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Nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale.
La sezione 1 delle Norme, trattando le disposizioni di cui agli artt. 2397-2402 c.c., affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco. In questa sezione vengono altresì affrontatele tematiche relative al riconoscimento di una retribuzione dei sindaci che sia equa e adeguata. Rispetto alla previgente versione, nella Norma 1.5, si è tenuto conto della entrata in vigore della normativa sull’equo compenso (legge 49/2023).
1.1 Composizione
Principi
Il numero dei componenti del collegio sindacale è stabilito dall’atto costitutivo.
I sindaci devono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.
Riferimenti normativi
Artt. 2380, 2397, 2398, 2400, 2409-bis, 2477 c.c.
Criteri applicativi
Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.
Nelle s.p.a., nella s.a.p.a. e nelle società cooperative (2) costituite nella forma di s.p.a. non può mai essere nominato un organo monocratico.
Il sindaco unico, se del caso incaricato della funzione di revisione legale, può invece essere nominato nelle s.r.l., anche cooperative.
Con riferimento alle ipotesi in cui intervenga, in corso di carica, una modifica statutaria o una delibera assembleare che comporti la variazione del numero dei componenti il collegio sindacale si ritiene che:
in caso di variazione in diminuzione del numero di sindaci, gli stessi rimangano in carica fino alla naturale scadenza, salvo che l’assemblea non disponga diversamente. La modifica statutaria o la delibera assembleare che prevede la diminuzione dei componenti del collegio sindacale non comporta la cessazione immediata del collegio;
in caso di variazione in aumento del numero dei sindaci, l’assemblea provvede a nominare i sindaci necessari a completare il collegio sindacale in carica. I nuovi componenti del collegio sindacale scadono insieme a quelli già in carica.
Il codice civile stabilisce requisiti di professionalità differenziati in relazione alle funzioni svolte dal collegio sindacale.
Qualora al collegio sindacale non sia demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tal registro, devono essere scelti:
fra gli iscritti:
nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
nell’albo degli Avvocati;
nell’albo dei Consulenti del Lavoro.
fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Qualora il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti:
da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
dallo statuto.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, quale soggetto di riferimento e di coordinamento dell’organo di controllo.
Nella prima riunione il collegio sindacale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, la composizione del collegio sindacale, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto (Cfr. Norme 1.3. e 1.4.).
Ai fini di tali valutazioni i sindaci, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto al collegio sindacale le pertinenti informazioni complete e aggiornate.
Commento
Nelle s.r.l., qualora sia stato nominato il c.d. sindaco unico (3), si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. (art. 2477, co. 5, c.c.). In ordine ai requisiti di professionalità, quando una previsione dello statuto preveda che la revisione legale possa essere esercitata dall’organo di controllo, si ritiene che il sindaco unico da nominare debba essere scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori, trovando applicazione in via analogica le previsioni di cui all’art. 2409-bis, co. 2, c.c.; nei casi in cui la revisione legale sia esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, si ritiene che il sindaco unico possa essere anche scelto tra i soggetti iscritti negli albi professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, ovvero tra i professori universitari di ruolo. Con riferimento alla nomina di un supplente, si ritiene che lo statuto possa legittimamente prevederla. Una simile scelta consentirebbe la sostituzione immediata dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo dunque la continuità dello svolgimento della funzione di vigilanza.
1.2 Dichiarazione di trasparenza
Principi
I candidati sindaci forniscono all’assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Riferimenti normativi
Artt. 2400, co. 4, 2409, 2487 c.c.; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Criteri applicativi
Il candidato sindaco, non oltre l’atto di nomina, rende noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.
Ai fini di detta dichiarazione, sono da considerarsi incarichi rilevanti quelli riferiti a:
incarichi relativi all’amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di:
– amministratore;
– componente del consiglio di amministrazione;
– componente del consiglio di gestione;
– liquidatore;
– amministratore giudiziario;
– curatore, nel caso in cui sia stato autorizzato l’esercizio dell’impresa;
– commissario giudiziale o commissario straordinario;
incarichi relativi al controllo societario, quali ad esempio:
– sindaco effettivo;
– componente del consiglio di sorveglianza;
– componente del comitato per il controllo sulla gestione;
– componente del comitato di sorveglianza;
– revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra per sona nell’ambito della società di revisione responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa.
La dichiarazione di trasparenza deve essere resa anche dai sindaci supplenti.
È opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell’assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale, pur se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo più ampio, vale a dire fino all’accettazione della carica.
Nella dichiarazione sono elencate tutte le tipologie di incarico inerenti alle funzioni di amministrazione (di qui la indicazione anche degli incarichi assunti in società personali e della funzione di liquidatore) e di controllo svolte in altre società (quindi anche gli incarichi di revisione legale, ovvero la posizione ricoperta nella società di revisione legale).
1.3 Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi
Principi
Il procedimento di nomina dei sindaci deve essere improntato a principi di trasparenza.
Il sindaco dedica allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell’accettazione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, il sindaco valuta attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico.
Riferimenti normativi
Artt. 2400, 2449, 2477 c.c.; d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Criteri applicativi
La nomina del collegio sindacale è effettuata per la prima volta nell’atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell’assemblea ordinaria. Fanno eccezione:
le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, quando lo statuto riserva a questi ultimi la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale;
le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti.
La delibera assembleare di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato; l’accettazione di quest’ultimo, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta, entro 30 giorni dalla delibera, nel registro delle imprese a cura degli amministratori. In caso di omissione dei previsti adempimenti pubblicitari da parte degli amministratori, i sindaci, anche individualmente, possono provvedere, in via sostitutiva, all’iscrizione della nomina e della cessa zione dei componenti del collegio sindacale.
I sindaci, al momento di esprimere la formale accettazione della nomina, e quando ricorra no variazioni, devono:
aver reso la dichiarazione di trasparenza di cui alla Norma 1.2. nel termine ivi previsto;
aver verificato che:
– non sussistano cause d’ineleggibilità, decadenza o incompatibilità anche secondo i principi e modalità previste nella Norma 1.4.;
– la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto;
– siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti richiesti nelle società operanti in particolari settori;
aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il loro incarico.
Quanto sopra si applica anche ai sindaci supplenti.
Nella prima riunione del collegio sindacale, i sindaci danno atto della sussistenza in capo a ciascuno di essi dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.
I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data di assemblea convocata per l’ap provazione del bilancio (Cfr. Norma 1.6.).
Cumulo degli incarichi
La valutazione dell’impegno e del tempo richiesti dall’incarico deve tener conto dei seguenti fattori:
ampiezza e complessità dell’incarico in relazione anche alla natura, alla dimensione, al settore di attività, all’assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
composizione e funzioni del collegio sindacale (con particolare riferimento alla circostan za che il collegio sindacale svolga anche la funzione di revisione legale dei conti);
dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco (ad esempio, possibilità di utilizzo di dipendenti e ausiliari);
specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale;
eventuali altre attività di lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e/o autonomo a carattere continuativo svolte dal sindaco;
gli eventuali ulteriori incarichi detenuti dal professionista che possano compromettere un diligente svolgimento dell’incarico.
Nel caso in cui il sindaco, effettuata tale valutazione, ritenga di non essere in grado di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell’incarico, è opportuno che non lo accetti ovvero vi rinunci, salvo i casi in cui ritenga possibile adottare adeguate misure di salvaguardia.
Data la particolare conformazione dell’incarico che prevede una concentrazione delle attività in alcuni periodi dell’anno, qualora il sindaco abbia assunto un numero di incarichi sindacali superiore a venti, è tenuto a implementare un’attività di autovalutazione periodica che consenta di accertare che il suddetto livello di impegno sia rispettato.
Ai fini del cumulo degli incarichi, non si computano gli incarichi ricoperti in società sotto poste a liquidazione giudiziale ovvero ammesse al concordato ex art. 265, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Cfr. Norma 11.12).
Commento
Al momento dell’accettazione dell’incarico e successivamente nel corso del medesimo, oltre alla valutazione della propria indipendenza, il sindaco valuta le proprie capacità di svolgere diligentemente l’incarico in relazione, tra l’altro, alla dimensione e all’organizza zione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti. Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguata mente l’incarico, si è ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del “comply or explain”. Al superamento di tale soglia, quindi, il sindaco è tenuto a predisporre una comunicazione che dia evidenza al collegio sindacale degli elementi posti a base delle valutazioni effettuate al fine dell’espressione del giudizio sull’adeguatezza delle proprie capacità in ordine al diligente svolgimento dell’incarico. Il limite fissato quindi non è assoluto, ma individua un livello minimo il cui superamento comporta uno specifico onere di spiegazione e documentazione. Detta autovalutazione non potrà ovviamente non tenere conto dell’organizzazione di studio del sindaco, della possibilità di avvalersi di dipendenti e ausiliari, ex art. 2403-bis c.c. e se tale attività costituisca o meno il “core business” del professionista stesso. Occorre precisare che, all’atto di nomina, l’assemblea, fatta eccezione per le ipotesi in cui esista una previsione di statuto in tal senso, determina il compenso dei sindaci per l’intero periodo di durata dell’ufficio. La durata dell’incarico e la relativa retribuzione sono fissati e conseguentemente commisurati unicamente ai tre esercizi di riferimento. Il sindaco supplente effettua la valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l’in carico esclusivamente al momento dell’ingresso in carica quale sindaco effettivo.
1.4 Indipendenza
Principi
I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, di retti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza.
Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.
In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:
il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell’espleta mento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;
la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo in formato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo imparziale sia compromessa.
Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso ed alla propria organizzazione di studio.
Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l’indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.
Gli elementi di valutazione dei rischi per l’indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.
Il collegio sindacale prende atto dell’indipendenza dei propri componenti, valutando le in formazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell’indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell’obiettività del collegio.
Riferimenti normativi
Art. 2382, 2397, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile.
Criteri applicativi
Prima di accettare l’incarico e nel corso dello stesso, il sindaco verifica la sussistenza di una concreta minaccia per l’indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l’integrità e l’obiettività.
Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si mani festa in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell’organo costituisce di per sé un adeguato presidio per l’osservanza della normativa, a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l’indipendenza di un sin daco, ma non del collegio.
La compromissione dell’indipendenza del sindaco potrebbe derivare da:
rischi derivanti dall’interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario (4) o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa (5);
rischi derivanti dall’auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene;
rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo;
rischi derivanti dall’eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità: si verifica quando il sin daco è eccessivamente influenzabile dall’interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.
Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono quelli potenziali per l’indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.
Nell’effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto:
dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altre società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società;
dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altre società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti allo studio associato o alla società fra professionisti cui partecipa.
In particolare, non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione dei costi nello svolgimento dell’attività professionale.
In presenza di situazioni che mettono a rischio l’indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.
Il sindaco adotta, quindi, le misure correttive adeguate a fronteggiare il rischio per l’indipendenza. Tali misure possono, tra l’altro, includere:
l’individuazione e il periodico monitoraggio di relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altre società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente allo stesso studio associato o alla stessa società tra professionisti;
l’attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri componenti dell’organo di controllo;
la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo anche attraverso lo studio associato e la società tra professionisti di appartenenza;
la periodica valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure correttive eventualmente adottate;
nel caso di prestazioni occasionali di semplice esecuzione consentite a un componente del collegio sindacale (es. invii telematici delle dichiarazioni fiscali, di pratiche camerali, del bilancio) svolte direttamente nei confronti della società controllata o svolte attraverso lo studio associato o la società tra professionisti cui partecipa che possano com portare il rischio di auto riesame, fare in modo che l’attività di vigilanza sia esercitata dai componenti del collegio sindacale estranei a dette situazioni.
Nel caso in cui il rischio per l’indipendenza sia eccessivamente significativo e non siano disponibili misure correttive, ovvero tali misure non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non accetta l’incarico ovvero, se in corso, vi rinuncia.
Obiettività e indipendenza
La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l’obiettività e per l’indipendenza del sindaco.
Ai sensi dell’art. 2399 c.c., il professionista non accetta l’incarico e, se eletto, vi rinuncia ali verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) è interdetto;
b) è inabilitato;
c) è fallito;
d) è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi;
e) è amministratore della società;
f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
g) è coniuge (6), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
h) è coniuge (7), unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sotto poste a comune controllo;
i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
Le situazioni indicate da sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Ai fini dell’accettazione dell’incarico, inoltre, il professionista è tenuto a valutare attentamente i casi in cui la propria indipendenza risulti compromessa da un rapporto di stabile convivenza.
Con riferimento alle situazioni riconducibili sub i), nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro dipendente con la società o con altre società del gruppo, l’indipendenza risulta certamente compromessa.
Viceversa, in presenza di rapporti non continuativi di consulenza o prestazione d’opera re tribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza.
Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l’analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell’art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori:
la continuatività dei rapporti di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi dal sin daco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile dall’esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d’opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio;
la possibilità di un’interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto- riesame);
il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di “dipendenza finanziaria” può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di per cepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio associato o alla società tra profes sionisti a cui il professionista appartiene sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l’attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l’obiettività di giudizio.
Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compro missione dell’indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un’ade guata misura correttiva che riduca i rischi a un livello accettabile.
È opportuno che il sindaco unico, oltre all’assistenza e alla consulenza professionale continuativa, eviti tutte le consulenze di tipo occasionale che, per l’ammontare dei compensi percepiti, possano mettere a rischio la propria indipendenza svolte personalmente o trami te la propria struttura, non essendo ammissibili, in tali contesti, considerata la composizione monocratica dell’organo di controllo, misure correttive diverse dalle dimissioni.
Incarichi sindacali di gruppo
Al fine di accrescere l’efficacia dell’attività di controllo sulla società e la circolazione dell’in formazione si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell’indipendenza in base alla valutazione prevista dalla presente Norma.
Incarichi sindacali ai soci
Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e pre scinde dalla sua eventuale qualità di socio. Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto sociale e patrimoniale che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l’indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti Norme.
Pagamento del compenso
I sindaci devono percepire un compenso che sia adeguato all’attività esercitata e commisurato all’impegno richiesto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa (Cfr. Norma 1.5.). Qualora i compensi dovuti per l’attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma di quanto ancora dovuto dalla società potrebbe essere considerata una minaccia per l’indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è dunque opportuno che il sindaco valuti con attenzione l’eventuale rinnovo dell’incarico.
Accertamento della lesione dell’indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza
Quando un componente del collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l’obiettività e l’indipendenza propria o di un altro, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2399 c.c., ne informa tempestivamente l’intero collegio.
Qualora le informazioni fornite dall’interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l’accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure correttive ovvero la rinuncia all’incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura correttiva non sia efficacemente attuata, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all’organo amministrativo, perché quest’ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto.
In caso di inerzia dell’organo amministrativo, il collegio sindacale può considerare di convo care l’assemblea ai sensi dell’art. 2406, co. 2, c.c.
Commento
L’indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.
Spetta al sindaco valutare caso per caso la sussistenza di rapporti e relazioni di tipo eco nomico e finanziario intrattenuti con altri soggetti che pregiudichino o possano apparire idonee a pregiudicare la necessaria obiettività e integrità.
Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l’assunzione o il mantenimento dell’incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l’in dipendenza del sindaco.
Si è scelto, pertanto, di declinare il requisito dell’indipendenza mediante l’identificazione dei principali elementi di rischio che possano, singolarmente o in concorso tra loro, compro mettere l’effettiva capacità del sindaco di svolgere l’incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all’esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza.
Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell’indipendenza del sindaco si basi su un’analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l’obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure correttive eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell’incarico sindacale.
Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l’interpretazione della “clausola generale” in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell’art. 2399, lett. c), c.c.
È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera sub i) della presente Norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ine leggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l’indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l’indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate sub i) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell’incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull’obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell’incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società.
In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l’appartenenza a uno stesso studio associato o a una stessa società fra professionisti.
Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di monitorare la sussistenza del requisito di indipendenza finanziaria, qualora nei confronti della società siano rese presta zioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, potrebbero essere utilizzati i criteri che si riporta no di seguito, fermo restando che il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare parametri differenti e maggiormente stringenti. La tabella che si indica per un eventuale calcolo va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna.
(S+C) / (CT) | Rapporto (S) / (S+C) | RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA |
|
| NO |
| >1/2 | NO |
<= 5% | IRRILEVANTE | NO |
Definizioni:
(CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli pro venienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti.
(S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l’attività di sindaco.
(C) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipa zione a studio associato o a società tra professionisti.
(S+C) Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo.
Esempio
Al fine di consentire un’immediata e corretta applicazione del modello riguardante la va lutazione dell’indipendenza finanziaria del sindaco, si fornisce la seguente esemplificazione numerica.
(CT): 200
(S): 60
(C): 40 (formato da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenze prestate dallo studio associato o dalla società tra professionisti di appartenenza che ne percepisce 100 e alla quale lui partecipa nella misura del 30%)
(S+C): 100
Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti:
Prima colonna: (S+C) /CT = 100/200 = 50%
I compensi superano il 15% dei compensi totali.
Seconda colonna: S/(S+C) = 60/100 = 60%
I compensi per l’attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo.
Nell’esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco.
1.5 Retribuzione
Principi
Il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto sia idonea e proporzionata a remunerare la professionalità, l’esperienza e l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta, nonché conforme alle norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione.
Riferimenti normativi
Art. 36 Cost.; art. 2233, 2402 c.c.; art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifica zioni dall’art. 1, co. 1, della l. 24 marzo 2012, n. 27; art. 29, d.m. 20 luglio 2012, n. 140; legge 4 dicembre 2017, n. 172; legge 21 aprile 2023, n. 49.
Criteri applicativi
Il compenso annuale dei sindaci, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
La delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza, ovvero in caso di significativa modifica delle risultanze contabili emergenti dal bilancio ordinario e/o del perimetro aziendale, anche in considerazione delle dimensioni, della complessità e del le altre caratteristiche della società, che dovrebbero trovare rispondenza nell’adeguatezza del compenso.
Al momento dell’accettazione della nomina, il candidato sindaco valuta l’adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione:
l’ampiezza e la complessità dell’incarico;
la dimensione anche economica della società (ad esempio, al volume dei componenti po sitivi di reddito e delle attività);
la complessità dell’attività, il settore di attività, l’assetto organizzativo e le altre caratteristiche della società;
le competenze professionali e l’esperienza richieste;
l’applicabilità alla società delle norme di cui alla l. 49/2023.
Qualora il sindaco cessi dall’incarico prima della scadenza, gli verrà riconosciuto un com penso proporzionato alla durata dell’incarico e adeguato alle attività svolte.
In tale ultimo caso, il sindaco, previa comunicazione all’organo di amministrazione, farà per venire alla società la richiesta di compenso calcolata in relazione ai mesi di attività effettivamente espletata.
Commento
In aggiunta alle previsioni di cui all’art. 2402 c.c., per la determinazione della retribuzione spettante ai sindaci non può prescindersi da quelle dell’art. 2233 c.c. che, per orientamento costante della giurisprudenza, si pongono in posizione sovraordinata rispetto alle prime. Si precisa, a tal riguardo, che l’art. 2233 c.c. stabilisce che “in ogni caso”, vale a dire, sia quando il compenso è determinato dalle parti, sia quando il compenso sia deciso dal Giudice, la mi sura deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Con l’approvazione della l. 49/2023 (c.d. “equo compenso”) sono state introdotte norme volte a tutelare le attività professionali, tra cui ovviamente gli incarichi di sindaco, ogni qualvolta la controparte sia rappresentata da imprese bancarie e assicurative, nonché loro mandatarie, da imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e da società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Rientrano nel campo di applicazione della normativa de quo an che le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione o di società disciplinate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
In estrema sintesi, il professionista deve convenire o preventivare con la controparte un compenso che sia giusto, equo e, in applicazione del disposto dell’art. 1 della legge 49/2023, proporzionato alla prestazione professionale richiesta e conforme a quanto previsto dai pertinenti decreti ministeriali8. Tale assunto è ribadito anche nel successivo art. 5 (al co. 5 della medesima legge n. 49/2023), norma che attribuisce agli ordini ed ai collegi professio nali la possibilità di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, di tale obbligo ovvero la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge n. 49/2023, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista. Considerata la ratio della più volte ri chiamata legge che è quella di evitare la sottoscrizione di incarichi o mandati professionali che prevedano compensi inferiori ai valori determinati in base ai criteri generali enunciati nella normativa e agli importi prestabiliti dai parametri (nel caso dei Commercialisti sono rappresentati dai parametri previsti dall’art. 29 d.m. n. 140/2022) sembrerebbe opportuno che, per gli incarichi conferiti a partire dal 20 maggio 2023 dalle società rientranti nel perimetro oggetto dell’intervento legislativo, i singoli Ordini territoriali adottino comporta menti improntati a ragionevolezza e buon senso nei confronti degli iscritti che, per ovviare alla richiesta di compensi che, a seguito della rigorosa applicazione dei parametri previsti nel d.m. n. 140/2012, risultino decisamente abnormi e quindi sproporzionati alla qualità e quantità del lavoro da svolgere, accettino importi inferiori rispetto a quelli risultanti da un corretto calcolo ma che comunque, rispettosi delle prescrizione di cui all’art. 1 e all’art. 3, co 1, della legge 49/2023, risultino proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
Diversamente, è auspicabile che siano assunti provvedimenti disciplinari in presenza di com pensi pattuiti manifestamente sottosoglia e lesivi di una leale concorrenza professionale, come peraltro chiarito dalla normativa in materia.
I sindaci maturano il compenso in proporzione alla durata dell’incarico svolto: di talché, in caso di cessazione anticipata rispetto alla scadenza naturale, il compenso verrà calcolato con riferimento ai mesi in cui l’ufficio è stato ricoperto e alle attività svolte.
1.6 Cessazione dall’ufficio
Principi
La legge assicura la continuità di funzionamento del collegio sindacale.
Riferimenti normativi
Artt. 2380, 2399, 2400, 2404, 2405, 2406, 2449, 2477, co. 3, c.c.
Criteri applicativi
Le cause di cessazione dei sindaci sono:
la scadenza dell’incarico;
la decadenza;
la revoca da parte della società;
la rinuncia;
la variazione nel sistema di amministrazione e di controllo;
il decesso.
Altre cause di cessazione dei sindaci possono essere previste da norme di legge, statutarie o regolamentari.
In caso di decadenza, revoca, rinuncia e decesso di un sindaco effettivo, i membri in carica ne danno tempestiva comunicazione ai sindaci supplenti.
Scadenza dell’incarico
Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci rimangono, dunque, in carica fino all’accettazione dei nuovi sindaci (c.d. prorogatio).
In caso di inerzia degli amministratori, il collegio sindacale deve provvedere quanto prima alla convocazione dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2406 c.c., recante quale ordine del giorno: “Nomina dell’organo di controllo”.
Nella s.r.l., qualora la società deliberi di modificare la clausola statutaria che prevedeva la composizione collegiale dell’organo, gli originari componenti del collegio sindacale restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi in cui l’assemblea deliberi di nominare solo un soggetto incaricato della revisione legale.
Decadenza Il sindaco decade nei casi in cui viene meno uno o più dei requisiti di professionalità e di eleggibilità previsti dalla legge e dallo statuto. Il sindaco decade altresì in caso di:
assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale;
assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, che non siano andate deserte;
assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.
La decadenza ha effetto dal momento dell’accertamento della causa che la determina.
Il collegio sindacale accerta periodicamente, almeno una volta all’anno, l’eventuale perdita dei requisiti di professionalità, previsti nell’art. 2397 c.c., ed eventuali situazioni di decadenza di cui all’art. 2399 c.c. verificatesi in capo a ciascun componente.
La decadenza sanzionatoria è segnalata dal collegio sindacale all’assemblea dei soci.
Revoca
Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa.
La deliberazione che dispone la revoca del sindaco è di competenza dell’assemblea ordinaria.
Fanno eccezione le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
La suddetta deliberazione deve essere approvata dal competente Tribunale, sentito il soggetto interessato.
La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo.
Nella s.r.l., aderendo all’interpretazione della giurisprudenza e in forza del generale rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale di s.p.a., la deliberazione di revoca assunta dall’assemblea deve essere approvata dal Tribunale, rendendosi opportuna una verifica circa l’as senza delle altre circostanze che impongono la presenza dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2477, co.2., c.c.
Rinuncia
Il sindaco è libero di rinunciare in qualsiasi momento all’incarico (c.d. dimissioni volontarie).
È opportuno che la rinuncia avvenga in forma scritta.
La comunicazione dell’avvenuta rinuncia deve essere indirizzata – con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, anche attraverso la conferma da parte dei destinatari – all’organo amministrativo e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.
Nella comunicazione sono indicate le ragioni della rinuncia.
La rinuncia del sindaco ha effetto immediato. Nel caso in cui le dimissioni riguardino più componenti del collegio, per stabilirne l’ordine di efficacia, farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla società.
In caso di rinuncia:
laddove sia possibile, il collegio sindacale è integrato mediante il subingresso di sindaci supplenti;
laddove ciò non sia possibile o nei casi in cui il numero dei dimissionari sia superiore a quello dei supplenti, gli amministratori devono provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea dei soci perché provveda a integrare il collegio. Tale circostanza non inficia l’effetto immediato della rinuncia.
È ammissibile che nella rinuncia il sindaco indichi espressamente la data di efficacia della stessa.
Con riferimento alla rinuncia del sindaco unico di s.r.l., subentra il sindaco supplente se pre visto dallo statuto. Diversamente, nel silenzio dello statuto, gli amministratori sono tenuti a convocare tempestivamente l’assemblea perché provveda alla nomina dell’organo di controllo.
Variazione del sistema di amministrazione e controllo
Nelle s.p.a., la variazione dal sistema di amministrazione tradizionale a quello dualistico o monistico determina la cessazione dell’organo di controllo.
Salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria, la variazione del sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.
Conservazione della documentazione
Appare opportuno che nella fase antecedente alla cessazione dell’incarico ogni sindaco provveda ad avere copia della documentazione comprovante le modalità con cui il collegio ha svolto l’incarico.
Tale documentazione riguarda:
i verbali trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
i verbali del consiglio di amministrazione;
i verbali dell’assemblea dei soci.
Cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo
Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso dell’incarico, l’organo di control lo rimane in carica fino alla naturale scadenza.
Nelle società a responsabilità limitata, il venir meno per tre esercizi consecutivi del supera mento di uno dei limiti di cui all’art. 2477, co. 2, lett. c), determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Quanto alla pubblicità della cessazione dell’ufficio, è dovere dei sindaci in carica accertare l’assolvimento dell’obbligo. In caso di inerzia degli amministratori, i sindaci sono legittimati a provvedere, anche individualmente.
Al fine di evitare situazioni di incertezza, i sindaci in carica senza indugio danno comunica zione della cessazione al sindaco supplente in modo che quest’ultimo sia messo tempestivamente a conoscenza dell’incarico e quindi dell’assunzione delle relative funzioni.
Assenza o incompletezza del collegio sindacale
L’assenza del collegio sindacale, la mancata integrazione dello stesso da parte dall’assemblea ovvero la perdurante irregolarità della sua composizione configurano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c.
Nelle s.r.l., in caso di assenza, di mancata integrazione dell’organo di controllo da parte dall’assemblea ovvero di perdurante irregolarità della sua composizione, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art. 2477, co. 5, c.c.).
Commento
Il termine di durata della carica è inderogabile. Esso è posto a tutela di valori di assoluta preminenza nel nostro sistema societario quali, per un verso, l’autonomia e l’indipendenza dell’organo di controllo rispetto agli amministratori e alla maggioranza dei soci, per altro verso, l’esigenza di continuità nell’esercizio delle sue funzioni.
L’esigenza di continuità delle funzioni del collegio sindacale è accentuata dal principio della c.d. prorogatio per il quale i sindaci, nonostante la scadenza dell’incarico, rimangono in carica fino all’avvenuta sostituzione.
Va evidenziato, tuttavia, che la regola della c.d. prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di cessazione “programmata” dall’ufficio, vale a dire al ricorrere della scadenza dell’incarico.
Viceversa, le ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili, quali la decadenza e la rinuncia all’incarico, hanno efficacia immediata e comportano la necessità di sostituire immediatamente il componente del collegio.
Deve altresì osservarsi, da un lato, che la rinuncia va qualificata come atto unilaterale recettizio, destinato in quanto tale a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario; dall’altro, che il diritto a porre termine ante tempus al rapporto con la società, riconosciuto al sindaco dalla disposizione di cui all’art. 2401 c.c., si inserisce nell’al veo dei criteri enunciati dal Codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall’incarico assunto, salva naturalmente la responsabilità del recedente per danni even tualmente causati.
L’istituto della c.d. prorogatio assume carattere eccezionale e non suscettibile di applica zione analogica al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge e, pertanto, esso non è applicabile nelle ipotesi di dimissioni del sindaco (rinuncia).
Ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia statuito l’applicabilità in via analogica delle previsioni di cui all’art. 2385 c.c. nei casi in cui il numero dei sindaci dimissionari sia superiore rispetto al numero dei sindaci supplenti9, si ritiene che la forzata permanenza in carica del sindaco rinunziante potrebbe rappresentare non solo una indebita restrizione del proprio di ritto alle dimissioni, ma, altresì, un vulnus all’efficacia dell’attività di vigilanza che gli compete; la quale presuppone terzietà e indipendenza di azione e di giudizio, che non debbono essere compromesse da fattori esterni, come potrebbero essere proprio quelli che hanno motivato le dimissioni.
In ogni caso, innanzi alle dimissioni del sindaco non sostituibile con un supplente (per antecedente cessazione di quest’ultimo o per completa intervenuta sostituzione dei sindaci effettivi già cessati con i supplenti), è dovere dell’organo amministrativo attivarsi affinché l’assemblea provveda all’immediata sostituzione dello stesso, anche al fine di prevenire il verificarsi della causa di scioglimento che potrebbe determinarsi in caso di perdurante in completezza dell’organo di controllo.
Resta fermo che, alla luce delle incertezze manifestate da parte della giurisprudenza in or dine alla efficacia immediata della rinuncia, è opportuno che il sindaco cessato dalla carica verifichi che la società abbia provveduto ad annotare la cessazione dall’incarico presso il competente registro delle imprese.
Decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, qualora l’organo di amministrazione non provveda a effettuare gli adempimenti pubblicitari, il sindaco cessato può sollecitare l’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.24110, facendo pervenire presso il registro delle imprese la documentazione comprovante la cessazione dell’incarico.
1.7 Passaggio di consegne
Principi
Ai sindaci neonominati spetta il controllo sulla pregressa gestione solo nel caso in cui riscontrino, nel corso della programmata attività di vigilanza, palesi irregolarità.
Riferimenti normativi
Artt. 2403 e 2407 c.c.
Criteri applicativi I sindaci chiamati a sostituire il collegio scaduto – al fine di scongiurare eventuali pregiudizi alla società e di poter procedere, al contempo, alla corretta esecuzione dell’incarico – devo no ricevere piena collaborazione sia a livello informativo, sia attraverso la messa a disposi zione di tutta la documentazione atta alla migliore comprensione circa l’esistenza dei rischi inerenti, ivi compresa la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale.
In condizioni normali, l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio dell’affidamento consente di confidare che il comporta mento del collegio sindacale scaduto (specie con riferimento all’ultimo bilancio approvato) sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dal la natura dell’incarico. Tuttavia, qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l’obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l’esistenza agli organi competenti, perché questi assumano i provvedimenti opportuni, ed esercitando, se del caso, tutti i consueti poteri di reazione previsti dalla legge, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori.
Commento
Il dovere di vigilanza che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione non si estende ai fatti anteriori all’assunzione della carica. L’eventuale responsabilità potrà essere loro ascritta solo a condizione che le palesi e gravi irregolarità (qualora sussistenti) possano essere rilevate a posteriori con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico di sindaco.
1.8 Sostituzione
Principi
La sostituzione dei sindaci avviene nel rispetto della composizione del collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.
Riferimenti normativi
Artt. 2401 c.c.
Criteri applicativi
Con riferimento al collegio sindacale non incaricato della revisione legale, in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo iscritto nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente che sia in possesso del medesimo requisito. Qualora più sindaci supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano.
I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio nel rispetto della composizione del collegio sindacale previ sta dalla legge e dallo statuto.
Qualora con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale, deve essere, senza indugio, convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del medesimo.
I nuovi nominati scadono insieme con i sindaci in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, salvo deroghe statutarie, dal più anziano dei sindaci effettivi che resta in carica fino alla prima assemblea successiva al suo insediamento.
Commento
Nelle s.r.l., in caso di nomina di un sindaco unico, al ricorrere di cause di cessazione anticipa ta dell’organo di controllo (morte, rinunzia o decadenza), fatta eccezione per quelle società che, conformemente a quanto disposto dallo statuto, abbiano provveduto alla nomina del sindaco (unico) supplente (Cfr. Norma 1.1., Commento), l’organo di amministrazione deve senza indugio attivarsi perché i soci provvedano al conferimento dell’incarico di controllo. In caso di inerzia, è possibile, altresì, ricorrere al meccanismo di nomina giudiziale previsto dall’art. 2477, co. 5, c.c.
Note
(1) La versione aggiornata delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate è stata pubblicata il mese di dicembre 2024.
(2) Nella s.p.a., anche in forma cooperativa, non è mai ammessa la nomina dell’organo di controllo monocratico (id est: sindaco unico) e, laddove ciò avvenga, la carica non dovrà essere accettata.
(3) Per completezza si ricorda che alla s.r.l. sono concesse tre possibilità:
1) nomina del solo organo di controllo con attribuzione della revisione legale;
2) nomina dell’organo di controllo e del revisore legale;
3) nomina del solo revisore legale.
(4) Rientra in tale casistica la percezione di un compenso dalla società e/o dalle società del Gruppo di ammontare tale, rispetto ai compensi complessivamente percepiti per l’attività professionale del sindaco, da poter far ritenere ad un terzo che l’indipendenza possa essere compromessa.
(5) Sul concetto di significatività si rinvia alla tabella riportata nel Commento.
(6) È doveroso evidenziare come l’art. 2399 c.c. non sia stato coordinato con le previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 in ordine alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Tuttavia, si ritiene che nella valutazione da effettuare in ordine alla sussistenza di una causa di ineleggibilità non possa essere omessa quella in ordine alla sussistenza del rapporto derivante dall’ unione civile. Parrebbe opportuno che tali rapporti (di coniugio, parentela affinità, etc.) siano considerati anche relativamente alle relazioni intercorrenti con il direttore generale della società, quando allo stesso siano attribuiti poteri di rappresentanza.
(7) Vedi nota precedente.
(8) Cfr. art. 1, lett. b), legge 49/2023.
(9) L’aspetto è stato affrontato, ex pluribus, da Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2019, n. 29719; Cass. Civ., sez., sez. I, 8 novembre 2019, n. 28983; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416, ove si è approdati a esiti differenti da quelli raggiunti dalla copiosa giurisprudenza di merito espressasi sulla c.d. prorogatio.
(10) In tal senso, MISE, Circolare del 9 febbraio 2016, n. 3687/C.
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