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Criptovalute

di Walter Pittini

Criptovalute

L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività

  1. Basi

    Investire in valore


  2. Dati

Trovare gli asset


  1. Metodo

Metodo di valutazione

  1. Basi

3. Caratteristiche

  • Decentralizzazione: la maggior parte delle criptovalute opera su una rete decentralizzata chiamata blockchain, che è gestita da una rete di nodi distribuiti. Questo significa che non esiste un'autorità centrale che controlla il sistema, riducendo il rischio di manipolazioni e frodi. Ogni nodo della rete mantiene una copia del registro delle transazioni, garantendo così la continuità e la sicurezza del sistema.

  • Anonimato: le transazioni possono essere effettuate in modo anonimo, proteggendo l'identità degli utenti. Anche se le transazioni sono registrate pubblicamente sulla blockchain, gli indirizzi utilizzati non rivelano informazioni personali, offrendo un livello di privacy che non è comune nei sistemi bancari tradizionali.

  • Sicurezza: l'uso della crittografia rende le transazioni sicure e difficili da alterare. Ogni transazione è firmata digitalmente e, una volta registrata sulla blockchain, diventa praticamente impossibile modificarla senza il consenso della rete. Questo livello di sicurezza è uno dei motivi principali per cui le criptovalute sono considerate una valida alternativa alle valute tradizionali.

  • Trasparenza: le transazioni sono registrate in modo pubblico sulla blockchain, consentendo a chiunque di verificarle. Questa trasparenza aiuta a costruire fiducia tra gli utenti e a prevenire attività illecite, poiché ogni movimento di valuta è tracciabile e visibile a tutti gli utenti della rete.


4. Tipi

  • Altcoin: di fatto, tutte le criptovalute a eccezione del Bitcoin. Nel corso degli anni, in scia al successo fatto registrare dalla creatura di Satoshi Nakamoto, sono stati sviluppati altri protocolli crittografici legati a loro volta ad altre valute virtuali. Per distinguerle dalla prima sono state denominate per l’appunto altcoin, ossia “monete alternative”.

  • Crypto token: divisi tra token “fungibili” e token “non fungibili”, si tratta di una sorta di gettone virtuale che rappresenta un bene realmente esistente. Probabilmente ne avrete sentito parlare sotto forma di NFT (acronimo, per l’appunto, di Non Fungible Token), rappresentazioni virtuali di oggetti realmente esistenti - un’opera d’arte, un tweet, un’auto - la cui proprietà può essere scambiato dietro pagamento di una somma di denaro.

  • Stable coin: potremmo definirle come il bene rifugio di chi investe in criptovalute. Le stable coin, come dice anche il nome, sono valute virtuali “stabili”, ossia il cui valore non fluttua in base alle contrattazioni. Sono legate al valore di una valuta “fiat” - il dollaro, solitamente - e rappresentano un approdo sicuro quando il mercato delle criptovalute attraversa un momento di calo.

  • Bitcoin: la prima e più conosciuta criptovaluta, creata nel 2009 da un individuo o gruppo di individui sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Bitcoin ha aperto la strada a un'intera nuova classe di asset e ha dimostrato il potenziale delle tecnologie blockchain.

  • Ethereum: una piattaforma che consente la creazione di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp). Ethereum ha ampliato le possibilità delle criptovalute oltre il semplice scambio di valore, permettendo lo sviluppo di applicazioni complesse che operano su una rete decentralizzata.

  • Ripple: utilizzata principalmente per le transazioni internazionali e i trasferimenti di denaro tra istituzioni finanziarie. Ripple si distingue per la sua capacità di facilitare pagamenti rapidi e a basso costo, rendendola una scelta popolare tra le banche e le società di pagamento.

  • Litecoin: spesso considerata l'argento rispetto all'oro di Bitcoin, Litecoin offre tempi di transazione più rapidi e una maggiore efficienza nel mining. È stata progettata per essere una versione leggera di Bitcoin, con l'obiettivo di rendere le transazioni più accessibili e veloci.


5. Vantaggi e rischi

Offrono il potenziale per transazioni peer-to-peer senza la necessità di intermediari, puntando a una maggiore privacy ed efficienza. Forniscono inoltre l'accesso ai servizi finanziari per le persone che non hanno accesso ai servizi bancari o che non dispongono di servizi bancari.


6. Aliquota precedente alla legge 197/2022

La tassazione delle plusvalenze sulle cripto-attività nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 197/2022 non è affatto certa, poiché l’assenza di fattispecie normative tassative (10) non permette un inquadramento condiviso.

Non essendo questa la sede per approfondire tale questione, va comunque ricordato che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa, attraverso alcune risposte a interpelli poi riassunti nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, di equiparare analogicamente le cripto-attività alle valute estere (11). L’art. 1, comma 127, della legge n. 197/2022 (12) ha introdotto una norma a carattere retroattivo, secondo cui le plusvalenze relative a cripto-attività conseguite nell’anno 2022 e precedenti vengono considerate come realizzate ai sensi dell’art. 67 del TUIR, senza ulteriori specificazioni, e senza riferimento ad alcuna delle fattispecie tipiche previste da tale articolo. Si tratta, di fatto, dell’estensione al passato (anche se soltanto parziale, in quanto riferita unicamente alla cripto-attività e non agli altri proventi da queste derivanti) della norma contestualmente introdotta nell’art. 67, comma 1, del TUIR, con la già richiamata lett. c-sexies). Ciò pone alcuni dubbi di legittimità, come in tutti i casi in cui si prevedono norme sostanziali retroattive, a cui si aggiungono i dubbi in merito alla decorrenza della norma relativa alla “omogeneizzazione” dell’aliquota del 26% a tutte le plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, disposta dalla legge di bilancio 2025, di cui si tratterà in seguito. Altro elemento “anomalo” che si riscontra nell’intervento normativo recato dalla legge n. 197/2022 è costituito dal riferimento al sistema di determinazione della plusvalenza secondo l’art. 68, comma 6, del TUIR (13), che potrebbe condurre a considerare (per gli anni precedenti al 2023) dette plusvalenze come una fattispecie “atipica” rientrante nella lett. c-ter) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, assoggettabile pertanto all’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%.


7. Aliquota relativa agli anni di imposta 2023 e 2024

La legge n. 197/2022, ancorché abbia inserito nell’art. 5 del d.lgs. n. 461/1997 – istitutivo dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria con l’aliquota del 12,50% – il riferimento alla nuova fattispecie imponibile relativa alle cripto-attività (14) – contestualmente introdotta nel TUIR con la citata lett. c-sexies) (15) –, non ha parimenti inserito un analogo riferimento nell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 con cui il legislatore, come già ricordato, aveva precedentemente incrementato al 26% l’aliquota della predetta imposta sostitutiva per i redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR. L’interpretazione letterale del combinato disposto di tali norme induce quindi a concludere che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività di cui alla più volte richiamata lett. c-sexies), rimasta applicabile per gli anni d’imposta 2023 e 2024, sia pari al 12,50%, pur in vigenza del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 (16). Come è noto, l’art. 12 delle Preleggi considera l’interpretazione letterale delle norme come assorbente e preclusiva dell’utilizzo di altri criteri ermeneutici, nel caso in cui il proponimento del legislatore risulti da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate (17). Il tenore letterale delle modifiche normative introdotte con la legge n. 197/2022 sembra, invero, rispondere a tali requisiti, al punto tale che anche i Servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel Dossier sulla legge di bilancio 2023 (18) hanno rilevato tale mancato coordinamento normativo, suggerendo di valutare, “con riferimento alla misura dell’aliquota, […] di apportare la medesima modifica all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014”. Né indicazioni di segno contrario derivano dalla Relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, in cui non viene stimata alcuna entrata con riferimento alle misure in esame, stante l’indisponibilità di dati. La medesima questione interpretativa si pone ora anche per la disposizione introdotta, da ultimo, dalla legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, al comma 23 dell’art. 1, ha previsto che “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”. Tale norma, secondo quanto si legge nel Dossier sulla legge di bilancio 2025 dei Servizi studi della Camera e del Senato (19), deve essere intesa quale norma di interpretazione autentica che chiarisce l’entità dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla generalità delle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti all’imposta sostitutiva di cui al citato art. 5, ivi compresi dunque quelli relativi alle cripto-attività. A ben guardare, tale norma difetta tuttavia dei requisiti che contraddistinguono una norma di interpretazione autentica. Secondo i principi generali sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (20), l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, “qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. Il richiamato comma 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025 è privo, invero, sia del carattere della eccezionalità sia della qualificazione formale prescritta dallo Statuto, che non risulta desumibile, peraltro, neppure dall’utilizzo nella sua formulazione letterale di locuzioni quali “si intende”, “si interpreta” o “si considera”, tipiche delle disposizioni aventi tale natura. Le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi contenute nella circolare del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, applicabili – come specificato nella stessa circolare – a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati, stabiliscono che “Deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” (21). Secondo tali regole, pertanto, la disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: «Il comma ... dell’articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che...». La predetta circolare precisa altresì che l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve essere chiaramente esplicitato e, ove l’atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell’articolo (22). Al riguardo, la Corte costituzionale ha sancito che “la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge. Si crea così un rapporto duale tra le disposizioni, tale che il sopravvenire della norma interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l’una e l’altra si saldano dando luogo ad un precetto normativo unitario (sentenza n. 397 del 1994)” (23). In merito all’utilizzo, in sede di interpretazione, di criteri ermeneutici diversi da quello letterale, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che ad essi può riconoscersi “valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (“voluntas legis”), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa” (24). Tornando al dato normativo, occorre altresì evidenziare che, in sede di approvazione della legge di bilancio 2025, è stato proposto anche un emendamento (25) alla disposizione poi confluita nel citato comma 23, volto specificamente ad adeguare il tenore letterale della stessa a quello tipico delle norme di interpretazione autentica, nel quale veniva disposto che “3. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento”, e che il legislatore, invece, non ha ritenuto di recepire nel testo definitivamente approvato della disposizione in commento. Utili riferimenti, ai fini qui d’interesse, non sono rinvenibili neppure nella Relazione tecnica alla legge di bilancio 2025 che, infatti, non reca indicazioni in merito all’aliquota da applicare sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate negli anni precedenti a quello di entrata in vigore della nuova disposizione di cui al citato comma 23 dell’art. 126. L’Agenzia delle entrate ha invece fornito tale indicazione nelle istruzioni relative alla sezione V-A del quadro RT del modello REDDITI Persone Fisiche 2025, in cui è stato precisato che per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR realizzate nell’anno 2024 l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 26% (27). L’orientamento dell’Agenzia delle entrate è, quindi, evidentemente fermo nel ritenere superabile l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame, privilegiando un’interpretazione estensiva del citato art. 3, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ovvero, in alternativa, riconoscendo carattere effettivamente interpretativo (e perciò retroattivo) al citato comma 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2025. Al fine di risolvere le incertezze applicative sul punto, sarebbe auspicabile, tuttavia, che il legislatore codificasse l’interpretazione risultante dai modelli dichiarativi, con una norma che attribuisca, esplicitamente, efficacia retroattiva al predetto comma 23. Il legislatore può, in effetti, emanare sia norme di interpretazione autentica, che determinano, chiarendola, la portata precettiva della norma interpretata, fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, non contrasti con altri valori costituzionalmente protetti e sia espressamente prevista con una specifica norma sulla sua decorrenza.


8. Aliquota relativa all'anno 2025

Con riferimento all’anno d’imposta 2025, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR risulta invece pacificamente fissata al 26%, per effetto di quanto previsto dal più volte richiamato comma 23 dell’art 1 della legge n. 207/2024. Ulteriore rilevante novità introdotta con la legge di bilancio 2025, si riferisce all’eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro, precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (28). Viene inoltre prevista anche la possibilità di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% da applicarsi sul valore normale alla predetta data delle stesse, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 novembre 2025, con facoltà di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Resta comunque fermo che la rideterminazione fiscale del costo o valore di acquisto delle cripto-attività, tramite il pagamento della predetta imposta sostitutiva, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR (29). Si rileva altresì che, per effetto della pubblicazione del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204 (30), non appare più possibile effettuare l’opzione per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito attraverso i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale in quanto figure non più presenti nel diritto positivo per effetto dell’abrogazione delle lettere i) e i-bis) dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 ha comportato l’abrogazione della figura dell’Operatore in Valuta Virtuale e l’introduzione della figura dei prestatori di servizi per le cripto-attività quali intermediari bancari e finanziari (31). Tale opzione appare quindi preclusa fino all’estensione a questa nuova categoria di soggetti della qualifica di intermediario professionale che può intervenire nei rapporti o cessioni da cui derivano le plusvalenze e gli altri proventi relative alla cripto-attività, da effettuarsi attraverso l’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 461/1997 (32).


9. Aliquota relativa all'anno 2026

La legge di bilancio 2025 prevede infine l’aumento al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui gli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 461/1997 sulle plusvalenze e gli altri proventi indicati nella sola lettera c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR (33). La presenza di aliquote diverse nel corso del tempo e difformi rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria previsti dall’art. 67 del TUIR necessita di alcune riflessioni anche alla luce della legge delega di riforma del sistema fiscale (34) che indica tra i principi e i criteri direttivi per la riforma dei redditi finanziari la creazione di una categoria unica con applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo (35).

Tali principi non sono certamente nuovi o inattesi poiché, ormai da anni, si sottolinea il fatto che il sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria presenta numerose asimmetrie che non trovano giustificazioni sistematiche o razionali (36). Anche la precedente delega di riforma fiscale, di cui alla legge n. 80/2003 (cd. “Riforma Tremonti”) (37), prevedeva l’omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria (38); delega, tuttavia, rimasta inattuata anche in tale occasione. Nel corso degli ultimi vent’anni sono state pubblicate diverse proposte di riforma della tassazione dei redditi finanziari, caratterizzate da un minimo comune denominatore costituito dall’unificazione delle due attuali categorie reddituali (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria), frutto di una prospettiva sistematica storicamente superata dalle moderne strategie di gestione dei portafogli. La legge di bilancio per il 2023, con l’introduzione nel comma 1 dell’art. 67 del TUIR della lettera c sexies) e la contemporanea esclusione della possibilità di compensare i proventi da cripto-attività con le altre minusvalenze di cui alle precedenti lettere da c) a c-quinquies) (comprese quelle derivanti da cripto-attività negli anni precedenti), è andata in direzione opposta rispetto ai richiamati criteri direttivi di riforma, introducendo un altro “compartimento stagno” e quindi una ulteriore preclusione alla compensazione di risultati economici di segno opposto nell’ambito di un unitario portafoglio di investimenti. In tale contesto, appare discutibile, peraltro, la scelta del legislatore di assoggettare a imposizione tutti i proventi derivanti da cripto-attività. In base alla definizione della norma, infatti, rientrano in questa fattispecie anche le plusvalenze derivanti da opere d’arte digitali (c.d. digital art) incorporate tramite un NFT: da ciò deriva che dal 2023 le cessioni di opere d’arte digitali hanno una disciplina fiscale diversa da quella delle opere d’arte “fisiche”. In sostanza, per questi asset digitali la rilevanza fiscale viene fatta dipendere dalla forma con la quale si effettua la transazione e non dall’oggetto della transazione stessa. Presupposto d’imposta diventa quindi unicamente la modalità della transazione, digitale invece che fisica, a prescindere dall’intento speculativo-imprenditoriale (39) di chi ha effettuato la compravendita (40), con una evidente discriminazione (ben poco comprensibile a livello sistematico e forse anche costituzionale) tra il collezionista di opere d’arte digitali e il collezionista di opere d’arte “tradizionali”. Infine, qualche dubbio di legittimità si pone anche per la previsione di aliquote d’imposta maggiorate per i proventi derivanti da cripto-attività, rispetto a quelli derivanti da altre forme di investimento di capitale, soprattutto nel caso in cui il sottostante sia il medesimo. L’art. 47 della Costituzione tutela e incoraggia il risparmio (41) “in tutte le sue forme” con la conseguente multidimensionalità del fenomeno. La previsione di un’aliquota ridotta di tassazione può rispondere a esigenze di politica economica o sociali e quindi può trovare giustificazione nella discrezionalità del legislatore; un’aliquota maggiorata che discrimina un determinato strumento di investimento finanziario rispetto ad altre forme di investimento aventi analoga natura speculativa risulta invece meno giustificabile, anche sotto il profilo costituzionale. Qualora il legislatore intenda colpire con un’aliquota maggiorata una determinata fattispecie imponibile, deve necessariamente individuare una maggiore capacità contributiva insita nel bene o nell’attività oggetto di imposizione, rispetto ad altre fattispecie simili. Occorre, cioè, che sia presente una valida giustificazione sotto il profilo economico (42) che, nel caso di specie, sembra mancante se si considera che i diversi capital gain si sostanziano tutti in un arricchimento monetario, da qualunque strumento (finanziario o digitale) essi siano generati. Non pare allora che qui siano state esplicitate le motivazioni sottese alla prospettata applicazione dell’aliquota del 33% sui proventi derivanti dalle cripto-attività, le quali non possono comunque essere rinvenute in eventuali difficoltà di accertamento di questi particolari proventi, come da tempo ha insegnato la Corte costituzionale (43).

I principi di neutralità fiscale connessi alle cripto-attività sono peraltro presenti nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (44) ove si invita la Commissione europea a proporre soluzioni partendo dal presupposto che le cripto-attività debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e a parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari, pur nella consapevolezza che le decisioni in materia di tassazione delle cripto-attività spettano agli Stati membri. Aspetti rilevanti sono l’invito alla parità di trattamento rispetto ad attività non virtuali e a esplorare i principali presupposti imponibili e le principali forme di reddito associate alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l’emissione di cripto attività, lo scambio di cripto-attività con moneta avente corso legale, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto. Considerato che la citata legge delega n. 111/2023 già prevede non solo l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare, ma anche, al n. 8 dell’art. 5, comma 1, lett. d), “la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull’utilizzazione di tecnologie digitali”, si auspica pertanto che il legislatore delegato, nel riformare complessivamente l’imposizione sui redditi di natura finanziaria, colga altresì l’occasione per disciplinare in modo più armonico anche l’imposizione sulle cripto-attività, evitando inique discriminazioni e irrazionali complicazioni del sistema.


10. Tabella riepilogativa delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulle cripto attività

Alla luce di quanto sopra esposto, le aliquote dell’imposta sostitutiva gravante sui redditi e sugli altri proventi derivanti dalle cripto-attività, a seconda dell’anno della loro realizzazione, sono stabilite nelle seguenti misure:

ANNO

ALIQUOTA

Fino al 2022, solo per le plusvalenze

26%°

2023 e 2024

12,5% °°

2025

26%

2026 e seguenti

33%

° Fermi restando i dubbi in tema di imponibilità espressi nel precedente par. 2.

°° 26%, secondo l’Agenzia delle entrate.


11. Tassazione delle cripto-attività in alcuni Stati europei

Il panorama della fiscalità delle cripto-attività in Europa è variegato e in continua evoluzione. Di seguito esamineremo il trattamento fiscale delle cripto-attività, con particolare riferimento alla tassazione delle persone fisiche in alcuni Stati europei limitrofi con l’obiettivo di fornire un quadro comparativo utile a comprendere meglio la posizione dell’Italia in questo contesto. Attraverso l’esame delle diverse legislazioni, emergeranno somiglianze e differenze con il sistema fiscale italiano, offrendo spunti di riflessione per il futuro della tassazione delle cripto-attività nel nostro Paese.

  • Francia

    In Francia, la tassazione delle cripto-attività è regolata dall’“Article 150 VH bis” del Codice Generale delle Imposte (CGI). La normativa distingue tra investimenti occasionali e attività professionale. Ai fini fiscali, la vendita di cripto-attività da parte di persone fisiche è soggetta a regimi differenti a seconda che si tratti di un’attività occasionale o abituale, assimilabile a un’attività professionale.

    • A partire dal 1° gennaio 2019 le vendite di cripto-attività effettuate su base puramente occasionale sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche con un’aliquota globale del 30% (12,8% imposta sul reddito + 17,2% contributi sociali). Le transazioni tassabili includono lo scambio di cripto-attività contro valuta a corso legale o beni e servizi. Lo scambio di una cripto attività contro un altra cripto-attività non è soggetto a imposta. 

    • La vendita di cripto-attività effettuata in modo continuativo è trattata come un reddito di impresa ed è soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote progressive (dallo 0% al 45%) e ad oneri sociali (17,2%).

    • I contribuenti francesi che detengono criptovalute devono dichiarare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi, allegando un prospetto con l’indicazione e la valutazione di ogni cessione tassabile. Devono inoltre indicare i prezzi di ogni cessione esente e, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, fornire entro 30 giorni la documentazione giustificativa tramite il modulo 2086-SD.

  • Germania

Il Bundesministerium der Finanzen ha pubblicato la Circolare “Einzelfragen zur ertragsteuerrechtlichen Behandlung bestimmter Kryptowerte” del 6 marzo 2025 fornendo chiarimenti importanti per. La tassazione delle cripto-attività varia a seconda del periodo di detenzione delle criptovalute.

  • Le plusvalenze sono esenti se le criptovalute sono detenute per più di un anno.

  • Se detenute per meno di un anno, le plusvalenze sono tassate come reddito ordinario con una soglia di esenzione di 1.000 euro (fino al 2023 la soglia era di 600 euro).

  • Portogallo

In Portogallo, le criptoattività detenute per più di 365 giorni non sono imponibili, ed è prevista una tassazione al 28% nel caso di cessione infrannuale.

  • Slovenia

In Slovenia i capital gains relativi alle cripto-attività non sono tassati perché non previsti dall’articolo sulle plusvalenze (45), con eccezione dele criptoattività identificate come strumenti finanziari o come derivati.

  • Spagna

In Spagna, pur non esistendo una legislazione specifica e organica sulle cripto-attività, sono presenti diverse normative che ne disciplinano alcuni aspetti: tra queste, si segnala la Legge n. 10 del 28 aprile 2010, che recepisce la Quinta Direttiva antiriciclaggio (AMLD5), imponendo obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela ai fornitori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), l’autorità spagnola di regolamentazione dei mercati finanziari, ha emanato la Circolare n. 1/2022 sulla pubblicità delle cripto-attività che illustra i requisiti di trasparenza e chiarezza per la pubblicità rivolta al pubblico.

Le cripto-attività sono considerate beni ai fini fiscali. La normativa distingue tra investimenti personali e societari.

  • Per le persone fisiche se le cripto-attività sono detenute come investimento sono considerate un bene ai fini dell’imposta sul plusvalore. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di cripto-attività sono tassate come reddito di capitale, con aliquote progressive a scaglioni che vanno dal 19% al 26%.

  • Svizzera

La Svizzera è nota per il suo approccio liberale alla tassazione e questo si riflette anche nel trattamento fiscale delle criptovalute. Le autorità fiscali federali hanno pubblicato linee guida dettagliate sul trattamento fiscale delle cripto-attività (46). La tassazione varia a seconda della natura del contribuente, distinguendo tra i cd. “hobby traders” e i “professional traders”, e della natura dei token:

  • se il soggetto è qualificato come hobby trader, le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute sono esenti da imposta; in maniera corrispondente le eventuali minusvalenze non sono deducibili (art. 16 (3) della Legge federale sulle imposte dirette (LIFD)) (47);

  • se l’attività è classificata come professionale, le plusvalenze sono soggette a imposta sul reddito (48).


12. Glossario

  • Bitcoin

Bitcoin è un protocollo informatico open source che ha sviluppato un sistema di messaggistica che ha generato una unità matematica crittografica scarsa (la prima criptovaluta, il bitcoin) e cronologicamente inalterabile, a seguito della pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, del 31 ottobre 2008.

  • Ethereum

Ethereum è un protocollo informatico alla base di una piattaforma decentralizzata che permette lo scambio di rappresentazioni digitali tra indirizzi e la creazione e pubblicazione peer-to-peer di algoritmi persistenti (smart contracts) creati in un linguaggio di programmazione cd. “Turing-completo”. La rappresentazione digitale denominata “ether” è l’unità di conto del sistema che rappresenta sia la criptovaluta, sia quanto necessario a compensare l’utilizzo della sua potenza computazionale (“gas fee”) per “implementare” gli smart contract. I token sono una forma di smart contract e gli standard sviluppati conferiscono caratteristiche tecniche ad ogni token.

  • Cripto-attività

Definita dall’art. 67 comma 1, lett. c-sexies) del d.P.R. 31.12.1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): “Ai fini della presente lettera, per ‘cripto-attività’ si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

  • Valuta virtuale

Definita dall’art. 1 comma 1, lett. d) del d.lgs. 184/2021: “valute virtuali” indica una rappresentazione digitale del valore che non è emessa o garantita da una banca centrale o un’autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta legalmente stabilita e non possiede uno status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferito, archiviato e scambiato elettronicamente.

  • Criptovaluta (species del più ampio genus delle cripto-attività)

Rappresentazione digitale di valore che può essere memorizzata e trasferita elettronicamente tramite la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga, la cui utilità si esaurisce in sé stessa e all’interno delle piattaforme in cui viene utilizzata.

  • Token

Sono protocolli informatici (“smart contract”) costruiti sulle piattaforme delle criptovalute cui attribuire ulteriori proprietà. La criptovaluta ha un proprio registro sul quale vengono memorizzati gli scambi, i token non hanno un proprio registro, ma utilizzano quello di una criptovaluta, pur con le stesse caratteristiche di scarsità, trasferibilità, incensurabilità. L’elemento distintivo del token è quindi quello di non essere nativo di una determinata piattaforma ma di essere a essa intrinsecamente collegato. L’emissione di una classe di token, a differenza della criptovaluta che necessita di una funzione di emissione, di un protocollo di consenso e di una comunità, si basa esclusivamente sullo sviluppo di uno smart contract sulla rete di una criptovaluta. La tecnologia con cui vengono emessi i token (attraverso il deploy di uno smart contract) diventa sostanziale, poiché le funzionalità dipendono dall’architettura e dai protocolli utilizzati.

  • Token fungibili

È uno standard (creato nel 2015 su Ethereum ERC20) che consente alle Application Programming Interface (interfaccia di programmazione delle applicazioni o API) di emettere, trasferire e archiviare Fungible Token: significa, in altre parole, che i Token hanno una proprietà che rende ogni Token esattamente lo stesso (per tipo e valore) di un altro Token.

  • Token non fungibili (NFT)

Lo standard (creato a gennaio 2018 su Ethereum ERC721) permette l’implementazione di Application Programming Interface (API) per smart contract di Non-Fungible Token (NFT), introducendo tutta una serie di informazioni (eventi) come la proprietà del Token, il saldo dell’indirizzo, le approvazioni e il Token URL per avere i Metadati che possono connettere a diritti o a ulteriori dati. La caratteristica degli NFT è che ogni singolo token è unico, indivisibile, trasferibile e riconoscibile. Le sue caratteristiche dipendono dall’eventuale valore o diritto che viene connesso all’NFT dato che quest’ultimo non pare avere un valore, inteso quale unità di misura, né tanto meno pare rappresentare un diritto, come nel caso dei collezionabili, dei generativi, delle profile-pic o del soul bound token.

  • Tecnologia di registro distribuito (DLT)

Tecnologia di registri distribuiti tra i partecipanti. Si distingue tra “permissioned”, in cui deve essere autorizzato l’accesso, e “permissionless”, in cui l’accesso è libero. Inoltre, può essere pubblica (consultabile da chiunque) oppure privata (consultabile dai soli partecipanti).

  • Registro distribuito

Archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni, che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso (Regolamento UE n. 1114/2023).

  • Meccanismo di consenso

Le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione (Regolamento UE n. 1114/2023).

  • Sistema “proof-of-work”

Meccanismo di consenso che si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo – che si traducono in un elevato consumo di energia – per cui ogni validatore (chiamato “miner”) effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT.

  • Sistema “proof-of-stake”

È un sistema di validazione basato su “quote di convalida” derivanti dalle criptovalute “bloccate”. I validatori (‘forger’) partecipano al processo di verifica sulla base di diverse logiche (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella blockchain come garanzia) e vengono ricompensati da una commissione di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione.

  • Nodo di rete DLT

Un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito (Regolamento UE n. 1114/2023).

  • Ledger

Libro mastro (in disciplina contabile più simile a un libro giornale). Costituisce un registro sul quale vengono annotati dei dati in ordine sequenziale. È la base di un archivio.

  • Blockchain

Protocollo della DLT, dove il ledger è composto da una catena di blocchi, un raggruppamento di transazioni verificate, validate e trascritte dai nodi che partecipano alla blockchain.

  • Wallet

Strumento di gestione dell’identità per connettere la (i) Core Identity (nucleo dell’identità) consistente nella conoscenza della chiave privata con (ii) Identità Pubblica consistente nell’indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate. La connessione avviene partendo dalla chiave privata che genera il legame rappresentato dalla chiave pubblica che consente di disporre delle cripto-attività. Il wallet è un’applicazione software (App) utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi crittografiche private, chiavi pubbliche e indirizzi pubblici, senza la presenza indispensabile di una terza parte né di un rapporto contrattuale.

  • Custodian wallet

Entità che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire criptovalute, sia nella forma “proper custodian”, intesa come servizio di mera custodia che esegue esclusivamente le istruzioni dei clienti alla stregua di un servizio fiduciario sia nella forma di “full custodian”, inteso come sistema in cui il fornitore entra nella disponibilità delle criptovalute, gestendo chiavi private proprie nell’interesse altrui.

  • Self (non) custodian wallet

Strumento nelle diverse forme in cui l’utente ha direttamente ed esclusivamente la disponibilità delle proprie chiavi private.

  • Address

Indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate; ogni piattaforma ha il suo sistema di codifica e di regola consiste in una stringa alfanumerica.

  • Unhosted Address (indirizzo auto-ospitato)

Indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell’Unione europea che presta servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività (Regolamento UE 1113/2023).

  • Transazione (TX)

Dati che vengono scambiati da un indirizzo pubblico (solitamente crittografato partendo da una chiave privata, seed) a un altro. Nelle blockchain bitcoin oggetto delle tx sono i bitcoin.


13. Futuro

Provare a predire al momento quello che potrebbe essere il destino delle criptovalute potrebbe essere paragonato a una sorta di esercizio di stile: bello, sfidante ma probabilmente fine a sé stesso.

Abbiamo già spiegato che, nonostante l’hype degli anni passati, in questo momento storico le cripto non hanno moltissime applicazioni reali: al di là di qualche negozio di e-commerce e qualche “pioniere” nel mondo reale, Bitcoin ed Ethereum non sono ancora pienamente accettati come alternativa alle valute fiat.

Molto del futuro delle criptovalute dipenderà, oltre che dalla loro adozione commerciale, dalla regolamentazione che istituzioni politiche e finanziarie decideranno di adottare. Ossia, eventuali leggi o regolamenti che governi e istituzioni Internazionali potrebbero adottare negli ultimi anni. O, in alternativa, delle misure che le banche centrali potrebbero adottare per regolarne funzionamento, scambi e valore o eventuali valute digitali coniate dalle stesse banche centrali.

In questo senso, appare molto interessante la decisione della Banca Centrale Europea di lanciare (non nell’immediato) una propria valuta elettronica: l’Euro Digitale. Anche se questo prodotto ha ben poco a che fare con le criptovalute (l’unico reale punto di contatto è che si tratta di una moneta elettronica), potrebbe essere in grado di soppiantare le criptovalute come sistema di pagamento elettronico sicuro e facilmente accessibile a un gran numero di persone.

Come detto, però, al momento si tratta di mere ipotesi di studio tutte da verificare. Per scoprire quale sarà il futuro delle criptovalute, dunque, c’è solo da aspettare.


14. Conclusioni

Le criptovalute rappresentano un'innovazione significativa nel campo delle finanze e della tecnologia, sfidando le convenzioni tradizionali e introducendo nuovi paradigmi nel modo in cui concepiamo il denaro e le transazioni. Sebbene offrano numerosi vantaggi, come l'accessibilità e la sicurezza, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati e fare ricerche approfondite prima di investire. Con l'evoluzione continua del mercato delle criptovalute e l'emergere di nuove tecnologie, è probabile che assisteremo a sviluppi ancora più interessanti e complessi in questo campo in futuro.

Le cripto-attività rappresentano oggi una leva potente per un’economia più inclusiva e dinamica. Tuttavia, il loro pieno potenziale potrà essere realizzato solo attraverso un delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione.

Le cripto-attività affrontano infatti diverse sfide, tra cui:

  • volatilità dei prezzi: la natura altamente speculativa del mercato delle cripto può scoraggiare l'adozione diffusa;

  • regolamentazione: la mancanza di un quadro normativo globale crea incertezza per aziende e investitori;

  • sostenibilità: affrontare le preoccupazioni ambientali sarà cruciale per garantire l'accettazione a lungo termine.

D'altro canto, il futuro delle cripto appare promettente, con potenziali sviluppi in aree come l'interoperabilità delle blockchain, l'adozione da parte di istituzioni finanziarie tradizionali e l'espansione delle applicazioni nei settori industriali. E questo rende questa guida uno strumento indispensabile non solo per professionisti del diritto, dell’economia e della finanza, ma per tutti coloro che voglio approcciare un mondo innovativo, ricco di potenzialità ma anche di pericoli, in modo più preparato e consapevole.


Note

(1) Cfr. Organismo Agenti e Mediatori, “Le criptovalute”, 2023.

(2) Approvato dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo la formulazione originaria della citata lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, “c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”.

(3) In base al testo originario del citato comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR, “9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”.

(4) Si tratta degli artt. 5, 6, 7 e 10 del d.lgs. n. 461/1997.

(5) Ai sensi del comma 2 del citato art. 5, nella sua versione attualmente vigente, “I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento”.

(6) Per effetto dell’art. 2, comma 6, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento”.

(7) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, “Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento”.

(8) Cfr. il comma 23 dell’art. 1 della legge n. 207/2024, con cui è stato disposto che “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”.

(9) In termini, il successivo comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207/2024.

(10) La Corte costituzionale, nella sentenza del 27 luglio 1990, n. 410 ha evidenziato la tassatività delle categorie dei redditi per cui, per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. “Con detti rilievi, l’ordinanza stessa sembra implicitamente supporre che, dal sistema fiscale, sia desumibile una nozione di reddito che, in quanto espressiva in sé del principio di capacità contributiva, possa costituire una sorta di archetipo al quale raffrontare le varie ipotesi di tassazione che il legislatore viene mano a mano introducendo, qualificandole come fattispecie di imposizione sul reddito. A tale prospettazione che richiama un risalente e mai sopito dibattito, del quale v’è talora traccia anche nella giurisprudenza della Corte (sentenza n. 200 del 1987), circa la possibilità o meno di costruire una nozione generale di reddito a fini fiscali, in corrispondenza delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito- entrata, può obiettarsi, anzitutto, che il criterio del fine speculativo delle plusvalenze, ancorché recepito in un primo momento nel d.P.R. n. 597 del 1973 (art. 76), è stato successivamente abbandonato con l’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986. In via ancor più generale può, altresì, opporsi che l’esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi di una univoca opzione, da parte del legislatore, nell’uno ovvero nell’altro dei sensi sopra indicati. Il Testo unico del 1986 -- seguendo un criterio che appare piuttosto quello descrittivo e classificatorio delle fattispecie -- dopo aver stabilito (artt. 1 e 86) che presupposto dell’imposta è il possesso di redditi rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6, specifica, in quest’ultima norma, le categorie stesse, non senza prevedere nella disposizione dell’art. 81, dedicata ai redditi diversi, la delimitazione dei residuali casi d’imposizione tributaria. È lecito perciò affermare che, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Ciò significa, pertanto, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri”.

(11) Tale equiparazione è stata motivata sulla base di una presunta assimilazione (peraltro non presente) nella sentenza della Corte di Giustizia UE C-264/14 relativa all’IVA sui bitcoin. Tale equiparazione si pone peraltro in insanabile contrasto con la definizione di valute virtuali della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 843/2018), con la Direttiva UE 713/2019 che esclude categoricamente lo status giuridico di valuta e con la definizione positiva di valute estere di cui al T.U. delle leggi valutarie di cui al d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 che richiede tassativamente il corso legale.

(12) Ai sensi del citato comma 127, “Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico”.

(13) Secondo cui “Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. (…)”.

(14) Cfr. art. 1, comma 128, lett. a), della legge n. 197/2022.

(15) V. lett. a) del precedente comma 126.

(16) Se si seguisse l’interpretazione letterale delle disposizioni in esame sembrerebbe che neppure le plusvalenze su partecipazioni qualificate di cui alla lett. c) dell’art. 67, comma 1, del TUIR siano soggette all’aliquota del 26% per gli anni fino al 2024 (non essendo anch’esse richiamate nell’art. 3 comma 1 del d.l. n. 66/2014). In tal caso, però, la legge finanziaria per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), al comma 999 dell’art. 1, ha operato una sostanziale equiparazione tra le partecipazioni qualificate di cui alla citata lett. c) e quelle non qualificate di cui alla successiva lett. c-bis) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, con la riconduzione delle stesse a un’unica categoria nel comma 5 dell’art. 68 del TUIR e la conseguente abrogazione, nel secondo periodo dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 461/1997, delle parole “non qualificate”. La stessa relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2018 precisa che “i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze”.

(17) Cfr., inter alia, Cass., sez. lav., sent. 17 novembre 1993, n. 11359, secondo cui “Quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa”.

(18) Cfr. Dossier cit., 26 gennaio 2023, vol. I, pag. 222, scaricabile dall’indirizzo web: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/ID0002fvol1.pdf.

(19) V. Dossier cit., 31 gennaio 2025, vol. I, pag. 69, scaricabile dall’indirizzo web: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/ID0011fvol1.pdf.

(20) Le cui disposizioni sono contenute, come è noto, nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

(21) In termini, il par. 3, “Rapporti tra atti normativi”, lett. l), della circolare cit.. (22) Al riguardo, la circolare del Presidente del Senato cita a titolo esemplificativo, per le disposizioni tributarie, proprio il richiamato art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

(23) In termini, la sentenza n. 133/2020 dell’11 giugno 2020, depositata il 6 luglio 2020.

(24) Cfr. sent., sez. III, 21 maggio 1988, n. 3550.

(25) Proposta emendativa n. 2.62 all’art. 4 del disegno di legge di bilancio per il 2025, in V Commissione della Camera dei Deputati in sede referente pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14.12.2024. https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.2112 bis&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:2112:bis:null:com:05:referente&dataSeduta=2 0241214&idPropostaEmendativa=2.62.&position=20241214.

(26) La stessa Cassazione ha ribadito: “La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione” (Sez. I, sent. 27 febbraio 1995, n. 2230).

(27) V. istruzioni citate, Fascicolo 2, pag. 38. Nel medesimo senso, le istruzioni per la compilazione del rigo RT89 “Imposta sostitutiva”.

(28) Cfr. il comma 25, lett. a), dell’art. 1 della legge n. 207/2024, con cui è stata modificata la lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR. La successiva lettera b) del citato comma 25, novellando l’art. 68, comma 9-bis, del medesimo Testo unico, sopprime la soglia suddetta ai fini della deducibilità dell’eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. (29) V. commi da 26 a 29 dell’art. 1 della legge n. 207/2024.

(30) Recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’art. 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113).

(31) Nuova lett. v-bis) dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che richiama ora: “v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività”.

(32) Per gli altri intermediari, si vedano il d.m. 2 giugno 1998 e il d.m. 25 giugno 2002.

(33) Cfr. comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207/2024.

(34) V. legge 9 agosto 2023, n. 111.

(35) In particolare, l’art. 5, comma 1, lett. d), della legge n. 111/2023 indica i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega in relazione ai redditi di natura finanziaria tra cui: - la previsione di un’unica categoria reddituale omnicomprensiva mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria; - la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa; - la previsione di un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti a un prelievo a monte a titolo definitivo;

- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; - l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare.

(36) Le principali “asimmetrie” riguardano la differenza tra le aliquote, il timing del prelievo tributario, nonché l’irrazionale e iniqua impossibilità di compensare redditi di capitale con minusvalenze (classificate tra i redditi diversi) aventi la medesima natura sostanziale in quanto conseguenza di complessive e unitarie scelte di gestione di un medesimo portafoglio finanziario.

(37) Cfr. art. 3, comma 1, lett. d), legge 7 aprile 2003, n. 80. “d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria: 1) omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli; 2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico; 3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione; 4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate; 5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l’acquisto della prima casa”.

(38) Il progetto della Riforma Tremonti si proponeva di abolire la distinzione tra redditi di capitale e diversi, per istituire una nuova categoria unitaria di “redditi finanziari”, comprensiva sia dei redditi derivanti dall’impiego di capitale, sia “dei proventi caratterizzati da elementi di aleatorietà, spesso consistenti in un differenziale. Quali, ad esempio, le plusvalenze da cessione e i proventi dei contratti derivati”. La “Relazione illustrativa al disegno di Legge delega” sottolineava l’utilità di sostituire il sistema vigente, caratterizzato da una elencazione di fattispecie casistiche, mediante l’introduzione di norme definitorie di carattere generale, “in grado di comprendere tutte le tipologie di proventi e di escludere in radice gli effetti di fuorigioco del sistema fiscale, prodotti dalle continue innovazioni delle forme contrattuali”.

(39) Come rappresentato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024.

(40) Si segnala che la legge delega n. 111/2023, all’art. 5, comma 1, lett. h), ha previsto anche l’introduzione della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte, criterio direttivo che tuttavia, come per la riforma delle rendite finanziarie, non ha trovato attuazione con il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , recante “revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”. (41) Pur non esistendo una definizione costituzionale di risparmio, è possibile seguire i principi economici che lo inquadrano nella libertà di produrre e accantonare risorse in eccedenza ai propri bisogni legati alla sopravvivenza finalizzate a costruire una sicurezza, con l’accantonamento delle proprie ricchezze eccedenti, per affrontare eventi futuri o imprevedibili a cui fare fronte. (42) Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 21/2005 ove la diversità delle aliquote previste a fini IRAP non costituisce motivo di illegittimità ai fini del differente trattamento a cui sono sottoposti le diverse tipologie di contribuenti "se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva".

(43) Si veda, in materia, la sentenza della Corte costituzionale n. 42/1980 (Ilor professionisti), nella quale si legge che “un trattamento fiscale commisurato, anche solo parzialmente, ad una presunzione di evasione sarebbe in stridente contraddizione con i motivi ispiratori della riforma… Se questa ne fosse la giustificazione, non si ristabilirebbe affatto una superiore eguaglianza fra i contribuenti, bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propri redditi in termini assolutamente o almeno relativamente esatti e quanti invece presentano dichiarazioni incomplete o infedeli”.

(44) Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull’impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto attività e blockchain (2021/2201(INI)).

(45) Tax treatment of activities with virtual currencies as per ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 and ZDFS.

(46) Amministrazione Federale delle Contribuzioni, Documento di lavoro ─ Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, 03.08.2022, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale diretta/informazioni-specifiche-ifd/criptovalute.html.

(47) CH: Federal Act on Direct Taxes.

(48) Criteri definiti nella circolare n. 36 del 27 luglio 2012 del Dipartimento federale delle finanze DFF della Confederazione Svizzera con riguardo al “Professional Trading in Securities”.


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12. Mai 2025
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