 c.c. Particolare attenzione viene dedicata, nella Norma 4.1, al ruolo dei sindaci nelle assemblee speciali, mentre la Norma 4.2 si sofferma sulla rilevanza dei flussi informativi nel consiglio di amministrazione e nei comitati esecutivi, evidenziando i comportamenti a cui il collegio sindacale è tenuto nel caso in cui le decisioni vengano assunte sulla base di carenti informazioni. La Norma 4.4 analizza la vigilanza dei sindaci nelle delicate situazioni di società gestite da un amministratore unico. Una importante novità è rappresentata dalla Norma 4.2 che si sofferma sul ruolo svolto dai sindaci che partecipano alle assemblee tenute in forma totalitaria.



4.1 Partecipazione all’assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari


Principi

Ai fini dell’adempimento dei doveri di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano all’assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione delle assemblee, e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

Qualora, nonostante l’intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero nell’eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni.

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, i sindaci devono verificare che le delibere dell’assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse siano approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

I sindaci possono, altresì, partecipare all’assemblea degli obbligazionisti e a quella dei portatori di strumenti finanziari.


Riferimenti normativi

Artt. 2366, 2368, 2369, 2375, 2376, 2377, 2378, 2403, 2405, 2415, ult. co., 2479-ter c.c.


Criteri applicativi

I sindaci, tutti regolarmente convocati, partecipano all’assemblea dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti mentre possono partecipare all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari.

Il collegio sindacale vigila che:

• siano osservate le formalità e le disposizioni fissate dalla legge e previste nello statuto per la regolare convocazione e siano altresì rispettate le previste formalità pubblicitarie;

• nelle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante20, eventuali patti parasociali siano comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea e che la relativa dichiarazione sia trascritta e depositata presso il registro delle imprese (art. 2341-ter c.c.) (21);

• le delibere siano assunte nel rispetto dei punti all’ordine del giorno e dei quorum costitutivi e deliberativi ed i lavori assembleari siano regolarmente svolti;

• le deliberazioni dell’assemblea risultino dal verbale che potrà essere redatto con modalità e criteri fissati dal presidente;

• il verbale sia redatto senza ritardo; per non ledere l’interesse dei soci (diritto di impugnativa) o di terzi, i tempi per la definizione del verbale dovranno essere contenuti nel limite di trenta giorni (Cfr. artt. 2435 e 2436 c.c.);

• il verbale sia redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario;

• nel verbale siano riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni rese dagli stessi e relative all’argomento posto all’ordine del giorno;

• il verbale sia poi trascritto (anche quelli redatti per atto pubblico) nel libro verbali delle assemblee dei soci;

• nel caso in cui l’assemblea di prima convocazione sia andata deserta, venga verbalizzata la diserzione oppure venga accertato che, nel verbale relativo ai lavori assembleari in seconda convocazione, vi sia in merito espressa dichiarazione del presidente;

• il verbale venga redatto in modo adeguato a documentare i fatti avvenuti, le dichiarazioni rese e le decisioni assunte, non trascurando, in ogni caso, l’esigenza di evitare che siano riportate a verbale notizie di natura riservata o riferite a circostanze che, se rese note, potrebbero ledere l’immagine della società (specie se il verbale è destinato, in quanto depositato presso il registro delle imprese, a divenire accessibile a soggetti terzi).

Il collegio sindacale vigila altresì che il verbale dia conto:

• della data dell’assemblea;

• dell’identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno di essi (anche per allegato);

• delle modalità e del risultato delle votazioni con l’indicazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari ad ogni singola deliberazione.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e previste nello statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell’assemblea dei soci (o dell’assemblea speciale degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari).

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione.

In ogni caso, ciascun sindaco può chiedere che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano verbalizzate. Dal verbale, pertanto, dovrà desumersi la natura individuale delle osservazioni.

Qualora lo ritenga opportuno, il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci, sia redatto contestualmente all’assemblea o immediatamente dopo.

In tal caso, il verbale è comunicato senza indugio ai singoli componenti del collegio per verificare la trascrizione delle stesse. Il collegio sindacale può, altresì, chiedere la modificazione o la integrazione delle proprie dichiarazioni o osservazioni trascritte sul verbale.

Il collegio sindacale può, altresì, chiedere che al verbale sia allegata una sua relazione redatta per iscritto.

Nel corso della riunione, i sindaci riferiscono all’assemblea in merito a:

• le irregolarità significative, non sanate, di cui sono venuti a conoscenza, anche per il tramite delle segnalazioni del soggetto incaricato della revisione legale;

• le denunzie presentate dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

• le denunzie proposte al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.;

• l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c.;

• le ulteriori iniziative eventualmente adottate dal collegio stesso.

Nell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio i sindaci devono riferire sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati e devono formulare le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429, co. 2, c.c.).

Al fine di consentire una consapevole partecipazione e di rendere possibili tempestivi interventi, è opportuno che i sindaci partecipino alle riunioni adeguatamente informati e documentati sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione. A tale riguardo, appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell’adunanza il difetto di preventiva informazione, che ha impedito il formarsi di un meditato convincimento sull’argomento, anche a prescindere da eventuali impugnative delle relative deliberazioni.

Le opinioni espresse nel corso delle assemblee sono, in linea di principio, espressione di una valutazione collegiale, salvo che il presidente o i singoli membri del collegio sindacale non chiariscano, in apertura di intervento, di esprimersi a titolo individuale. Qualora, nonostante l’intervento dei sindaci, fossero assunte deliberazioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto ovvero ancora nell’eventualità che le deliberazioni assunte non siano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto, il collegio sindacale è legittimato ad impugnare dette deliberazioni.

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non sia rilevata o rilevabile nel corso dell’assemblea ma solo successivamente, i sindaci segnalano tempestivamente tale violazione all’organo amministrativo ovvero, in caso di inerzia, all’assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti.

Il sindaco che non partecipa all’assemblea acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori.

I sindaci devono altresì accertare se la società ha emesso titoli di categoria speciale come ad esempio azioni privilegiate, postergate nelle perdite (art. 2348 c.c.), azioni correlate (art. 2350 c.c.), azioni senza diritto di voto, a voto limitato, scaglionato o subordinato, (art. 2351, co. 1, c.c.), a voto plurimo, a voto condizionato (art. 2351, co. 3, c.c.), azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.), azioni riscattabili (art. 2347-sexies c.c., subordinatamente alla condizione che il potere di riscatto sia attribuito al socio e l’assemblea generale voglia modificarne la disciplina), o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi (artt. 2346, 2349 e 2411 c.c.).

In questi casi, il collegio sindacale è tenuto a verificare che, qualora la delibera dell’assemblea pregiudichi i diritti di una categoria, le scelte assembleari siano approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, ex art. 2376 c.c.

L’eventuale lesione degli interessi dei soci in sede assembleare deve essere valutata dal collegio sindacale o dal sindaco unico anche nelle s.r.l. che abbiano emesso diverse categorie di quote.


Commento

La partecipazione alle assemblee dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all’assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari costituisce un indispensabile strumento messo a disposizione dei sindaci per l’adempimento della funzione di vigilanza.

Si consideri, peraltro, che il dovere di partecipare all’assemblea dei soci qualifica in modo rilevante la funzione, tanto da essere sanzionato con la decadenza, nel caso in cui il sindaco (che sia stato regolarmente informato) non partecipi, senza giustificato motivo anche ad una sola assemblea dei soci. Per tal motivo, in assenza di regolare convocazione del collegio sindacale, la delibera potrebbe essere dichiarata invalida.

Nel caso in cui la società abbia emesso diverse categorie di azioni o strumenti finanziari di cui all’art. 2376 c.c., i sindaci vigilano che, in sede di assemblea, non vengano pregiudicati i diritti degli azionisti possessori di specifiche categorie di titoli, senza l’approvazione dell’assemblea speciale. In questi casi, si ritiene che la deliberazione dell’assemblea speciale costituisca condizione essenziale di efficacia di quella assunta dall’assemblea.


4.2 Partecipazione all’assemblea totalitaria


Principi

I sindaci partecipano all’assemblea totalitaria.

Ciascun sindaco può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo in tal modo che sia assunta la relativa deliberazione.


Riferimenti normativi

Artt. 2366, 2370, 2479-bis.


Criteri applicativi

Ai fini della validità dell’assemblea totalitaria, oltre alla presenza dell’intero capitale sociale:

• nelle s.p.a., devono essere presenti la maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica e dei componenti dell’organo di controllo (anche in regime della c.d. prorogatio);

• nelle s.r.l., è richiesto che tutti gli amministratori in carica ed i sindaci (anche in regime di c.d. prorogatio) siano presenti; in alternativa alla presenza fisica, l’ordinamento prevede che i sindaci (unitamente agli amministratori) siano stati informati della riunione.

Fino alla data della comunicazione di recesso da parte del socio alla società, lo stesso socio è tenuto a partecipare all’assemblea.

L’assemblea totalitaria può legittimamente svolgersi in luogo diverso da quello previsto, in via generale, dallo statuto o dalla legge, a meno che una clausola statutaria non preveda, quale presupposto ulteriore alle condizioni minime normativamente previste per l’assemblea totalitaria, uno specifico limite geografico.

In alternativa alla presenza fisica, l’ordinamento prevede che i sindaci (unitamente agli amministratori) siano stati informati della riunione. In nessun caso è richiesta la presenza del revisore.

Nelle s.p.a. è opportuno che tutti i soci e i singoli componenti del collegio sindacale siano preventivamente informati dall’organo di amministrazione in ordine agli argomenti in discussione. Tale informazione deve essere fornita dall’organo di amministrazione, ovvero dal collegio sindacale in caso di omissione di quest’ultimo.

Tutti i partecipanti e dunque, sia il collegio sindacale sia i sindaci individualmente che abbiano partecipato all’assemblea, sono legittimati ad opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritengano sufficientemente informati (art. 2366, co. 4, c.c.).

A tal fine, i sindaci si dichiarano non sufficientemente informati e fanno inserire a verbale tale dichiarazione, obbligando in tal modo il presidente dell’assemblea a riconvocarla rispettando le formalità di legge.

L’esercizio del diritto di opposizione può essere sollevato in apertura di assemblea o prima della discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno di cui si lamenta la carenza di informativa.

Il collegio sindacale vigila che gli argomenti che siano stati oggetto di opposizione potranno essere discussi quali punti all’ordine del giorno di una successiva assemblea regolarmente convocata con avviso ovvero in altra assemblea totalitaria.

I sindaci che non hanno partecipato all’assemblea totalitaria, come prevede l’art. 2366, co. 5, c.c. devono essere informati tempestivamente all’organo di amministrazione delle deliberazioni assunte dalla stessa mediante l’invio del relativo verbale. Tale verbale dovrà recare specifica menzione, oltreché delle deliberazioni assunte, dei soci e dei componenti degli organi sociali intervenuti in assemblea e delle maggioranze deliberative. Il collegio sindacale è chiamato a vigilare anche sul rispetto di tali regole.

Nell’ambito delle s.r.l., l’assemblea totalitaria sarà valida anche in caso di omessa partecipazione del collegio sindacale - o del sindaco unico - a condizione che esso sia stato informato della riunione. Nelle s.r.l., pertanto, ai sindaci deve pervenire, anteriormente alla riunione o al più contestualmente, adeguata informativa della riunione che, stando al disposto dell’art. 2479-bis c.c., rappresenta requisito di regolarità della costituzione.

I sindaci – presenti o assenti – possono esercitare il diritto di opporsi alla trattazione degli argomenti.

I sindaci presenti all’assemblea ne verificano la correttezza dei lavori.

I sindaci verificano la legittimità delle deliberazioni assunte nonché la loro tempestiva comunicazione da parte dell’organo amministrativo ai non partecipanti.


Commento

Nell’assemblea totalitaria, vale a dire nell’assemblea che si tiene senza le formalità previste per la convocazione, possono essere assunte decisioni in violazione della buona fede dei soci i quali, non potendo analizzare l’ordine del giorno, potrebbero non avere piena contezza delle decisioni che l’assise adotta. In relazione a tali circostanze si rende necessaria la riconvocazione dell’assemblea nel rispetto delle formalità di legge, sospendere e posporre la decisione assembleare, nel caso in cui un partecipante all’assemblea o anche un soggetto legittimato a partecipare, ma che risulti assente, dichiarandosi non sufficientemente informato si opponga alle deliberazioni su uno o più argomenti. Il diritto di opporsi alla trattazione dell’argomento per carenza informativa è insindacabile e non necessita di una particolare motivazione diversa e/o più ampia di quanto prevede la norma.


4.3. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo


Principi

Ai fini dell’adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni, fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione e costituzione dell’organo amministrativo e, nel corso delle riunioni, deve verificarne il regolare svolgimento.

Al fine di consentire ai sindaci di esercitare le proprie funzioni di vigilanza e controllo è necessario che adeguate informazioni vengano fornite dal presidente contestualmente ai consiglieri e ai membri collegio sindacale.

I sindaci sono tenuti a intervenire nel corso delle riunioni consiliari qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendo la verbalizzazione, se necessario analitica, dei loro interventi.


Riferimenti normativi

Artt. 2381, 2388, 2391, 2403, 2405, 2406, 2475-ter c.c.


Criteri applicativi

Non rinvenendosi nel codice civile specifiche disposizioni relative alla verbalizzazione delle deliberazioni delle riunioni del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale accerta che siano osservate le formalità e le disposizioni fissate dalla legge e dallo statuto, per la regolare convocazione, la formulazione dell’ordine del giorno, l’invio di adeguate informazioni e la costituzione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e, nel corso della riunione, ne verifica il regolare svolgimento.

Al riguardo, particolare attenzione è opportuno venga prestata nei casi in cui uno o più amministratori siano portatori di interessi rispetto ad una data operazione e, nel caso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, con riferimento alle decisioni influenzate dalle direttive impartite dalla società controllante che svolge detta attività di direzione e coordinamento.

Al fine di consentire una consapevole e proattiva partecipazione, è necessario che i sindaci, tutti regolarmente convocati, partecipino alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo adeguatamente informati e documentati, in particolar modo, sui temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione da parte degli amministratori.

A tal riguardo, appare opportuno che i sindaci, anche individualmente, chiedano che il presidente del consiglio di amministrazione invii agli amministratori e al collegio sindacale la documentazione di supporto alle decisioni poste all’ordine del giorno contestualmente all’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione.

In caso di rifiuto da parte del presidente ad assecondare la richiesta, i sindaci ne informano tutti i membri del consiglio di amministrazione per sollecitare una delibera positiva.

È sempre consentito, anche ai singoli sindaci, richiedere al presidente e all’organo delegato ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti, aggiuntivi rispetto a quelli loro inviati antecedentemente o contestualmente alla riunione consiliare.

Appare altresì opportuno, se del caso, che i sindaci facciano annotare nel verbale dell’adunanza il difetto di preventiva informazione che ha impedito l’esercizio di una preventiva e contestuale vigilanza in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

I sindaci sono tenuti, in particolare, a intervenire nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge o dello statuto della società ovvero dei principi di corretta amministrazione, manifestando il proprio motivato dissenso o le proprie riserve e chiedendone la relativa verbalizzazione, se necessario anche analitica.

In ogni caso, ciascun sindaco richiede che le proprie dichiarazioni od osservazioni siano verbalizzate. Dal verbale dovrà desumersi anche la natura individuale delle osservazioni.

Qualora lo ritenga opportuno, il collegio sindacale può chiedere che il verbale, contenente le dichiarazioni e le osservazioni dei sindaci, sia redatto contestualmente o immediatamente dopo la riunione del consiglio di amministrazione o, comunque, senza indugio.

In ogni caso, prima della trascrizione del verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, lo stesso deve essere inviato in bozza ai singoli componenti del collegio sindacale perché i sindaci verifichino la corretta trascrizione delle proprie dichiarazioni e degli interventi. I sindaci possono, quindi, richiedere la modificazione o l’integrazione delle trascrizioni riguardanti le proprie dichiarazioni o osservazioni se quanto verbalizzato differisce dagli interventi svolti nel corso della seduta consiliare.

Nel caso di rifiuto da parte del presidente del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale provvederà celermente ad inviare apposita PEC al presidente e al segretario del consiglio di amministrazione contenente le proprie difformi posizioni, espresse in consiglio, omesse o non risultanti dal verbale.

Il collegio sindacale può, se del caso, redigere una specifica relazione e richiedere che venga allegata al verbale del consiglio. Inoltre, potrà denunciare l’accaduto agli altri amministratori nel corso della prima riunione consiliare utile, verbalizzando interventi circostanziati.

Qualora le violazioni evidenziate siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, il collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, può provvedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, perché siano assunti gli opportuni provvedimenti ovvero al fine di informare tempestivamente i soci delle violazioni riscontrate ex art. 2406, co. 2, c.c. (Cfr. Norma 6.2.).

In caso di inerzia degli organi sociali, qualora la deliberazione assunta integri le irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., il collegio sindacale può proporre denunzia al Tribunale (Cfr. Norma 6.4.).

Nel caso di violazione dei principi di corretta amministrazione che non siano rilevati o rilevabili nel corso della riunione, ma solo successivamente, i sindaci appena riscontrata la violazione, la segnalano senza indugio all’organo amministrativo perché provveda ad eliminarla o, quantomeno, ad eliminarne gli effetti negativi, ovvero, in caso di inerzia, all’assemblea perché assuma gli opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui un amministratore, il quale si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, non adempia al dovere di comunicare tale situazione agli altri amministratori oppure nel caso in cui la deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo sia adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, il collegio sindacale, laddove ne venga a conoscenza, può impugnare la deliberazione, qualora la medesima possa recare danno alla società (art. 2391 c.c.).

Il collegio sindacale può altresì impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di s.p.a. che non siano state adottate in conformità della legge o dello statuto.

In ogni caso, se dalla condotta degli amministratori contraria alle norme di legge, allo statuto e/o ai principi di corretta amministrazione sia derivato un danno alla società, ai creditori sociali o ai soci, il collegio sindacale può promuovere l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 c.c.).

ll sindaco che non partecipa alla riunione acquisisce le informazioni ritenute necessarie od opportune dagli altri sindaci o dagli amministratori. Qualora non abbia partecipato ad una o più riunioni del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo con giustificato motivo, alla prima occasione utile, verifica la verbalizzazione dell’assenza giustificata.


Commento

La presenza alle adunanze degli organi sociali permette ai sindaci di intervenire sulle potenziali delibere contrarie alla legge ed allo statuto, imprudenti e/o non improntate ad una corretta amministrazione, e comunque di intervenire ex ante prima che la loro esecuzione possa determinare effetti negativi e/o dannosi in capo alla società, anche a presidio dell’integrità patrimoniale. Per poter svolgere le attività cui è tenuto, il collegio sindacale e i singoli membri hanno il potere di acquisire tutte le informazioni che devono essere fornite agli amministratori ai sensi dell’art. 2381, co. 1, c.c., posto che il controllo, compendiandosi nel monitoraggio sull’esercizio di determinate funzioni, sullo svolgimento di determinate attività e sul compimento di atti e operazioni, ruota intorno all’acquisizione di informazioni relative agli organi investiti dell’attività gestoria e agli atti e alle operazioni poste in essere. In virtù di quanto sopra, i sindaci possono chiedere al presidente l’invio della documentazione a supporto dei temi all’ordine del giorno oggetto di verifica, contestualmente all’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione deliberante e inviati agli amministratori. In aggiunta, i sindaci possono richiedere al presidente e all’organo delegato ulteriori informazioni, documenti e chiarimenti, sia prima sia contestualmente alla riunione consiliare.


4.4 Rapporti con l’amministratore unico della società


Principio

Il collegio sindacale è tenuto a chiedere informazioni all’amministratore unico con cadenza almeno semestrale. In situazioni di assunzione di rischi significativi o di crisi d’impresa è opportuno che tali informazioni siano assunte ogni trimestre.


Riferimenti Normativi

Art. 2380-bis c.c.


Criteri applicativi

Nel caso di società che abbiano nominato un amministratore unico, il collegio sindacale può chiedere informazioni allo stesso, soprattutto in merito alle decisioni più rilevanti e dei fatti che possono essere fonte di rischi significativi per la società.

Tali informazioni possono essere acquisite:

• attraverso richieste formulate per iscritto, a mezzo PEC inviata dal Presidente dell’organo di controllo, previo accordo con gli altri membri dell’organo di controllo o a maggioranza.

Ovviamente nel caso di sindaco unico alla richiesta di informativa provvederà quest’ultimo;

• attraverso la consultazione del libro delle determine dell’amministratore unico, se opportunamente istituito. Il collegio può chiedere l’esibizione di tale libro nel corso delle verifiche periodiche o richiedere l’invio delle determine via mail;

• nel corso delle ispezioni periodiche. In questo ultimo caso, è opportuno che il collegio sindacale comunichi all’amministratore il proprio verbale che riepiloghi i dati e le informazioni acquisiti. In alternativa, il collegio sindacale può chiedere all’amministratore la sottoscrizione del verbale del collegio, contestualmente redatto, così che quest’ultimo confermi che quanto trascritto coincida con le informazioni fornite dall’amministratore.

Il collegio sindacale può chiedere informazioni in ordine all’esistenza dei segnali di cui all’art. 3, co. 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.


Commento

Il contesto in cui il collegio sindacale di norma si imbatte nelle maggiori difficoltà nell’acquisizione di informazioni è quello delle società al cui vertice si pone un amministratore unico. In questo caso, infatti, l’amministratore agisce autonomamente e non ha nessun obbligo di informativa, preventiva o successiva nei riguardi dei sindaci. Appare opportuno, pertanto, che il collegio sindacale richieda periodicamente, almeno con cadenza semestrale, all’amministratore unico notizie in forma scritta sull’andamento della gestione e sulle principali operazioni aziendali. La richiesta di informazioni può avvenire con cadenza temporale ravvicinata qualora il collegio sindacale valuti che la situazione della società, o il verificarsi di eventi particolarmente significativi per la stessa, lo rendano opportuno.

Qualora l’amministratore unico rifiuti di fornire le informazioni e i dati richiesti, il collegio sindacale esercita i poteri reattivi di indagine, segnalazione e intervento che gli spettano e, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge, adotta concrete e idonee iniziative dirette a impedire atti di mala gestio (Cfr. Norma 6.2; Norma 6.4.).


4.5 Partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l.


Principi

Nelle società a responsabilità limitata, il collegio sindacale (e il sindaco unico) vigila sulle decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, verificando il rispetto della procedura prevista dalla legge e dello statuto e potendo esercitare i poteri ad esso attributi.

Ai fini dell’adempimento del dovere di vigilanza, i sindaci, adeguatamente informati, partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione.


Riferimenti Normativi

Artt. 2406, 2475, 2475-ter, 2479, 2479-ter c.c.


Criteri applicativi

Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale – o il sindaco unico – verifica la conformità della procedura adottata alle previsioni dell’art. 2475 c.c. e alle disposizioni statutarie che autorizzano simili decisioni, ne disciplinano la formazione e ne regolano il perfezionamento della volontà.

Nell’ambito dell’acquisizione delle decisioni extra-assembleari il collegio sindacale - o il sindaco unico - può esercitare gli stessi poteri di reazione riconosciuti all’organo di controllo con riferimento alla partecipazione all’assemblea dei soci (Cfr. Norma 4.1.). I sindaci sono tenuti all’esercizio dei loro poteri anche in relazione ad eventuali irregolarità emergenti dai consigli di amministrazione tenuti secondo le disposizioni di cui all’art. 2475, co. 4, c.c.

I sindaci partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, quando istituito, adeguatamente informati e documentati circa i temi che costituiranno oggetto di valutazione e di deliberazione da parte degli amministratori. Trova applicazione la Norma 4.3.

Nelle s.r.l., nel caso in cui un amministratore si trovi ad avere in una determinata operazione della società un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, il collegio sindacale o il sindaco unico può impugnare la decisione del consiglio di amministrazione che sia adottata con il voto determinante dell’amministratore interessato, qualora la medesima possa recare un danno alla società (Cfr. art. 2475-ter c.c.).

Gli stessi poteri possono essere esercitati dal collegio sindacale o dal sindaco unico rispetto alle decisioni assunte dai soci con il voto determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (ex art. 2479-ter, co. 2, c.c.).



Note

(20) Rientrando tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio come definite nell’art. 2325-bis c.c.; per i criteri di determinazione della misura rilevante si rinvia all’art. 111-bis disp. att. c.c., per il quale la misura rilevante è quella stabilita a norma dell’art. 116 TUF. Al riguardo, è doveroso segnalare che la definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante è recata dall’art. 2-bis del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successivamente modificata.

(21) Nelle società chiuse il collegio sindacale non è tenuto a conoscere o a esprimere alcun giudizio in merito alla validità e correttezza di patti parasociali eventualmente sottoscritti dai soci e, nel caso in cui ne fosse a conoscenza, il collegio sindacale è in ogni caso tenuto al segreto professionale.


6. Mai 2025
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