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Transizione 5.0

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di Walter Pittini
20. März 2025

1. Introduzione

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.





2. Quadro normativo

L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Il decreto direttoriale 6 agosto 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il decreto direttoriale 11 settembre 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE)  per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.


Legge di Bilancio 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

 

In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

 

La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.

 

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).

 

Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:

 

  • per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;

  • per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

 

Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.




3. Chi ha diritto

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;

- dal settore economico di appartenenza;

- dalla dimensione;

- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

A seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Chiarimenti

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle FAQ pubblicate sul proprio sito:

a) nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una ESCO (Energy Service Company), la valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell’incentivo, dovrà essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico;

b) in caso di una “società di locazione operativa” che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, il soggetto che ha diritto al credito di imposta è il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa), che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti. La riduzione dei consumi richiesta può essere verificata alternativamente:

- a livello di processo interno del noleggiante;

- a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio.

Entrambe le opzioni sono ritenute valide, ma, una volta scelta, l’opzione di verifica (interna o esterna) non può essere modificata.

Esclusioni

Sono escluse le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;

- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Rispetto normativa sicurezza e regolarità contributiva

La spettanza del credito d’imposta è subordinata:

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.




4. Come funziona

La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. 

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

Quote d'investimento fino a 10 milioni di euro

% riduzione


consumi


energetici

% credito


d’imposta

Struttura produttiva: 3-6%


Processo: 5-10%

35%

Struttura produttiva: 6-10%


Processo: 10-15%

40%

Struttura produttiva: oltre 10%


Processo: oltre 15%

45%

 

Quote d'investimento oltre 10 milioni di euro

% riduzione


consumi


energetici

% credito


d’imposta

Struttura produttiva: 3-6%


Processo: 5-10%

5%

Struttura produttiva: 6-10%


Processo: 10-15%

10%

Struttura produttiva: oltre 10%


Processo: oltre 15%

15%

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta maturato comunicato all'impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell'operazione di versamento.




5. Procedura per l'accesso all'agevolazione

La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.






6. Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.




7. Fasi della procedura

La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi:

  1. Comunicazione preventiva

  2. Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini

  3. Comunicazione di completamento

Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale “Transizione 5.0" presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE. Ad ora è possibile inviare solo la comunicazione preventiva per prenotare il credito d'imposta e quella relativa all'effettuazione degli ordini. È consigliabile svolgere la procedura con il browser Google Chrome.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di richiesta è possibile consultare la Guida.

  1. L'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione.

    Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

    Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).

  2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

    • degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

    • degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

    Si ricorda che, in caso di intervento già completato, è possibile indicarlo nella comunicazione preventiva. Ciò consente di procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza dover trasmettere la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini (relativa alla fase di "Conferma 20%").

    Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

  3. A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta.

    A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.




8. Misura agevolazione

Le aliquote del credito d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.

La legge di Bilancio 2025 ha modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote precedentemente previste per la sola prima fascia.

Nello specifico, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;

- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

- 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;

- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

- 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;

- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le nuove aliquote sono applicabili anche ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025).

Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori all’importo di 50.000.000 di euro annui, il credito di imposta sarà riconosciuto, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute, nel limite massimo di costi ammissibili (50.000.000 di euro).




9. Maggiori informazioni

Per le eventuali richieste di supporto tecnico e quesiti applicativi inerenti alla misura è possibile inviare una segnalazione tramite il servizio “Transizione 5.0” sul:




17. April 2025

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